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Document 62008CN0568

    Causa C-568/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Assen (Paesi Bassi) il 22 dicembre 2008 — 1. Combinatie Spijker Infrabouw/De Jonge Konstruktie 2. Van Spijker Infrabouw B.V. 3. De Jonge Konstruktie B.V./Provincie Drenthe

    GU C 69 del 21.3.2009, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.3.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 69/21


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Assen (Paesi Bassi) il 22 dicembre 2008 — 1. Combinatie Spijker Infrabouw/De Jonge Konstruktie 2. Van Spijker Infrabouw B.V. 3. De Jonge Konstruktie B.V./Provincie Drenthe

    (Causa C-568/08)

    (2009/C 69/39)

    Lingua processuale: l'olandese

    Giudice del rinvio

    Rechtbank Assen.

    Parti

    Ricorrenti:

    1.

    Combinatie Spijker Infrabouw/de Jonge Konstruktie

    2.

    Van Spijker Infrabouw BV

    3.

    De Jonge Konstruktie BV

    Convenuta: Provincie Drenthe

    Questioni pregiudiziali

    1)

    a)

    Se gli artt. 1, nn. 1 e 3, e 2, nn. 1 e 6, della direttiva 89/665/CEE (1), debbano essere interpretati nel senso che tali disposizioni non vengono rispettate se la tutela giurisdizionale che il giudice nazionale deve garantire nei ricorsi in materia di appalti pubblici comunitari viene ostacolata in quanto in un sistema, in cui sia il giudice amministrativo sia il giudice civile possono essere competenti in merito alla stessa decisione e ai suoi effetti, possono coesistere decisioni contrastanti.

    b)

    Se a questo riguardo sia consentito che il giudice amministrativo si limiti al giudizio e alla decisione sulla delibera di appalto e, in caso di risposta affermativa, perché e a quali condizioni.

    c)

    Se a questo riguardo sia consentito che la Legge generale sul diritto amministrativo, che disciplina in generale il ricorso dinanzi al giudice amministrativo, escluda siffatto ricorso nel caso di decisioni aventi ad oggetto la stipula di un contratto di appalto tra l'amministrazione aggiudicatrice ed uno degli offerenti e, in caso di risposta affermativa, perché e a quali condizioni.

    d)

    Se a questo riguardo sia rilevante la soluzione della questione n. 2.

    2)

    a)

    Se gli artt. 1, nn. 1 e 3, e 2, nn. 1 e 6, della direttiva 89/665/CEE, debbano essere interpretati nel senso che tali disposizioni non vengono rispettate se per ottenere una decisione celere è disponibile un unico procedimento, caratterizzato dal fatto che esso in linea di massima mira ad ottenere un provvedimento d'ordine rapidamente, che non esiste un diritto allo scambio delle conclusioni tra gli avvocati, che di norma si producono solo prove scritte e che non trovano applicazione le norme di legge sulla prova.

    b)

    In caso di soluzione negativa, se ciò valga anche nel caso in cui la sentenza non determini la fissazione definitiva dei rapporti giuridici, né faccia parte di un processo decisionale che porta ad un siffatto giudicato.

    c)

    Se vi sia differenza qualora la sentenza vincoli solo le parti al processo, mentre possono esserci anche altri interessati.

    3)

    Se sia compatibile con la direttiva 89/665/CEE che un giudice, in un procedimento sommario, ordini ad un'amministrazione aggiudicatrice di adottare una decisione di appalto che successivamente, in un giudizio di merito, viene dichiarata contraria al diritto comunitario in materia di appalti

    4)

    a)

    In caso di soluzione negativa di tale questione, se l'amministrazione aggiudicatrice debba essere considerata responsabile per questo e, in tal caso, in che senso.

    b)

    Se ciò valga anche in caso di soluzione affermativa della medesima questione.

    c)

    Qualora l'amministrazione debba risarcire il danno, se il diritto comunitario offra criteri sulla base dei quali tale danno deve essere stabilito e valutato e, in tal caso, quali siano siffatti criteri.

    d)

    Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non possa essere considerata responsabile, se, ai sensi del diritto comunitario, si possa indicare un altro responsabile, e quale sia il fondamento di tale responsabilità.

    5)

    Qualora, ai sensi del diritto nazionale e/o in forza delle soluzioni alle questioni che precedono, risulti di fatto impossibile o estremamente difficile giungere ad un'attribuzione pratica di responsabilità, come debba agire il giudice nazionale.


    (1)  Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE (GU L 395, pag. 33).


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