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Document 62006CA0277

Causa C-277/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Interboves GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Direttiva 91/628/CEE — Restituzioni all'esportazione — Protezione degli animali durante il trasporto — Trasporto marittimo di bovini tra due località della Comunità — Veicolo caricato su una nave senza scarico degli animali — Periodo di riposo di 12 ore — Obbligo)

GU C 69 del 21.3.2009, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Interboves GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-277/06) (1)

(Direttiva 91/628/CEE - Restituzioni all'esportazione - Protezione degli animali durante il trasporto - Trasporto marittimo di bovini tra due località della Comunità - Veicolo caricato su una nave senza scarico degli animali - Periodo di riposo di 12 ore - Obbligo)

(2009/C 69/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Interboves GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione del Capitolo VII, n. 48, punto 7, lett. a) e b), dell'Allegato alla direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17) — Necessità di prevedere un periodo di riposo di 12 ore dopo il trasporto marittimo di bovini tra due punti della Comunità per mezzo di un veicolo caricato su una nave senza scarico degli animali

Dispositivo

Il punto 48, n. 7, lett. a), dell'allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, deve essere interpretato nel senso che fissa le disposizioni generali applicabili ai trasporti marittimi, compreso il trasporto su traghetto che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, ad eccezione, per quanto riguarda questo tipo di navi, dei periodi di riposo concessi agli animali dopo il loro sbarco, previsti al punto 48, n. 7, lett. b), del detto allegato;

Conformemente a quest'ultima disposizione, l'esistenza di una connessione tra il periodo di trasporto su strada precedente e quello successivo a un periodo di trasporto su traghetto che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità europea, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, dipende dalla questione se sia stata o meno superata la durata massima di 28 ore di trasporto su traghetto prevista al punto 48, n. 4, lett. d), dell'allegato della direttiva 91/628.

Se la durata del trasporto su traghetto che collega regolarmente e direttamente due diverse località della Comunità europea, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, è inferiore al limite massimo di 28 ore, un periodo di trasporto su strada può iniziare a decorrere immediatamente dopo lo sbarco nel porto di destinazione. Per calcolare la durata di tale periodo occorre prendere in considerazione la durata del periodo di trasporto su strada che ha preceduto il trasporto su traghetto, a meno che un periodo di riposo di almeno 24 ore, in applicazione del punto 48, n. 5, dell'allegato della direttiva 91/628, non abbia neutralizzato il periodo di trasporto su strada anteriore al trasporto marittimo. Spetta al giudice del rinvio verificare se, nella causa principale, il viaggio in questione rispondesse alle condizioni sopra indicate.


(1)  GU C 212 del 2.9.2006.


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