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Document 52009XC0108(06)

    Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese

    GU C 3 del 8.1.2009, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.1.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 3/14


    Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese

    (2009/C 3/07)

    La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»).

    1.   Domanda di riesame

    La domanda è stata presentata dalla Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou («il richiedente»), un esportatore della Repubblica popolare cinese.

    La domanda riguarda l'esame del dumping limitatamente a quanto concerne il richiedente.

    2.   Prodotto

    I prodotti in esame sono assi da stiro — con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, originarie della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificate nei codici NC ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 e ex 8516 90 00. I codici NC vengono forniti a titolo puramente informativo.

    3.   Misure in vigore

    Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, fra l'altro, della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio (2).

    4.   Motivazione del riesame

    La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, si basa su elementi di prova prima facie presentati dal richiedente da cui risulta che le circostanze che hanno portato all'adozione delle misure sono cambiate e che tale cambiamento è definitivo.

    Il richiedente ha fornito prove a prima vista sufficienti del fatto che, per eliminare il dumping, non è più necessario applicare la misura al livello attuale. In particolare il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie a dimostrazione del fatto che attualmente egli opera in condizioni di economia di mercato, ovvero soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Il richiedente sostiene dunque che il valore normale dovrebbe essere determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. Un confronto tra tale valore normale e i prezzi applicati dal richiedente per l'esportazione nella Comunità indica che il margine di dumping sembra notevolmente più basso rispetto all'attuale livello della misura.

    Pertanto, per controbilanciare il dumping sembra non essere più necessario mantenere le misure al livello attuale, fissato in funzione del livello di dumping precedentemente calcolato.

    5.   Procedura per la determinazione del dumping

    Sentito il comitato consultivo e accertato che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia il riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

    L'inchiesta determinerà se la società opera attualmente in condizioni di economia di mercato, quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, e valuterà la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti limitatamente a quanto concerne il richiedente.

    Se si dovesse accertare che le misure vanno abrogate o modificate in relazione al richiedente, può essere necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame effettuate da società non menzionate all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 452/2007.

    a)   Questionari

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso.

    b)   Raccolta delle informazioni e audizioni

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto, a fornire informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nelle risposte ai questionari e a presentare elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso.

    La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta va presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

    c)   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato/trattamento individuale

    Qualora la società fornisca prove sufficienti a dimostrare che essa opera in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale è determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di detto regolamento. A tale scopo va presentata una richiesta debitamente motivata entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso. La Commissione invierà alla società e alle autorità della Repubblica popolare cinese un modulo per la richiesta. Tale modulo di richiesta può inoltre essere usato dal richiedente per chiedere un trattamento individuale, dimostrando di soddisfare i criteri disposti dall'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.

    d)   Selezione del paese ad economia di mercato

    Nel caso in cui l'impresa non ottenga il trattamento di impresa operante in condizioni di economia di mercato, ma soddisfi i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese verrà selezionato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, un paese ad economia di mercato appropriato. A tale scopo, la Commissione intende utilizzare nuovamente la Turchia, come per l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure vigenti sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

    Inoltre, nel caso in cui all'impresa sia accordato il trattamento di impresa operante in condizioni d'economia di mercato, la Commissione può utilizzare, ove occorra, risultanze relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio per sostituire eventuali elementi di costi o di prezzi necessari per fissare il valore normale, che risultano inattendibili o non siano disponibili nella Repubblica popolare cinese. Anche a tale scopo, la Commissione intende utilizzare la Turchia.

    6.   Termini

    a)   Termini generali

    i)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

    Salvo quanto altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

    ii)   Audizioni

    Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

    b)   Termine specifico per chiedere il riconoscimento come società operante in condizioni di economia di mercato e/o un trattamento individuale

    La richiesta, debitamente motivata, relativa al trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e/o un trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base, come specificato al paragrafo 5, lettera c), del presente avviso, deve pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    c)   Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

    Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta della Turchia che, come risulta dal paragrafo 5, lettera d) del presente avviso, è presa in considerazione come paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

    Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e indicare nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: N-105 4/92

    B-1049 Bruxelles

    Fax (32-2) 295 65 05

    8.   Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro il termine stabilito oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

    9.   Calendario dell'inchiesta

    A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    10.   Trattamento dei dati personali

    Si ricorda che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).

    11.   Consigliere-auditore

    Si segnala che le parti interessate le quali ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni, e le modalità di contatto, consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade) dedicate al consigliere-auditore.


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (2)  GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12.

    (3)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

    (4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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