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Document 62004TA0407

    Causa T-407/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 9 ottobre 2008 — Miguelez Herreras/Commissione ( Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento del danno — Funzione pubblica — Promozione — Attribuzione di punti di priorità )

    GU C 313 del 6.12.2008, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.12.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 313/26


    Sentenza del Tribunale di primo grado 9 ottobre 2008 — Miguelez Herreras/Commissione

    (Causa T-407/04) (1)

    («Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento del danno - Funzione pubblica - Promozione - Attribuzione di punti di priorità»)

    (2008/C 313/45)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Benedicta Miguelez Herreras (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente M. Van der Woude e V. Landes, poi M. Van der Woude, avvocati)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente H. Tserepa-Lacombe e V. Loris, poi V. Loris e G. Berscheid, agenti, assistiti da D. Waelbroeck, avvocato)

    Oggetto

    Domanda di annullamento:

    della decisione del direttore generale del servizio giuridico della Commissione di attribuire alla ricorrente 2 punti di priorità nell'ambito della direzione generale con riguardo all'esercizio di promozione 2003, comunicata in data 2 luglio 2003, confermata dalla decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, notificata il 16 dicembre dello stesso anno;

    delle seguenti decisioni: la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di attribuire alla ricorrente un totale di 23 punti per l'esercizio di promozione 2003; dell'elenco di merito dei funzionari di grado C2 con riguardo all'esercizio 2003, pubblicato nelle Informazioni amministrative n. 71-2003 del 25 novembre 2003; dell'elenco dei dipendenti promossi al grado C1 per l'esercizio 2003, pubblicato nelle Informazioni amministrative n. 76-2003 del 3 dicembre 2003; in ogni caso, della decisione di non inserire il nome della ricorrente sui detti elenchi;

    all'occorrenza, della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 17 giugno 2004 recante rigetto del reclamo della ricorrente proposto il 24 febbraio precedente;

    della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina17 aprile 2007 di non attribuire alla ricorrente alcun punto di priorità supplementare con riguardo all'esercizio di promozione 2003;

    e domanda di dichiarazione dell'inesistenza di tutte le decisioni adottate nel corso dell'esercizio di promozione 2003 impugnate nell'ambito del presente procedimento e non sostituite nel 2007, segnatamente l'elenco dei funzionari di grado C2 nell'ambito dell'esercizio 2003, pubblicato nelle Informazioni amministrative n. 71-2003 del 25 novembre 2003 e l'elenco dei dipendenti promossi al grado C1 per l'esercizio 2003, pubblicato nelle Informazioni amministrative n. 76-2003 del 3 dicembre 2003, nonché domanda di risarcimento del danno di un importo di 5 000 EUR.

    Dispositivo

    1)

    Le decisioni della Commissione con cui è stato fissato il totale dei punti di promozione della ricorrente in 23 punti e con cui è stato negato alla ricorrente il suo inserimento sull'elenco dei dipendenti promossi al grado C1 per l'esercizio di promozione 2003 sono annullate.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    La Commissione è condannata alle spese.


    (1)  GU C 300 del 4.12.2004.


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