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Document 62007CA0281

    Causa C-281/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG (Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 — Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee — Art. 3 — Recupero di una restituzione all'esportazione — Errore dell'autorità nazionale — Termine di prescrizione)

    GU C 69 del 21.3.2009, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.3.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 69/7


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG

    (Causa C-281/07) (1)

    (Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee - Art. 3 - Recupero di una restituzione all'esportazione - Errore dell'autorità nazionale - Termine di prescrizione)

    (2009/C 69/10)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesfinanzhof

    Parti

    Ricorrente: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

    Convenuta: Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, primo comma, prima frase, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU L 312, pag. 1) — Applicabilità del termine di prescrizione previsto dal regolamento n. 2988/95 nel caso di recupero di una restituzione all'esportazione pagata in seguito ad un errore dell'autorità nazionale senza che l'operatore economico interessato abbia commesso un'irregolarità

    Dispositivo

    Il termine di prescrizione di quattro anni previsto dall'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, non è applicabile ad un procedimento di recupero di una restituzione all'esportazione indebitamente versata ad un esportatore a causa di un errore delle autorità nazionali qualora quest'ultimo non abbia commesso alcuna irregolarità ai sensi dell'art. 1, n. 2, di tale regolamento.


    (1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


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