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Document 62006CA0311

Causa C-311/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Consiglio Nazionale degli Ingegneri/Ministero della Giustizia, Marco Cavallera (Riconoscimento dei diplomi — Direttiva 89/48/CEE — Omologazione di un titolo di studio — Ingegnere)

GU C 69 del 21.3.2009, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Consiglio Nazionale degli Ingegneri/Ministero della Giustizia, Marco Cavallera

(Causa C-311/06) (1)

(Riconoscimento dei diplomi - Direttiva 89/48/CEE - Omologazione di un titolo di studio - Ingegnere)

(2009/C 69/03)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Convenuti: Ministero della Giustizia, Marco Cavallera

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16) — Applicabilità ad un cittadino italiano che è iscritto all'albo degli ingegneri spagnolo in seguito al riconoscimento della sua laurea in ingegneria, ma che non ha mai esercitato la professione in Spagna e chiede di essere iscritto all'albo professionale italiano in forza del titolo che lo abilita all'esercizio della professione rilasciato in Spagna

Dispositivo

Le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un'autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro.


(1)  GU C 249 del 14.10.2006.


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