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Document 52008TA1110(02)

Relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dal settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo (FES) per l’esercizio finanziario 2007, corredata dalle risposte della Commissione

GU C 286 del 10.11.2008, pp. 273–303 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/273


 

RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITÀ FINANZIATE DAL SETTIMO, OTTAVO E NONO FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (FES)

(2008/C 286/02)


Relazione annuale sulle attività finanziate dal settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo (FES)

INDICE

1-5

Introduzione

6-13

Capitolo I — Attuazione del settimo, ottavo e nono FES

6-11

Esecuzione finanziaria

12-13

Relazione annuale della Commissione sulla gestione finanziaria dei FES

14-56

Capitolo II — Dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti relativa ai FES

I-XI

Dichiarazione di affidabilità redatta dalla Corte dei conti in relazione al settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo (FES) per l'esercizio finanziario 2007

14-50

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

14-15

Estensione e natura dell'audit

16-18

Affidabilità dei conti

19-50

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

51-56

Conclusioni e raccomandazioni

OSSERVAZIONI DELLA CORTE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

1.

I Fondi europei di sviluppo (FES) sono il frutto di convenzioni o accordi internazionali (1) stipulati fra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e taluni paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP), dall’altro lato, nonché di decisioni del Consiglio sull'associazione di paesi e territori d'oltremare (PTOM).

1-5.

I Fondi europei di sviluppo (FES) rappresentano effettivamente lo strumento principale degli aiuti comunitari allo sviluppo dei paesi ACP. Pur condividendo l’opinione della Corte su alcuni punti, la Commissione vorrebbe attirare l’attenzione sugli alti rischi connessi alla gestione del Fondo, considerando:

il cospicuo numero di interventi realizzati,

le carenze amministrative di alcuni paesi partner,

i numerosi problemi, fra cui le significative carenze in materia di governance, che si rilevano nella maggior parte dei paesi beneficiari.

In considerazione di questi elementi, la Commissione ha attuato una strategia di controllo a diversi livelli, che comprende il ricorso ad alcuni supervisori e revisori, nonché i controlli effettuati dalle autorità contraenti ma anche direttamente dalle delegazioni e dai servizi centrali della Commissione.

Questa strategia di controllo deve ovviamente tener conto della valutazione dei rischi, ma anche del rapporto costi/benefici. La Commissione ritiene che i provvedimenti attuati siano efficaci e soddisfino i criteri già definiti. Sulla base delle osservazioni della Corte, ma anche della propria esperienza, negli ultimi anni la Commissione ha perfezionato tale strategia e continuerà a farlo in futuro.

È quindi opportuno leggere la relazione della Corte tenendo conto sia dell’ambiente in cui la Commissione deve lavorare sia dei rischi connessi a questo tipo di attività.

2.

La Commissione è responsabile della maggior parte delle spese dei FES e provvede alla loro gestione. Dal 1o aprile 2003, la Banca europea per gli investimenti (2) (BEI) detiene la piena responsabilità per quanto concerne la gestione del fondo investimenti dei FES, che non forma oggetto né della dichiarazione di affidabilità della Corte, né della procedura di discarico del Parlamento europeo (3)  (4).

 

3.

Una volta completata la programmazione, le risorse FES vengono mobilitate in due fasi. A seguito della richiesta di uno Stato ACP, la Commissione adotta una decisione di finanziamento (che si riflette nei conti sotto forma di impegno finanziario). In seguito, la Commissione e lo Stato ACP stabiliscono le norme relative all'esecuzione di tali decisioni sia da parte dell'ordinatore nazionale dello Stato interessato nel quadro di una convenzione di finanziamento, sia direttamente da parte della Commissione. L'ordinatore nazionale stipula contratti (che si riflettono nei conti sotto forma di impegni giuridici specifici) e autorizza i pagamenti, che saranno verificati ed eseguiti dalla Commissione.

 

4.

Il sostegno al bilancio non è soggetto a questo sistema di gestione. Le convenzioni di finanziamento costituiscono impegni giuridici e danno luogo a pagamenti senza che siano contratti impegni giuridici specifici. Dopo aver accertato che le condizioni stabilite dall'accordo di Cotonou e dalla convenzione di finanziamento siano state rispettate, la Commissione effettua un primo trasferimento di fondi a favore dei bilanci degli Stati beneficiari. Una volta trasferiti, tali fondi vengono assorbiti dai bilanci degli Stati ACP, dove vengono usati e sottoposti ad audit conformemente alle leggi e alle procedure degli Stati beneficiari. La Commissione e gli altri principali donatori internazionali valutano sia i miglioramenti apportati alla gestione delle finanze pubbliche in questi paesi, sia i risultati in termini di alleviamento della povertà. Prima di procedere a ulteriori esborsi, la Commissione verifica che le condizioni stabilite nella convenzione di finanziamento siano state soddisfatte.

 

5.

Nell’ambito della Commissione, la maggior parte dei programmi FES sono gestiti dall’Ufficio di cooperazione EuropeAid (di seguito «EuropeAid»). Una piccola parte dei progetti FES (5) riguarda l’aiuto umanitario ed è gestita dalla direzione generale per gli Aiuti umanitari (DG ECHO).

 

CAPITOLO I — ATTUAZIONE DEL SETTIMO, OTTAVO E NONO FES

Esecuzione finanziaria

6.

A seguito della chiusura del sesto FES nel 2006, il settimo, ottavo e nono FES sono stati attuati contemporaneamente nel 2007. La chiusura del settimo FES è prevista per il 2008.

7.

Il contributo globale ricevuto nel 2007 dagli Stati membri è ammontato a 2 679 milioni di euro, compresi contributi volontari per un importo di 39 milioni di euro a favore del Fondo per la pace in Africa nel quadro della cooperazione Intra ACP (6). Nel corso dell’esercizio, la Commissione ha cominciato a richiedere contributi a titolo del nono FES, dal momento che quelli dovuti nel quadro dell’ottavo FES erano completamente esauriti.

8.

Il decimo FES sarà impegnato nel periodo 2008-2013; esso prevede aiuti comunitari agli Stati ACP per 21 966 milioni di euro; ciò rappresenta un aumento del 62 % rispetto alla dotazione finanziaria del nono FES.

6-8.

In conformità delle dichiarazioni di Monterrey e di Parigi, nel 2007 la Commissione ha continuato ad aumentare gli aiuti e a migliorarne l’efficacia. Il 2007, come il 2006, è stato un anno estremamente positivo per l’attuazione dei FES, giacché in questo campo si sono nuovamente raggiunti livelli record di esecuzione dei contratti e dei pagamenti, una riduzione importante degli impegni assunti in passato e dormienti, e progressi significativi per quanto riguarda la chiusura del settimo FES. L’obiettivo di fine 2007 era di impegnare l’insieme degli stanziamenti del nono FES, e questo ha comportato l’impegno di 15,9 miliardi di euro nel periodo 2003-2007, ossia il 100 % dei fondi del nono FES: l’importo più alto nella storia dei FES.

Per ciò che riguarda la qualità, nel 2006 la Commissione aveva assicurato una copertura totale, da parte del gruppo di sostegno alla qualità, dell’insieme di proposte di finanziamento dei FES, durante le fasi di individuazione e valutazione; la stessa prassi è stata adottata nel 2007.

La Commissione intende proseguire nella propria opera, in modo da perfezionare ulteriormente l’attuazione dei FES, e continuerà a garantire la valutazione delle raccomandazioni formulate dalla Corte in questo ambito.

Lo stanziamento del decimo FES, pari a 21 966 milioni di euro — stanziamenti operativi per gli Stati ACP, esclusi i paesi e i territori d’oltremare (PTOM) — copre un periodo di 6 anni, a differenza del quinquennio del nono FES (importo iniziale, che non tiene conto del trasferimento dei saldi dei FES precedenti — vedi punto 9 —, pari a 13 500 milioni di euro). A titolo comparativo, è necessario annualizzare i fondi, e in tal caso l’aumento nominale si riduce al 35,6 %.

9.

Le tabelle 1 e 2 illustrano l'utilizzo cumulativo delle risorse FES gestite dalla Commissione e l'esecuzione finanziaria, i grafici I e II riportano le risorse totali e le decisioni per settore di intervento. Nel maggio 2005, il Consiglio ha deciso che i fondi del nono FES avrebbero dovuto essere impegnati entro il 31 dicembre 2007 (7). Conformemente alla cosiddetta «clausola di caducità», praticamente tutti i fondi a titolo del nono FES erano stati impegnati prima di tale scadenza. Ciò è stato possibile grazie al significativo aumento (16,7 %) degli impegni globali, che sono ammontati a 3 172 milioni di euro. I pagamenti netti sono aumentati del 4,1 % ed hanno raggiunto i 2 874 milioni di euro, un importo leggermente inferiore all’obiettivo iniziale a causa di restrizioni dei flussi di tesoreria alla fine dell’esercizio.

9.

Per la prima volta un intero FES è stato impegnato prima dell’avvio del FES successivo. All’entrata in vigore del nono FES, nell’aprile 2003, quasi 2 miliardi di euro dell’ottavo FES non erano stati impegnati.

10.

A seguito di ciò, i pagamenti da liquidare sono passati da 10 281 milioni di euro alla fine del 2006 a 10 579 milioni di euro alla fine del 2007. Sul totale dei pagamenti ancora da liquidare, 903 milioni di euro riguardano fondi impegnati più di cinque anni fa. Tuttavia, gli impegni globali che negli ultimi due esercizi non hanno dato luogo ad impegni giuridici specifici o a pagamenti si sono notevolmente ridotti, scendendo a 100 milioni di euro alla fine dell'esercizio. Il tasso di esecuzione, calcolato come il rapporto tra i fondi totali non spesi e i pagamenti annuali, è rimasto stabile a 3,7 anni.

10.

Nel 2007 la Commissione ha compiuto una prestazione eccezionale; si sono registrati significativi aumenti nel settore dei pagamenti (12 %) e degli impegni (9 %) ed è stato possibile ridurre l’aumento delle «rimanenze da liquidare» al 2,8 %.

Il tasso di esecuzione, pari a 3,7 anni, corrisponde alla durata media di attuazione dei progetti.

11.

Il settore delle infrastrutture sociali, che comprende l’istruzione, la sanità, l'approvvigionamento idrico e le infrastrutture igieniche di base, è stato il principale beneficiario dell’aiuto comunitario (con 852 milioni di euro, pari al 31 % dei pagamenti totali, nel 2007), seguito dal settore dei trasporti, delle comunicazioni e dell'energia, che ha ricevuto 799 milioni di euro (28 %). Il totale dei pagamenti eseguiti nel settore dell’aiuto sotto forma di prodotti di base e del sostegno generale ai programmi, compresi l’aiuto e la sicurezza alimentare, è ammontato a 557 milioni di euro, di cui 455 milioni di euro (16 % dei pagamenti totali) sono stati spesi mediante programmi di sostegno generale al bilancio. L’attuazione dell’aiuto ha continuato a richiedere una stretta cooperazione con le organizzazioni delle Nazioni Unite e con la Banca mondiale (306,5 milioni di euro, pari al 10,7 % dei pagamenti).

 

Relazione annuale della Commissione sulla gestione finanziaria dei FES

12.

Il regolamento finanziario applicabile al nono FES (8) prevede che la Commissione presenti ogni anno una relazione sulla gestione finanziaria dei FES. La Corte ha esaminato tale relazione, al fine di stabilire se descriva in modo adeguato il conseguimento degli obiettivi, la situazione finanziaria e gli eventi che hanno avuto un impatto significativo sulle attività dell'esercizio in causa. Tale esame ha compreso la verifica dell'esattezza dei dati finanziari presentati e il seguito dato alle osservazioni formulate in precedenza dalla Corte e alle raccomandazioni espresse dall'autorità competente per il discarico.

 

13.

A parere della Corte, la relazione sulla gestione finanziaria presenta una descrizione accurata degli obiettivi raggiunti nel corso dell'esercizio finanziario, della situazione finanziaria e degli eventi che hanno influito in modo significativo sulle attività svolte nel 2007. Tuttavia, la sintesi del seguito dato dalla Commissione alle osservazioni della Corte non presenta, in diversi casi, informazioni sufficienti sulle azioni intraprese o programmate; l’analisi della situazione effettuata dalla Corte è illustrata nella tabella 4 . Inoltre, le informazioni fornite dagli Stati ACP riguardo all’impiego dei fondi Stabex (9) e ai saldi bancari dei conti aperti presso banche di questi stessi paesi continuano a non essere affidabili a causa della complessità della misura e del controllo limitato esercitato da EuropeAid, che è a conoscenza di questa situazione e intendeva avviare audit dei fondi Stabex in tutti gli Stati ACP interessati nel 2007. Tuttavia, sono stati espletati audit soltanto in quattro dei 38 paesi beneficiari.

13.

La Commissione attribuisce la massima importanza a tutte le raccomandazioni della Corte, che sono state seguite da attività di valutazione. La Commissione ritiene che, nel complesso, le azioni intraprese in seguito alle raccomandazioni della Corte siano soddisfacenti, ma fornirà informazioni più dettagliate in futuro.

Benché non previsto dalle disposizioni dell’art. 212 della IV convenzione di Lomé, la Commissione ha deciso di rafforzare i controlli sui fondi Stabex, mediante procedure di audit. Su un totale di 38 paesi beneficiari, 10 non hanno registrato alcun movimento di fondi nel 2007, e 14 sono stati soggetti ad audit concernenti l’affidabilità dei conti Stabex (8 paesi) o i progetti finanziati tramite i fondi Stabex (6 paesi).

CAPITOLO II — DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ DELLA CORTE DEI CONTI RELATIVA AI FES

Dichiarazione di affidabilità redatta dalla Corte dei conti in relazione al settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo (FES) per l'esercizio finanziario 2007

I.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 248 del trattato, la Corte ha controllato:

a)

i «conti annuali definitivi del settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo (FES) per l’esercizio finanziario 2007». Questi conti comprendono gli stati finanziari consolidati (10) e la relazione consolidata sull’esecuzione del settimo, ottavo e nono FES; e

b)

la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti nell’ambito del quadro giuridico dei FES, per quanto riguarda la parte delle risorse FES della cui gestione finanziaria è responsabile la Commissione (11).

Responsabilità della direzione

II.

In virtù dei regolamenti finanziari applicabili al settimo, ottavo e nono FES, la direzione (12) è responsabile della preparazione e della fedele presentazione dei conti annuali definitivi dei FES e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti:

a)

La responsabilità della direzione per i conti annuali definitivi dei FES comprende la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un controllo interno adeguato ai fini della preparazione e della fedele presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore, la selezione e l’applicazione di criteri contabili appropriati basati sulle norme contabili adottate dal contabile dei FES (13), e l’elaborazione di stime contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. La Commissione approva i conti annuali definitivi dei FES.

b)

Il modo in cui la direzione esercita la propria responsabilità per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti dipende dalle modalità di esecuzione dei FES. Nel caso della gestione centralizzata diretta, le funzioni di esecuzione sono svolte dai servizi della Commissione. Le funzioni di esecuzione sono delegate ai paesi terzi nell’ambito della gestione decentrata e ad altri organismi nel contesto della gestione centralizzata indiretta. In caso di gestione congiunta, le funzioni di esecuzione sono espletate in parte dalla Commissione e in parte da organizzazioni internazionali. Le funzioni di esecuzione devono rispettare il principio della sana gestione finanziaria, che richiede la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un controllo interno efficace ed efficiente, una supervisione adeguata e misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi nonché, se necessario, azioni legali per recuperare i fondi erroneamente versati o non correttamente utilizzati. Indipendentemente dalla modalità di esecuzione applicata, la Commissione ha la responsabilità finale per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti dei FES.

Responsabilità dell’organo di controllo

III.

È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione, basata sull’audit espletato, concernente l’affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte ha svolto l’audit in base ai principi internazionali di audit e al codice deontologico dell’IFAC e dell’INTOSAI, ove applicabili al contesto dei FES. Tali principi richiedono che la Corte pianifichi e svolga l’audit per ottenere la garanzia ragionevole che i conti annuali definitivi dei FES sono privi di inesattezze rilevanti e che le operazioni sottostanti sono, complessivamente, legittime e regolari.

IV.

Nel contesto descritto al paragrafo III, l’audit prevede che vengano esperite procedure per ottenere elementi probatori sugli importi e sulle informazioni presentate nei conti consolidati definitivi, nonché sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La scelta delle procedure dipende dal giudizio professionale dell’auditor, fra le cui competenze rientra anche la valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti dei conti consolidati definitivi e di significative inosservanze del quadro giuridico dei FES, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. L’auditor, nell’effettuare tali valutazioni del rischio, esamina l’adeguatezza del controllo interno ai fini della preparazione e della fedele presentazione dei conti consolidati definitivi e i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti, al fine di poter definire procedure di audit adeguate alle circostanze. In tale contesto, l’audit comprende anche una valutazione dell’idoneità dei criteri contabili applicati e della plausibilità delle stime contabili effettuate, nonché una valutazione della presentazione complessiva dei conti consolidati definitivi e delle relazioni annuali di attività.

V.

La Corte ritiene di disporre di elementi probatori sufficienti e adeguati su cui basare la propria dichiarazione di affidabilità.

Giudizio sull’affidabilità dei conti

VI.

La Corte è del parere che i conti annuali definitivi del settimo, ottavo e nono FES presentano un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dei FES al 31 dicembre 2007 e dei risultati delle operazioni nonché dei flussi di cassa per l'esercizio concluso a tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e alle norme contabili adottate dal contabile.

VII.

Pur non esprimendo riserve in relazione al giudizio formulato nel paragrafo VI, la Corte sottolinea che la validità delle ipotesi usate per la stima dell'accantonamento per le spese sostenute non è stata dimostrata dalla Commissione e che ciò potrebbe determinare una sottovalutazione delle spese da pagare, nonché la sopravvalutazione dell'importo delle garanzie presentato nelle note dei rendiconti finanziari.

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

VIII.

A parere della Corte, ad eccezione degli effetti della questione di cui al paragrafo IX, le operazioni sottostanti le entrate e gli impegni dell'esercizio sono, nel complesso, legittime e regolari.

IX.

L'audit svolto dalla Corte ha evidenziato un livello rilevante di errori nelle operazioni sottostanti i pagamenti.

X.

Senza rimettere in discussione il giudizio espresso al paragrafo VIII, la Corte sottolinea il rischio fiduciario elevato relativo al sostegno al bilancio derivante dall'«interpretazione dinamica» dei criteri di ammissibilità data dalla Commissione, che non subordina la concessione del sostegno al bilancio al rispetto, da parte dei paesi, di un livello minimo di gestione credibile delle finanze pubbliche.

XI.

Nonostante i progressi realizzati dalla Commissione per quanto riguarda i sistemi di supervisione e controllo, la Corte evidenzia la necessità di continuare a proseguire gli sforzi tesi a chiarire taluni elementi importanti della strategia globale di controllo e a migliorare la concezione e/o l'attuazione di alcuni sistemi.

18 settembre 2008

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente

Corte dei conti europea

12, rue Alcide De Gasperi, L-1615 Lussemburgo

Informazioni a sostegno della dichiarazione di affidabilità

Estensione e natura dell'audit

14.

I lavori attinenti all'affidabilità dei conti dei FES hanno lo scopo di ottenere elementi probatori sufficienti e appropriati per poter stabilire in quale misura tutte le entrate, le spese, le attività e le passività siano state registrate correttamente e se i conti annuali riflettano fedelmente la situazione finanziaria a fine esercizio. Le osservazioni relative all'affidabilità dei conti, formulate nei paragrafi VI e VII della dichiarazione di affidabilità, sono basate sull'audit dei rendiconti finanziari consolidati (14) e della relazione consolidata sull'esecuzione finanziaria del settimo, ottavo e nono FES (15). L'audit ha compreso una serie appropriata di procedure di audit, intese ad esaminare, sulla base di verifiche a campione, gli elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni fornite. Esso ha incluso una valutazione dei principi contabili applicati, delle stime significative elaborate dai responsabili della gestione e della presentazione globale dei conti consolidati.

 

15.

Le osservazioni relative alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, esposte nei paragrafi VIII-XI della dichiarazione di affidabilità, sono fondate su:

a)

la valutazione dei sistemi di supervisione e di controllo posti in essere presso i servizi centrali di EuropeAid, nonché presso cinque delegazioni (Ghana, Guinea-Bissau, Niger, Madagascar e Sudan) che coprono sei paesi;

b)

l'esame, in ciascuna delegazione visitata, di un campione di operazioni selezionate statisticamente, che coprono tutti i settori ad eccezione del sostegno al bilancio. Complessivamente, sono stati controllati 90 pagamenti e 15 impegni giuridici specifici;

c)

per quanto attiene al sostegno al bilancio, l’esame di 30 pagamenti e di 15 impegni finanziari selezionati statisticamente. Tale selezione rappresenta rispettivamente il 46,0 % e il 62,1 % dell’importo totale dei pagamenti e degli impegni finanziari a titolo del sostegno al bilancio. L’esame ha compreso un controllo documentale e, per otto pagamenti, un’ulteriore analisi in quattro dei paesi visitati (Ghana, Guinea-Bissau, Niger e Madagascar);

d)

l’esame di 30 pagamenti autorizzati dai servizi centrali di EuropeAid, selezionati statisticamente;

e)

l’esame di 30 operazioni che avevano già formato oggetto di controlli ex post da parte dei servizi centrali di EuropeAid, selezionate statisticamente;

f)

l’esame di 30 impegni finanziari selezionati statisticamente;

g)

l’esame della relazione annuale di attività e della dichiarazione del direttore generale di EuropeAid, nonché della procedura seguita per la loro elaborazione.

 

Affidabilità dei conti

16.

Come già rilevato dalla Corte nella relazione annuale sul FES per l’esercizio finanziario 2006 (16), il sistema contabile usato per il FES non è dotato di tutte le funzioni necessarie per presentare in modo efficiente ed efficace informazioni economiche secondo il principio della contabilità per competenza. Di conseguenza, la trasformazione degli elementi basati sul principio di cassa in conti annuali basati sulla contabilità per competenza per il FES richiede un trattamento manuale considerevole che aumenta il rischio di errori. Inoltre, l'impatto finanziario delle variazioni dei tassi di cambio non può essere determinato separatamente dal sistema contabile, né può essere estratto manualmente (17). L’integrazione del FES nel sistema contabile già utilizzato dalla Commissione per rendere conto delle spese di bilancio era prevista inizialmente per il 2006, ma a causa di difficoltà tecniche è stata rinviata ripetutamente ed è ora prevista per l’inizio del 2009.

16.

L’introduzione di un nuovo sistema contabile a partire dal 2009 potrà rimuovere le attuali restrizioni. Il trattamento manuale è soggetto a rigorosi controlli volti alla riduzione dei rischi. L’attuale sistema contabile dei FES non consente di quantificare l’impatto finanziario delle variazioni dei tassi di cambio valutario; tuttavia il risultato netto per l’esercizio 2007 comprende i profitti e le perdite dovuti alle differenze dei tassi di cambio.

Inoltre, soltanto il 9 % dei pagamenti viene effettuato in valute soggette a fluttuazioni dei tassi di cambio. La Commissione quindi non ritiene che queste potenziali differenze dei tassi di cambio siano complessivamente rilevanti dal punto di vista della contabilità.

17.

I conti annuali comprendono un accantonamento per i costi sorti nel periodo di riferimento, ma per i quali non è pervenuta alcuna fattura alla fine dell'esercizio. Tale accantonamento è stimato statisticamente sulla base di una serie di ipotesi ed ammonta a 2 087 milioni di euro, vale a dire l’83 % del passivo totale. Come già rilevato dalla Corte nella relazione annuale sul FES per l’esercizio finanziario 2006 (18), la validità dell’ipotesi concernente la linearità delle spese relative ai progetti non è stata dimostrata dalla Commissione. L’analisi della Corte (19) indica che il metodo impiegato da EuropeAid potrebbe determinare una sottovalutazione delle spese da pagare. Tuttavia, non è possibile quantificare l’impatto sul bilancio consolidato alla fine del 2007.

17.

Nel 2007 la Commissione ha ulteriormente perfezionato e migliorato il suo approccio al calcolo degli ammortamenti, applicando un tasso di realizzazione specifico per ogni tipo di contratto (sovvenzioni, lavori, servizi e forniture).

L’analisi di ogni singolo contratto (circa 8 000 contratti in corso) produrrebbe un carico di lavoro spropositato rispetto all’approccio matematico attualmente utilizzato. La Commissione intende lanciare uno studio per consolidare i criteri utilizzati in questo approccio.

18.

L'importo delle garanzie comunicato nella nota 1.4 dei rendiconti finanziari ammontava a 1 004 milioni di euro alla fine del 2007. La Corte ha constatato che tale importo è sopravvalutato del 4,1 %.

18.

Nel corso del 2007, la Commissione ha profuso un forte impegno per migliorare la qualità delle informazioni registrate nel sistema contabile. Durante i lavori svolti per la chiusura annuale dei conti, sono state effettuate verifiche supplementari e correzioni nell’elaborazione dei conti annuali. Di conseguenza, l’impatto sui conti annuali rimane assai limitato e irrilevante.

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

Verifiche di convalida delle operazioni

Impegni relativi ai progetti

19.

L'accordo di Cotonou (20) stabilisce che la convenzione di finanziamento è definita tra la Commissione e lo Stato o gli Stati ACP interessati entro i 60 giorni successivi alla decisione della Commissione. L'audit della Corte ha palesato che un numero significativo di convenzioni di finanziamento (otto delle 30 decisioni della Commissione esaminate) non sono state firmate dal paese beneficiario entro tale termine.

19.

La Commissione e i paesi beneficiari non hanno infranto la regola dei 60 giorni prevista dall’accordo di Cotonou, che riguarda la definizione e non la firma delle convenzioni di finanziamento. La data limite per la firma delle convenzioni di finanziamento è stata fissata al 31 dicembre dell’anno n + 1, dove con n si intende l’anno durante il quale l’impegno finanziario della Commissione è stato adottato (articolo 54, paragrafo 2, del regolamento finanziario applicabile al nono FES). Secondo una prassi di diligenza, la Commissione non solo definisce ma firma quasi tutte le convenzioni di finanziamento entro i 60 giorni previsti per la sua decisione.

20.

Sono stati constatati errori frequenti (cinque errori in quattro dei 15 impegni giuridici specifici controllati), concernenti le garanzie bancarie prescritte dalla normativa a sostegno delle procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti. Nel caso di un impegno giuridico specifico, è stata concessa una deroga alle procedure di gara nonostante le condizioni previste dalla normativa per tale deroga non siano state rispettate.

20.

La Commissione ritiene che il rischio finanziario sia pari a zero, dal momento che non viene effettuato alcun pagamento prima del ricevimento della garanzia bancaria.

Per quanto riguarda la deroga, la Commissione ritiene che questa fosse giustificata dall’estrema urgenza.

Pagamenti relativi ai progetti

21.

La Corte non è stata in grado di sottoporre a un audit completo la legittimità e la regolarità di due degli undici pagamenti effettuati a favore di organizzazioni delle Nazioni Unite selezionati, dal momento che non ha potuto ottenere la documentazione giustificativa dalle organizzazioni delle Nazioni Unite interessate (21). Pertanto, la Corte non può formulare alcuna conclusione sulla legittimità e la regolarità di tali operazioni. Inoltre, la Corte sottolinea che l’audit delle altre operazioni delle Nazioni Unite è stato ostacolato dalla cooperazione inadeguata delle organizzazioni delle Nazioni Unite e che, infine, è stato reso possibile solo grazie all’intervento tempestivo della Commissione.

21.

La Commissione aderisce senza riserve alla richiesta della Corte, per ottenere dalle organizzazioni delle Nazioni Unite i necessari elementi probatori; questo principio viene chiaramente sancito dall’Accordo quadro finanziario e amministrativo. Non appena la Commissione è stata informata dalla Corte delle difficoltà incontrate in quest’ambito, essa si è rivolta alle sue controparti presso le Nazioni Unite per trovare una soluzione e garantire che la Corte ottenga le informazioni richieste.

22.

L'audit espletato dalla Corte sui pagamenti autorizzati dalle delegazioni e dai servizi centrali di EuropeAid ha palesato un livello rilevante di errori (27 errori in 24 delle 120 operazioni esaminate) negli importi delle operazioni sottostanti controllate. La maggior parte di questi errori è grave (22) e riguarda essenzialmente:

l'ammissibilità delle spese, come i pagamenti effettuati al di fuori del periodo consentito, il pagamento dell'IVA, i pagamenti superiori al bilancio consentito e i pagamenti di spese non previste dal contratto (17 errori in 15 delle 120 operazioni esaminate);

la liquidazione del prefinanziamento nonostante le spese non fossero state ancora sostenute (sei errori in sei delle 120 operazioni esaminate);

pagamenti di somme indebite, dovuti principalmente a errori di calcolo, pagamenti per quantitativi dichiarati che non corrispondevano alla realtà e mancato rispetto dei requisiti tecnici per i lavori (tre errori in tre delle 120 operazioni esaminate).

22.

Il sistema di controllo istituito dalla Commissione per verificare la legittimità e la regolarità delle spese si basa sul lavoro dei revisori esterni e dei supervisori, nonché sui controlli interni. La Commissione riconosce che tale sistema comporta un certo rischio d’errore residuo. Tuttavia, tenuto conto dell’impossibilità di procedere a una verifica totale delle transazioni, a causa dei costi che simili misure di controllo comporterebbero, la Commissione continuerà a perfezionare il proprio sistema, basato su un rapporto costi/efficacia che offre una ragionevole garanzia.

23.

Gli ordinatori avrebbero dovuto prevenire o individuare e correggere la maggior parte degli errori prima di autorizzare la liquidazione dei prefinanziamenti o dei pagamenti. Altri errori sono imputabili a controlli inadeguati effettuati da supervisori o auditor. Ciò indica carenze nei sistemi di supervisione e controllo (cfr. paragrafi da 32 a 47). Gli audit programmati dalla Commissione potrebbero individuare e correggere taluni errori, tuttavia è probabile che gli errori residui rimangano rilevanti (cfr. paragrafo 39).

23.

La maggior parte dei casi individuati riguardano sia i pagamenti effettuati sulla base di una relazione di revisione e dei rendiconti elaborati dal responsabile del progetto, sia la liquidazione degli anticipi che potrebbero essere ulteriormente corretti.

24.

L'audit della Corte ha rivelato anche altri errori ricorrenti suscettibili di avere un impatto sull'importo delle operazioni sottostanti, soprattutto per quel che riguarda le garanzie bancarie prescritte dalla normativa e i requisiti in materia di gara e di aggiudicazione degli appalti (16 errori in 15 delle 120 operazioni esaminate). Sono stati inoltre individuati errori che non incidono sull'importo delle operazioni sottostanti, come pagamenti prematuri, la mancata attribuzione di visibilità al sostegno finanziario del FES e la ripartizione erronea delle spese tra i programmi a preventivo (sei errori in sei delle 120 operazioni esaminate).

24.

Due casi riguardano le proroghe delle garanzie a copertura dei contratti a fine esecuzione e, di conseguenza, il rischio residuo era pari a zero. In tutti gli altri casi, le garanzie sono state fornite dopo la firma del contratto; non è stato svincolato alcun pagamento prima di ricevere le garanzie necessarie. Di conseguenza, non c’è stato alcun rischio finanziario.

Nell’aprile 2008, la Commissione ha pubblicato un manuale di visibilità dell’UE per le azioni esterne.

Impegni relativi al sostegno al bilancio

25.

L’accordo di Cotonou stabilisce che l'aiuto diretto al bilancio (sostegno al bilancio) è concesso quando la gestione della spesa pubblica è sufficientemente trasparente, responsabile ed efficace (23). La Commissione interpreta tale condizione in modo dinamico (24). A suo parere, le carenze della gestione delle finanze pubbliche al momento della decisione di finanziamento non precludono l'avvio di un programma di sostegno al bilancio, purché esista una volontà di riforma e le riforme programmate siano ritenute soddisfacenti. Il Parlamento europeo si è interrogato sull'«interpretazione dinamica», da parte della Commissione, dei criteri di ammissibilità al sostegno al bilancio, giungendo alla conclusione che tale aiuto dovrebbe essere applicato solo in quei paesi che già rispettano un livello minimo di gestione credibile delle finanze pubbliche (25).

25.

La Commissione è consapevole che l’approccio basato sull’«interpretazione dinamica» è stato messo in discussione dal Parlamento europeo durante la sua revisione della valutazione delle raccomandazioni in materia di discarico per il 2006, come si rileva dalle osservazioni della Corte. Tuttavia, la Commissione continua a pensare che questo approccio, se adottato individualmente per ogni singolo paese, sia utile e adeguato giacché consente alla Commissione di sostenere con maggiore efficacia il perfezionamento dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche (PFM), intensificando l’impatto complessivo che il sostegno al bilancio esercita sullo sviluppo del beneficiario. Al di là delle difficoltà metodologiche, stabilire parametri ex-ante applicabili a tutti i paesi ridurrebbe la capacità della Commissione di sostenere le riforme PFM, che si riesca o meno ad assicurare il rispetto di tali parametri. L’azione della Commissione quindi si basa su una ricognizione diagnostica a tutto campo, fondata sul quadro di analisi della responsabilità finanziaria in materia di spesa pubblica (PEFA), sulla necessità di una strategia di riforma credibile e pertinente e sul monitoraggio della sua soddisfacente attuazione. Di conseguenza, come gran parte degli altri donatori (fra cui le istituzioni di Bretton Woods), la Commissione europea utilizza la diagnostica iniziale PFM come riferimento comparativo per valutare i progressi realizzati nell’attuazione della strategia di riforma. La Commissione riconosce che le proprie valutazioni dei progressi nella riforma della PFM devono essere più articolate e formali, ma osserva anche che la crescente disponibilità di elementi probatori, dovuta al maggior numero di valutazioni PEFA effettuate, le consentirà di produrre una valutazione più informata della posizione di un paese e dei progressi realizzati. Infine, la Commissione sottolinea che l’ammissibilità viene verificata in tutte le varie fasi del programma e che, nel caso di paesi più vulnerabili, la Commissione affronta i rischi che ne conseguono richiedendo la disponibilità di un programma del Fondo monetario internazionale (FMI) per affrontare questioni fondamentali quali la gestione di cassa e il controllo della tesoreria.

26.

L'audit della Corte ha palesato che in cinque dei 15 impegni esaminati (26), il sostegno al bilancio è fornito a Stati ACP che non soddisfano i requisiti dell’accordo di Cotonou in base ai quali la gestione della spesa pubblica deve essere sufficientemente trasparente, responsabile ed efficace. La Corte ha rilevato gravi carenze per quanto concerne la supervisione interna del bilancio, i sistemi contabili, le gare pubbliche o le misure anticorruzione. La mancata presentazione, nei tempi opportuni, di conti controllati e l’inefficacia del controllo esterno sono importanti fonti di preoccupazione dal momento che tali elementi, come già sottolineato dalla Corte, sono essenziali per dimostrare la trasparenza e il rispetto dell'obbligo di rendiconto. Fornire un sostegno al bilancio in queste condizioni comporta un rischio fiduciario molto elevato. Come raccomandato dalla Corte nella relazione annuale sul FES per l’esercizio finanziario 2006 (27), il rispetto dell'accordo di Cotonou dovrebbe essere valutato prendendo come riferimento dei requisiti minimi. Non è stato dato seguito a tale raccomandazione.

26.

La Commissione non condivide la valutazione della Corte sui quattro paesi in questione. Come si legge nel paragrafo 25, tutti gli impegni relativi agli Stati più vulnerabili menzionati dalla Corte sono stati assunti in seguito a una valutazione che ha accertato sufficienti progressi nei sistemi PFM, sostenuta a sua volta da valutazioni del FMI. I paesi interessati, successivamente, hanno continuato a registrare progressi nella PFM e hanno dimostrato di essere ammissibili a fruire di ulteriore sostegno al bilancio.

La Commissione non ha interpretato la raccomandazione della Corte come una richiesta di fissare standard minimi applicabili a tutti i paesi, criterio che, come sottolineato nel paragrafo 25, la Commissione non ritiene opportuno. Nel 2007, la Commissione ha continuato ad applicare l’approccio dinamico che considera il più adatto.

Le misure anticorruzione vengono analizzate nell’ambito degli accordi finanziari (FA) e monitorate nel contesto delle relazioni annuali PFM redatte dalle delegazioni.

27.

In molti casi (sette delle 33 convenzioni di finanziamento controllate), le disposizioni delle convenzioni di finanziamento per il sostegno al bilancio erano incomplete o poco chiare; non indicavano le condizioni generali del sostegno al bilancio, o fornivano una definizione ambigua del metodo di calcolo degli importi da erogare, o facevano riferimento a impegni contratti dal governo senza indicare una data di scadenza e le conseguenze in caso di mancato rispetto di tali impegni.

27.

La Commissione richiede la legittima applicazione dell’accordo di Cotonou, di tutti i suoi accordi finanziari e delle valutazioni delle erogazioni a tranche. La Commissione tuttavia concorda sull’opportunità di indicare esplicitamente i criteri di ammissibilità negli accordi finanziari e nelle condizioni generali ivi contenute, conformemente agli Orientamenti sulla programmazione, elaborazione e gestione del SBG (Sostegno al bilancio generale). La Commissione quindi cercherà di perfezionare ulteriormente la qualità degli accordi finanziari nell’ambito del decimo FES. Per quanto riguarda le date relative alle condizioni di erogazione, la tempistica indicata nell’accordo finanziario è puramente indicativa.

Pagamenti relativi al sostegno al bilancio

28.

L'audit espletato dalla Corte sui pagamenti relativi al sostegno al bilancio ha palesato un livello rilevante di errori (quattro errori in quattro delle 30 operazioni controllate) negli importi delle operazioni sottostanti esaminate. I casi individuati riguardano il calcolo degli importi da erogare sulla base di una conclusione positiva riguardo ai progressi effettuati nella gestione delle finanze pubbliche; tale conclusione non è coerente con la valutazione della situazione e l’utilizzo di un metodo di calcolo non previsto dalla convenzione di finanziamento. In altri tre casi, sono stati effettuati pagamenti senza che relazioni aggiornate relative alla gestione delle finanze pubbliche fossero disponibili. Ciò implica il rischio che le condizioni di ammissibilità non siano state soddisfatte.

28.

In ognuno dei quattro casi menzionati dalla Corte, la Commissione ha cercato di raggiungere una decisione informata, basata sull’interpretazione ragionata delle disposizioni contenute nei rispettivi accordi finanziari.

In due casi su tre (Botswana e Namibia) le relazioni concernenti la situazione della PFM erano disponibili, in conformità degli orientamenti sul SBG, e ne è stata dimostrata l’ammissibilità. Nel caso della Nuova Caledonia (2007BS-EE16) gli impegni a cui ha fatto riferimento la Corte sono misure accompagnatorie e non condizioni per l’erogazione.

29.

In un numero significativo di casi (sei dei 30 pagamenti controllati), la Commissione non ha dimostrato in modo strutturato e formale se le condizioni di pagamento relative alla gestione delle finanze pubbliche fossero state rispettate. Tra le situazioni osservate figurano valutazioni dei progressi irragionevolmente ottimistiche o basate su informazioni superate o inadeguate, conclusioni non suffragate da informazioni sottostanti, una fiducia fondata su previsioni future anziché su eventi realmente verificatisi e una valutazione imprecisa degli indicatori.

29.

La Commissione concorda sulla necessità di dimostrare, in maniera articolata e formale, il rispetto delle condizioni di pagamento relative alla PFM.

Lo strumento principale utilizzato dalla Commissione per valutare un sistema PFM è la valutazione PEFA, cui si aggiungono altre informazioni sui progressi più recenti nel campo delle riforme PFM (spesso insieme ad altri partner allo sviluppo).

Per erogare il pagamento, la Commissione deciderà sulla base di tutte le informazioni disponibili. Inoltre, alle delegazioni si richiede di presentare una relazione annuale PFM che fornisca informazioni sulle riforme recenti e programmate. Tuttavia, anche la Commissione ritiene che, per alcuni dei pagamenti citati, le delegazioni avrebbero potuto essere più esplicite sulle informazioni utilizzate per le proprie valutazioni.

Quanto all’insinuazione di essere ingiustificatamente ottimista nel redigere le valutazioni, la Commissione tiene conto dei progressi fatti nella PFM, degli impegni, credibili e pertinenti, relativi alle future riforme, dei risultati del dialogo con i paesi partner e i partner allo sviluppo, e della disponibilità di assistenza supplementare. Quindi, per raggiungere una decisione informata, la Commissione valuta complessivamente i progressi realizzati, l’impegno politico a favore delle riforme e i restanti settori problematici.

Relazione di attività del direttore generale di EuropeAid

30.

La relazione di attività del direttore generale di EuropeAid presenta i risultati della politica attuata, la qualità della gestione dei servizi e i principali risultati dei controlli. Essa espone, inoltre, il seguito dato dalla Commissione alle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti, dal servizio di audit interno (SAI) e dalla struttura di audit interno (Internal Audit Capability — IAC) di EuropeAid.

 

31.

La relazione di attività presenta indicatori specifici di legittimità e regolarità (28) che, tuttavia, non comprendono informazioni finanziarie come la copertura degli audit, i tassi di errore evidenziati dai diversi controlli, l’importo degli ordini di riscossione emessi e gli importi effettivi recuperati. Pertanto, non è chiaro su quali basi il direttore generale di EuropeAid abbia dichiarato di aver ottenuto la ragionevole garanzia che le procedure di controllo applicate offrono adeguate garanzie per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti. L’audit della Corte ha evidenziato un livello rilevante di errori e di carenze nei sistemi di supervisione e controllo.

31.

La relazione annuale di attività di EuropeAid per il 2007 e i suoi allegati comprendevano gli indicatori di legittimità e regolarità, per esempio i risultati dei controlli ex-post e dell’attuazione dei piani annuali di audit. I risultati delle attività di recupero svolte dai servizi di EuropeAid e di altre attività di controllo sono stati messi a disposizione del direttore generale.

La ragionevole garanzia ottenuta dal direttore generale non deriva automaticamente da un unico indicatore. La dichiarazione si basa sulla valutazione di vari elementi, tra cui: il regolare svolgimento di attività di controllo della gestione, i risultati delle periodiche valutazioni del funzionamento dei controlli interni, le periodiche relazioni degli ordinatori sottodelegati, l’attuazione dei piani di azione risultanti dalle raccomandazioni dei diversi organi di controllo, i risultati dei controlli ex-post.

I sistemi di supervisione e di controllo

Strategia globale di controllo

32.

A seguito del piano d'azione della Commissione «Verso un quadro di controllo interno integrato» e della raccomandazione della Corte (29) relativa all’elaborazione della strategia globale di controllo di EuropeAid, la descrizione dei sistemi chiave di gestione e di controllo è stata sviluppata in modelli di controllo interno compresi nella relazione di attività del direttore generale di EuropeAid. Nonostante si tratti di progressi notevoli, tale descrizione non comprende ancora elementi importanti, come gli indicatori chiave che corroborano il livello di garanzia ottenuto, la portata di alcuni controlli e il coordinamento tra i controlli ex ante ed ex post.

32.

EuropeAid si impegna a migliorare la presentazione di questi elementi della sua strategia di controllo.

33.

Rispetto ai fondi impegnati (30), il numero degli agenti della Commissione sta diminuendo. Inoltre, non è previsto alcun incremento significativo dell’organico, nonostante la prospettiva di un aumento sostanziale degli impegni a titolo del decimo FES. Benché l’uso efficiente delle risorse umane sia, naturalmente, legittimo, vi è il rischio che la penuria di personale, una ripartizione insoddisfacente dello stesso o l’assenza di competenze e conoscenze specifiche incidano sulla qualità dei controlli, delle verifiche e del monitoraggio. Il Parlamento europeo ha espresso le proprie preoccupazioni a tale riguardo (31). Inoltre, l’aumento del sostegno al bilancio nel quadro del FES crea un bisogno di competenze e conoscenze specifiche; la Corte osserva che la struttura di audit interno (IAC) di EuropeAid ha raccomandato, per quanto riguarda il sostegno al bilancio, l’elaborazione di una politica delle risorse umane comprendente obiettivi relativi al numero, alle competenze e alle conoscenze del personale responsabile del sostegno al bilancio.

33.

La Commissione e la Corte ritengono che l’adeguatezza del personale, sia in termini quantitativi che di competenze, rappresenti una questione cruciale.

Organismi incaricati dell’esecuzione

34.

La Corte ha constatato che i sistemi di controllo interno di cui sono dotate le piccole entità che gestiscono programmi a preventivo (32) e i beneficiari di convenzioni di sovvenzione sono spesso carenti, in quanto non dispongono, ad esempio, di un sistema contabile appropriato per la registrazione delle spese relative ai progetti. Accade spesso, inoltre, che gli audit commissionati dagli organismi attuatori non riescano spesso a individuare problemi concernenti la legittimità e la regolarità delle operazioni.

34.

Al fine di migliorare la qualità dei sistemi di controllo interno delle unità di gestione, la Commissione ha elaborato alcune guide specifiche e offre regolarmente periodi di formazione (che nel 2007 hanno interessato 22 paesi), prevedendo altresì la possibilità di realizzare strumenti generali di gestione contabile e finanziaria.

A partire dal febbraio 2006, i termini di riferimento concernenti le verifiche delle spese costituiscono parte integrante dei contratti di sovvenzione (allegato VII). Tali termini definiscono rigorosamente la portata e la metodologia che il revisore cui è stato affidato l’incarico dall’organizzazione beneficiaria deve applicare e che contribuiscono al perfezionamento dei controlli.

Supervisori

35.

Per i contratti di opere, forniture o servizi importanti viene designato un supervisore esterno incaricato di dirigerne e/o monitorarne l'esecuzione. In alcuni casi, l’audit della Corte ha mostrato che la qualità dei controlli svolti dai supervisori era inadeguata, con ripercussioni negative sulla legittimità e regolarità delle operazioni.

35.

La Commissione ha chiesto alle proprie delegazioni di rafforzare il controllo del lavoro dei supervisori. Essa considererà l’opportunità di realizzare un dispositivo per accrescere l’efficacia della supervisione e per garantire che la qualità dei controlli effettuati dai supervisori soddisfi gli obblighi di legittimità e regolarità delle transazioni.

Stati ACP

36.

La Commissione ha proseguito gli sforzi intrapresi per aumentare la capacità delle amministrazioni degli ordinatori nazionali fornendo assistenza tecnica, attrezzature e formazione, affinché tali amministrazioni possano controllare efficacemente le spese FES. Ciononostante, a causa della scarsa partecipazione degli Stati ACP, in molti casi le delegazioni possono fare affidamento solo in misura limitata sui controlli svolti dalle amministrazioni degli ordinatori nazionali, il che comporta un maggior carico di lavoro per il personale delle delegazioni per garantire controlli adeguati.

36.

La Commissione continua la propria attività di assistenza e formazione. Nell’anno 2007, 1 430 persone provenienti da 22 paesi ACP hanno partecipato a corsi di formazione sulle procedure finanziarie e contrattuali dei FES.

Gli ordinatori nelle delegazioni e nei servizi centrali di EuropeAid

37.

La Corte ha constatato che la qualità di alcuni controlli effettuati dagli ordinatori è carente, in particolare per quanto riguarda l’autorizzazione della liquidazione dei prefinanziamenti e il controllo dei documenti giustificativi della spesa, compreso il lavoro degli auditor e i risultati da essi ottenuti, nonché il seguito dato alle constatazioni di audit. Inoltre, è stata rilevata la scarsa presenza sul campo di personale delle delegazioni, ad esempio per monitorare i supervisori.

37.

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni previste dal regolamento finanziario in materia di liquidazione delle spese da parte dell’ordinatore competente, la Commissione utilizza circuiti finanziari e liste di controllo standard per ogni operazione, contribuendo così all’armonizzazione e alla qualità delle operazioni svolte.

La Commissione ricorderà agli ordinatori i principi di liquidazione degli anticipi. Per quanto riguarda la valutazione delle revisioni, gli ordinatori responsabili controlleranno l’emissione degli ordini di riscossione ogniqualvolta sia necessario.

38.

Gli audit delle spese promossi dalle delegazioni e dai servizi centrali di EuropeAid e affidati a società di revisione private costituiscono uno degli elementi chiave dei sistemi di supervisione e controllo della Commissione e ci si attende pertanto che contribuiscano a fornire una garanzia per le spese del FES.

 

39.

Il programma di audit annuale comprende audit obbligatori e audit fondati sul rischio. A causa del carattere inadeguato della documentazione relativa all’analisi di rischio, vi è una mancanza di chiarezza per quanto riguarda il processo di svolgimento dell’analisi di rischio e la sua applicazione uniforme da parte delle delegazioni. Il livello complessivo di attuazione del programma di audit annuale è basso, specie presso le delegazioni: il 55 % di tutti gli audit programmati è infatti avviato nel corso dell’anno, mentre gli altri sono rimandati e talvolta annullati, in parte a causa della limitata capacità delle delegazioni di organizzare gli audit ed assicurarne il seguito. Inoltre, anche quando gli audit sono stati avviati, il ciclo richiede molto tempo e le relazioni finali sono elaborate molto tempo dopo che le spese sono state sostenute. Tali carenze del sistema possono pregiudicare il livello di garanzia globale disponibile, rispetto a quello previsto.

39.

Gli orientamenti operativi per il piano annuale di audit e l’analisi di rischio indicano chiaramente il processo in base al quale effettuare l’analisi di rischio. Anche la Commissione ritiene necessario consolidare il processo di documentazione dell’analisi di rischio.

Il piano annuale di audit definisce le revisioni da avviare, che sono generalmente collegate alla verifica della spesa di progetto. Alcuni di questi audit saranno avviati e ricevuti nel corso dello stesso anno (n + 1) mentre altri nell’anno successivo (n + 2), a seconda del ritmo di attuazione del progetto/piano e del processo di audit.

Di conseguenza il piano iniziale viene modificato, mentre la cancellazione e il rinvio degli audit richiedono un’adeguata giustificazione; questo non comporta necessariamente che vengano rinviati tutti gli audit non avviati nel corso dell’anno. Il tasso di attuazione del piano di audit per il 2007, risultante da tali modifiche, è pari al 77 %, in linea con i piani degli anni precedenti, che hanno un ciclo di vita di 2 anni.

A titolo di garanzia, nessun pagamento soggetto ad audit viene attuato prima di aver ricevuto e valutato i risultati di tale audit.

40.

La Commissione ha compiuto un passo importante in materia di audit pubblicando, nell’ottobre 2007, nuovi modelli di capitolati applicabili a tutti gli audit. A causa della recente attuazione, gli effetti di tale innovazione non sono ancora visibili, tuttavia segnali positivi indicano che dovrebbe permettere agli auditor di elaborare relazioni più coerenti, in particolare per quanto riguarda la forma del giudizio espresso e la soglia di rilevanza applicata.

 

Monitoraggio da parte dei servizi centrali di EuropeAid

41.

Le relazioni sulla gestione degli aiuti esterni (EAMR), elaborate ogni semestre dalle delegazioni, costituiscono il principale strumento di monitoraggio di queste ultime. Tali relazioni sono una fonte di informazioni periodiche e permettono alle delegazioni «deconcentrate» di inviare ai servizi centrali di EuropeAid le informazioni più importanti in materia di organizzazione interna, attuazione dei progetti e audit esterni. Successivamente, i servizi centrali di EuropeAid forniscono un feedback alle delegazioni. Tra le questioni sollevate regolarmente dalle delegazioni, figurano l’assenza di capacità e risorse presso le amministrazioni degli ordinatori nazionali (cfr. paragrafo 36) e le limitazioni connesse alle risorse umane disponibili (cfr. paragrafo 33).

 

42.

Sono mancate informazioni di gestione centralizzate relative alla copertura e ai risultati degli audit avviati nel 2007 dalle delegazioni. Ciò significa che il livello di garanzia che tali audit consentono di ottenere è fortemente ridotto rispetto a quello che potrebbe essere ottenuto se fosse stato posto in essere un sistema informativo gestionale efficace. Uno strumento informatizzato esistente, CRIS audit, è stato modificato per facilitarne l’utilizzo, divenuto obbligatorio nel gennaio 2008. Tale sistema è ancora troppo recente perché se ne possa valutare l’efficacia, ma alcuni elementi consentono di prevederne l’utilità nel monitorare i progressi. Sono necessari alcuni perfezionamenti per poter valutare la copertura degli audit in materia di spesa e consentire l’utilizzo del sistema per la raccolta, l'analisi e la presa in considerazione delle constatazioni di audit e delle raccomandazioni, in modo da permettere una valutazione continua dei problemi e garantire, all’occorrenza, che vengano adottate azioni rapide e tempestive.

42.

EuropeAid ha sviluppato strumenti adeguati per portare a termine gli audit, mentre diversi meccanismi contribuiscono al controllo della qualità, nonché al consolidamento e all’utilizzo dei risultati degli audit sistematici.

Le delegazioni e la direzione centrale assicurano la programmazione e la valutazione dei risultati degli audit. Nessun pagamento soggetto ad audit viene autorizzato prima di aver ricevuto e valutato i risultati di tale audit. Al momento di redigere il piano annuale di audit, si prendono in considerazione i risultati degli audit precedenti.

EuropeAid segue l’attuazione del piano annuale di audit a livello centrale e, dal 2005, verifica le relazioni di revisione elaborate nel corso dell’anno. L’obiettivo di tale verifica è di contribuire al monitoraggio dell’attività di audit presso la direzione centrale e le delegazioni, oltre a perfezionare ulteriormente il sistema di audit basato, tra l’altro, sull’analisi della tipologia dei risultati di audit.

43.

Per anni, gli audit commissionati dai servizi centrali di EuropeAid hanno formato oggetto di controlli rigorosi; ogni anno viene stilata una relazione di sintesi che riunisce le informazioni ottenute da tali audit al fine di apportare ai sistemi i miglioramenti che si rivelassero necessari. Un esercizio simile è stato svolto nel 2007 per gli audit commissionati dalle delegazioni, che rappresentano la parte più cospicua degli audit. L’approccio adottato è metodico e copre i principali settori di interesse, come il rispetto dei capitolati. La relazione elaborata conteneva molti dati fattuali sul numero e la classificazione delle constatazioni.

 

Verifica da parte dei servizi centrali di EuropeAid

44.

I servizi centrali di EuropeAid svolgono diversi tipi di verifiche, quali missioni intese a verificare il funzionamento dei sistemi di controllo interno delle delegazioni e controlli transazionali ex post, e promuovono l’espletamento di audit.

 

45.

Nel 2007, i servizi centrali di EuropeAid hanno effettuato presso una delegazione una missione di monitoraggio comprendente un esame dell’organizzazione e del funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo. Tale missione, ben strutturata, ha dato luogo a raccomandazioni pratiche volte a migliorare i sistemi di controllo, ma si tratta della sola missione di questo tipo effettuata. Nel 2007, EuropeAid stava sviluppando una metodologia standardizzata per tali missioni. In questo ambito, sono state effettuate due missioni pilota, durante le quali è stata attribuita maggiore priorità alle questioni operative che non al funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo.

45.

EuropeAid ha adottato una metodologia standardizzata per tali missioni nel marzo 2008.

46.

Il sistema di controllo transazionale ex post istituito da EuropeAid costituisce un meccanismo efficace per individuare gli errori relativi agli aspetti formali delle operazioni, ma è meno efficace nel rilevare errori che hanno un’incidenza sull’importo del pagamento. Come segnalato nella relazione annuale sull'esercizio 2006, i controlli ex post delle operazioni possono contribuire soltanto in misura limitata a fornire una garanzia globale sui sistemi e sulle procedure, nonché sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. L'esame svolto dalla Corte su un campione di operazioni controllate ex post ha rivelato inoltre che, in alcuni casi, tali controlli non erano stati documentati in modo adeguato, taluni errori non erano stati individuati e non sempre veniva dato seguito alle risultanze con la rapidità che era lecito attendersi.

46.

L’istituzione di un sistema di controlli transazionali ex-post e la definizione delle relative caratteristiche si basano sulla valutazione del rischio residuo e dell’interazione con le altre componenti del sistema di controllo. I controlli transazionali ex-post offrono un ulteriore livello di garanzia per valutare gli elementi soggetti a tale controllo.

Questo riguarda pagamenti, recuperi e liquidazione delle transazioni di prefinanziamento effettuate dalla Commissione. Lo studio di ogni transazione comporta un controllo sistematico delle condizioni contrattuali applicabili.

La documentazione richiesta per ogni tipo di transazione scelta viene indicata chiaramente nel manuale sui controlli transazionali ex-post.

47.

Gli audit basati sul rischio promossi dai servizi centrali di EuropeAid identificano un tasso di errore elevato. La documentazione relativa all'analisi di rischio non è sufficiente per dimostrare che EuropeAid ha selezionato tutti gli aspetti che presentano rischi elevati da sottoporre ad audit.

47.

La Commissione concorda sulla necessità di rafforzare il processo di documentazione dell’analisi di rischio.

Audit interno

48.

L'obiettivo principale della struttura di audit interno di EuropeAid (IAC) consiste nell'analizzare e valutare il sistema di controllo interno. Tale struttura svolge efficacemente la propria funzione. Tuttavia, la Corte osserva che l'analisi del rischio di quest’ultima non prende sufficientemente in considerazione il registro dei rischi di EuropeAid e che il programma di audit non è sufficientemente flessibile per adattarsi alle modifiche, nel tempo, del rischio individuato. Nel 2007, la IAC ha completato gli audit sul sostegno al bilancio, sui fondi comuni e sui fondi fiduciari, sul processo di identificazione, su un campione di norme di controllo interno presso delegazioni selezionate e sulla gestione del rischio nell’ambito delle delegazioni, nonché su un certo numero di audit di follow-up. Le conclusioni della IAC sono, in generale, in linea con le constatazioni della Corte.

48.

L’analisi di rischio della struttura di audit interno (IAC) sta alla base del piano annuale di audit della struttura stessa. Inoltre, il registro dei rischi di EuropeAid tiene conto dei rischi in relazione al loro impatto sul settore da sottoporre ad audit. Mentre il registro dei rischi della IAC potrebbe valutare come ad alto rischio uno specifico settore, questo potrebbe non comparire nel piano annuale di audit di un anno specifico perché quel processo economico non rientra ancora nella prassi operativa della DG né nel ciclo gestionale di alcuni programmi. Il registro dei rischi della IAC viene ripetutamente aggiornato nel corso dell’anno per registrare qualsiasi alterazione o modifica dell’ambiente di rischio di EuropeAid.

49.

Il servizio di audit interno della Commissione (SAI) ha svolto un audit sulle attività di controllo ex post (33) di EuropeAid. Le sue conclusioni corroborano le constatazioni della Corte sulla strategia globale di controllo (cfr. paragrafo 32) e la pianificazione e il monitoraggio degli audit (cfr. paragrafi 38 e 42).

49.

L’audit svolto dal servizio di audit interno (SAI) è stato effettuato quando la strategia di controllo stava per essere formalizzata. Le sue conclusioni non hanno potuto tener conto degli sviluppi verificatisi successivamente.

50.

Inoltre, il servizio di audit interno della Commissione ha espletato un audit di follow-up finale sul finanziamento delle ONG presso EuropeAid e un audit sull’ammissibilità dei costi in base alle disposizioni dell'Accordo quadro finanziario e amministrativo (FAFA) concluso con le Nazioni Unite. Quest’ultimo ha confermato la concezione adeguata del FAFA, ma ha anche rivelato che i meccanismi di controllo devono essere ancora applicati in modo efficace e più incisivo, a livello sia dei progetti sia dei partner, ad esempio rafforzando i controlli dei pagamenti e garantendo una copertura adeguata delle missioni di verifica (34).

50.

EuropeAid ha ottenuto progressi significativi dopo il completamento degli audit del SAI, effettuati nel 2006 e all’inizio del 2007, e concernenti l’accordo quadro finanziario e amministrativo (FAFA):

è stata effettuata l’analisi formale della conformità delle agenzie delle Nazioni Unite agli standard riconosciuti a livello internazionale (tasso di copertura pari al 97 %),

in linea con l’aumento dei contributi della Commissione alle Nazioni Unite, il numero delle missioni di verifica presso le Nazioni Unite è aumentato sensibilmente (39 nel 2007, contro le 7 del periodo 2005-2006),

la pianificazione di tali verifiche si svolge su base annua,

i relativi risultati sono consolidati,

la Commissione e le Nazioni Unite hanno firmato direttive comuni sull’attività di rendiconti e rapporti per migliorarla.

Conclusioni e raccomandazioni

51.

Sulla base del proprio lavoro di audit, la Corte conclude che i conti dei FES per l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2007 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, affidabili. Tuttavia, la Corte attira l’attenzione sull’osservazione formulata al paragrafo 17 relativa all’accantonamento per i costi sorti.

 

52.

Sulla base del proprio lavoro di audit, la Corte conclude che:

a)

fatta eccezione per l'impatto della questione descritta ai paragrafi 19, 20 e 27, le operazioni sottostanti le entrate e gli impegni dei FES sono esenti da errori rilevanti. La Corte attira inoltre l’attenzione sull’elevato rischio fiduciario per i casi citati ai paragrafi 25 e 26;

b)

le operazioni sottostanti i pagamenti dei FES presentano un livello rilevante di errori.

 

53.

La Corte ritiene che i sistemi di supervisione e controllo relativi ai Fondi europei di sviluppo siano parzialmente efficaci. La tabella 3 presenta la valutazione, da parte della Corte, dei sistemi di supervisione e controllo di EuropeAid (35).

53.

Alla luce delle risorse materiali, finanziarie e umane di cui dispone, la Commissione ritiene di aver realizzato sistemi di controllo che consentono di ottenere una ragionevole garanzia.

54.

EuropeAid ha continuato a porre rimedio alle carenze segnalate dalla Corte nelle relazioni annuali precedenti. Ha sviluppato nuovi modelli di capitolati d'oneri per gli audit e posto in essere un sistema informativo gestionale, CRIS audit, relativo alla copertura e ai risultati degli audit. La Corte valuta positivamente gli sforzi compiuti da EuropeAid per sviluppare una strategia di controllo, ma ritiene che permanga una mancanza di chiarezza circa alcuni elementi importanti, specie per quanto riguarda la portata di alcuni controlli, il coordinamento tra i controlli ex ante ed ex post e gli indicatori chiave a sostegno della garanzia globale che deve essere fornita dal direttore generale.

54.

La Commissione apprezza il riconoscimento da parte della Corte dei continui progressi ottenuti negli anni precedenti.

55.

È necessario proseguire gli sforzi tesi a migliorare la concezione e/o l'attuazione di alcuni sistemi. Occorre considerare, a tal fine, le seguenti raccomandazioni:

55.

 

a)

la strategia di controllo di EuropeAid dovrebbe comprendere gli indicatori chiave che corroborano il livello di garanzia che deve essere fornita dal direttore generale, la portata di alcuni controlli e il coordinamento tra i controlli ex ante ed ex post, nonché le risorse umane necessarie;

a)

EuropeAid si impegna a perfezionare la presentazione di questi elementi della propria strategia di controllo;

b)

sarebbe opportuno procedere a un esame per determinare se i servizi centrali di EuropeAid e le delegazioni dispongano del livello e del tipo di risorse umane necessarie per garantire la qualità dei controlli;

b)

la Commissione concorda con la Corte sulla sfida posta dalla necessità di impiegare del personale adeguato, sia in termini quantitativi che di competenze, ed è pronta a verificare la situazione dell’organico;

c)

la gestione degli organismi attuatori dovrebbe essere sostenuta in modo più efficace. A tal fine, è necessario disporre di una maggiore presenza sul campo di personale delle delegazioni, di sistemi contabili di supporto e di attività di formazione, in particolare per i progetti attuati mediante programmi a preventivo;

c)

EuropeAid svilupperà diversi strumenti volti al perfezionamento della gestione degli organismi attuatori e introdurrà nuovi termini di riferimento per gli audit delle nuove stime dei programmi;

d)

i controlli effettuati dalle delegazioni prima dell’autorizzazione dei pagamenti dovrebbero esaminare in modo più approfondito le domande di pagamento e concentrarsi maggiormente sulla realtà, l'ammissibilità e l'esattezza delle spese. La qualità del lavoro svolto dai supervisori e dagli auditor dovrebbe essere monitorata più rigorosamente;

d)

al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento finanziario, in materia di liquidazione delle spese da parte dell’ordinatore competente, la Commissione utilizza circuiti finanziari e liste di controllo standard per ogni operazione, contribuendo così all’armonizzazione e alla qualità delle operazioni effettuate;

e)

l’attuazione del sistema CRIS audit dovrebbe permettere il monitoraggio della copertura e dei risultati di audit. Informazioni qualitative concernenti le raccomandazioni formulate e i miglioramenti da apportare a fronte dei rilievi espressi sono essenziali per garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti mediante gli audit commissionati;

e)

l’entrata in vigore del nuovo modulo CRIS audit il 1o gennaio 2008, che relaziona l’importo del contratto da sottoporre ad audit all’importo oggetto dell’audit, agevolerà il calcolo della copertura di audit e l’analisi delle risultanze di audit, in base alla loro tipologia.

La Commissione concorda con la raccomandazione della Corte e raccoglie e analizza annualmente i risultati degli audit al fine di imparare dalle esperienze precedenti e introdurre gli opportuni miglioramenti;

f)

i controlli transazionali ex post dovrebbero comprendere un esame più attento della documentazione giustificativa, al fine di garantire che le operazioni non siano inficiate da errori concernenti l’ammissibilità e la realtà delle stesse, e verificare l’adeguatezza dei controlli effettuati prima dell’autorizzazione dei pagamenti;

f)

la Commissione si adopera per il costante perfezionamento del proprio sistema e intende rivolgere particolare attenzione alla documentazione giustificativa per le stime programmatiche;

g)

la metodologia standardizzata per le missioni di monitoraggio dovrebbe essere finalizzata e il numero di tali missioni aumentato. La nuova metodologia dovrebbe continuare ad essere imperniata sull’esame dell’organizzazione e del funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo.

g)

EuropeAid ha adottato una metodologia standardizzata per tali missioni nel marzo 2008 ed è previsto un aumento del numero delle missioni di monitoraggio.

56.

Per quel che riguarda il sostegno al bilancio, occorre considerare le seguenti raccomandazioni:

56.

 

a)

il rispetto dell'accordo di Cotonou dovrebbe essere valutato prendendo come riferimento dei requisiti minimi, come la disponibilità di conti pubblicati e controllati tempestivamente, che devono essere rispettati prima della concessione del sostegno al bilancio;

a)

Come si legge nel paragrafo 25, nell’ambito dell’approccio dinamico, la Commissione europea utilizza la diagnostica iniziale PFM e il programma di riforma come riferimento comparativo per valutare i progressi realizzati paese per paese, e ritiene inopportuna la definizione di standard minimi comuni da applicarsi uniformemente a tutti i paesi;

b)

gli indicatori di performance dovrebbero permettere un riscontro evidente degli eventuali progressi compiuti nella gestione delle finanze pubbliche. A tal fine, sarebbe opportuno consolidare gli indicatori che permettono di misurare l’evoluzione dei risultati nel tempo, insieme ad indicatori di processo riguardanti eventi unici;

b)

rispetto ad altri settori, la definizione degli indicatori di risultati per la PFM è più difficile e complessa. La Commissione tuttavia è favorevole all’impiego, se disponibili, di indicatori di risultati per valutare l’effetto delle riforme; ritiene comunque utili anche gli indicatori di processo e altre misure per monitorare i progressi registrati nell’attuazione del programma di riforme;

c)

per enunciare le sue conclusioni circa i progressi compiuti nella gestione delle finanze pubbliche in modo strutturato, la Commissione dovrebbe garantire che i dati usati come base per le decisioni di esborso siano affidabili; essa dovrebbe inoltre basarsi più sulla misurazione degli eventi già prodottisi, che non sulla previsione di eventi futuri;

c)

in sede di valutazione dell’ammissibilità, la Commissione analizza il bilancio delle prestazioni passate e degli impegni futuri. Allo stesso tempo, conviene sulla necessità di rivolgere particolare attenzione ai risultati ottenuti al momento di valutare gli esborsi;

d)

prima dell’avvio di un programma di sostegno al bilancio, EuropeAid dovrebbe accertarsi che sia stata effettuata una valutazione chiara e completa della gestione delle finanze pubbliche e che il paese beneficiario disponga di un programma di riforma credibile e pertinente per far fronte a tutte le carenze significative entro termini prevedibili;

d)

la Commissione concorda sulla necessità di valutare i sistemi PFM prima di offrire sostegno al bilancio e preferisce svolgere tale valutazione nell’ambito del PEFA. Si prevede che in tutti i paesi che godono del sostegno al bilancio da parte del FES, le valutazioni PEFA debbano aver luogo prima della fine del 2008. Nella maggior parte dei casi, i governi dispongono già di programmi di riforma PFM, che potrebbero subire alcune modifiche a seconda dei risultati della valutazione. Qualora si rendessero necessari nuovi programmi, la Commissione deve avere la certezza dell’impegno del governo a favore dello sviluppo e dell’attuazione delle necessarie misure di riforma PFM, prima di offrire sostegno al bilancio.

e)

la qualità delle convenzioni di finanziamento dovrebbe essere migliorata includendovi, regolarmente, condizioni generali, disposizioni prive di ambiguità e requisiti chiari per quanto riguarda i progressi nella gestione delle finanze pubbliche;

e)

la Commissione intende garantire che gli accordi finanziari includano le condizioni generali e che la valutazione di ammissibilità relativa alla PFM si svolga in maniera articolata e formale. Gli specifici indicatori di performance della PFM, nell’ambito di tranche variabili, devono essere chiari e precisi e consentire un riscontro evidente degli eventuali progressi nel corso del tempo;

f)

dovrebbe essere elaborata una politica delle risorse umane sulla base di un’analisi delle competenze e delle conoscenze necessarie alla gestione del sostegno al bilancio, data l’importanza crescente di quest’ultimo.

f)

oltre ad adeguare il reclutamento del personale alle specifiche esigenze dei programmi di sostegno al bilancio, i servizi competenti della Commissione stanno portando a termine un numero considerevole di corsi di formazione per il personale della Commissione appartenente alle delegazioni e alla direzione centrale, su alcune tematiche specifiche connesse al sostegno al bilancio (PFM, macroeconomia, misurazione della performance, specificità del settore, ecc.).


(1)  La convenzione di Yaoundé I risale al 1964. L'accordo più recente (Cotonou) è stato firmato il 23 giugno 2000 e modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005.

(2)  Nell'ambito del nono FES, la dotazione iniziale ammontava quindi a 13 800 milioni di euro, per 2 200 milioni dei quali è responsabile la BEI.

(3)  Cfr. articoli 96, 103 e 112 del regolamento finanziario del 27 marzo 2003 applicabile al nono Fondo europeo di sviluppo (GU L 83 dell’1.4.2003, pag. 1). Nel parere n. 12/2002 sul progetto del regolamento suddetto (GU C 12 del 17.1.2003), la Corte sottolineava che tali disposizioni limitano la portata del potere di discarico del Parlamento europeo.

(4)  L'accordo tripartito tra la BEI, la Commissione e la Corte (articolo 112 del regolamento finanziario del 27 marzo 2003 applicabile al nono FES) stabilisce le norme relative all'audit di tali operazioni da parte della Corte.

(5)  Pari allo 0,8 % dei pagamenti per il 2007.

(6)  Decisione n. 2/2007 del Consiglio dei ministri ACP-CE del 25 maggio 2007 (GU L 175 del 5.7.2007, pag. 35).

(7)  Decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19), modificata dalla decisione 2007/792/CE del 26 novembre 2007 (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 31).

(8)  Articoli 96 e 102.

(9)  L’importanza finanziaria del programma Stabex sta diminuendo essendo in corso la sua progressiva cessazione. Alla fine del 2007, rimanevano 100 milioni di euro circa sui conti di sicurezza aperti in Europa sotto il controllo esclusivo della Commissione, a fronte di 192 milioni di euro alla fine del 2006. L’obiettivo della Commissione è che questi fondi siano pagati entro il 31 dicembre 2010, purché siano state rispettate tutte le condizioni stabilite per gli esborsi.

(10)  Gli stati finanziari consolidati comprendono il bilancio finanziario, il risultato economico, la tabella dei flussi di cassa e la tabella dei crediti verso il FES. La presente dichiarazione di affidabilità non riguarda gli stati finanziari e le informazioni forniti dalla BEI (cfr. nota 11).

(11)  Conformemente agli articoli 1 e 103, paragrafo 3, del regolamento finanziario applicabile al nono FES, la dichiarazione di affidabilità non copre la parte delle risorse del nono FES gestita dalla BEI sotto la sua responsabilità.

(12)  A livello della Commissione, il termine «direzione» designa i membri dell’istituzione, gli ordinatori delegati e sottodelegati, il contabile e il personale direttivo delle unità finanziarie, di audit o di controllo. A livello degli Stati beneficiari, la «direzione» comprende gli ordinatori nazionali, i contabili, gli agenti pagatori e i dirigenti degli organismi attuatori.

(13)  Le norme contabili adottate dal contabile del FES si ispirano ai principi contabili internazionali per il settore pubblico (International Public Sector Accounting Standards — IPSAS) definiti dall’International Federation of Accountants (IFAC) o, in loro assenza, ai principi contabili internazionali (International Accounting Standards — IAS/International Financial Reporting Standards — IFRS) sanciti dall’organismo internazionale di normalizzazione contabile (International Accounting Standards Board — IASB). Conformemente al regolamento finanziario, i «rendiconti finanziari consolidati» per l’esercizio 2007 sono redatti in base a queste norme contabili, adottate dal contabile del FES, che adattano i principi della contabilità per competenza allo specifico contesto comunitario, mentre le relazioni consolidate sull’esecuzione dei FES si basano ancora principalmente sui movimenti di tesoreria.

(14)  Cfr. articolo 100 del regolamento finanziario del 27 marzo 2003 applicabile al nono FES: gli stati finanziari comprendono il bilancio finanziario, il risultato economico, la tabella dei flussi di cassa e la tabella dei crediti dovuti al FES.

(15)  Cfr. articolo 101 del regolamento finanziario del 27 marzo 2003 applicabile al nono FES: le relazioni sull'esecuzione finanziaria comprendono tabelle che descrivono gli stanziamenti, gli impegni e i pagamenti.

(16)  Paragrafo 15 (GU C 259 del 31.10.2007).

(17)  La sua comunicazione è prescritta dalla norma IPSAS 4 — Effetti delle variazioni di cambio delle valute estere.

(18)  Paragrafo 17.

(19)  Dato che le informazioni disponibili in relazione alla situazione alla fine del 2007 erano insufficienti, la Corte ha esaminato la validità del metodo controllando gli accantonamenti al 31 dicembre 2006 per un campione di 60 contratti specifici selezionati statisticamente e relativi a 18 progetti in 13 paesi ACP.

(20)  Articolo 17, paragrafo 2, dell'allegato 4.

(21)  Fondo delle Nazioni Unite per le popolazioni e Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.

(22)  La Corte considera «gravi» gli errori il cui tasso supera il 2 %.

(23)  Articolo 61, paragrafo 2, lettera a).

(24)  Cfr. paragrafi 28 e 29 della relazione speciale n. 2/2005 sugli aiuti al bilancio a titolo del FES a favore dei paesi ACP (GU C 249 del 7.10.2005).

(25)  Relazione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sul discarico per l'esecuzione del bilancio del sesto, settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2006, paragrafo 32.

(26)  Questi cinque impegni riguardano il Burundi, la Repubblica centroafricana, la Guinea-Bissau ed Haiti. Per quanto riguarda il sostegno al bilancio, nel 2007 gli impegni a favore di tali Stati sono ammontati a 83,7 milioni di euro, pari al 24,9 % degli impegni relativi al sostegno al bilancio.

(27)  Paragrafo 55.

(28)  Relazione annuale di attività di EuropeAid 2007, pag. 57.

(29)  Cfr. parere n. 2/2004 della Corte dei conti delle Comunità europee sul modello di audit unico (single audit) (e proposta concernente un quadro di controllo interno comunitario) (GU C 107 del 30.4.2004), relazione annuale sulle attività finanziate dal sesto, settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo (FES) per l'esercizio finanziario 2005 (GU C 263 del 31.10.2006, pag. 205), paragrafo 40, e relazione annuale sulle attività finanziate dal sesto, settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo (FES) per l'esercizio finanziario 2006, paragrafo 54.

(30)  4,8 agenti nel 2004 per 10 milioni di euro impegnati, contro 4,2 agenti nel 2007.

(31)  Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2007 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del 6°, 7°, 8° e 9° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2005 (GU C 74 E del 20.3.2008) e Risoluzione del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio del 7°, 8° e 9° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2006.

(32)  Organismi o servizi pubblici o semipubblici dello Stato o degli Stati interessati o la persona giuridica incaricata dell'esecuzione dell'operazione.

(33)  Controlli transazionali ex post ed audit finanziari.

(34)  Relazione annuale riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2007 presentata all’autorità competente per il discarico [presentata dalla Commissione — SEC(2008) 2361 def. del 30.7.2008].

(35)  Per quanto attiene alla valutazione dei sistemi di supervisione e controllo della DG ECHO, si veda il capitolo 8 «Azioni esterne» della relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2007.

 

Tabella 1 — Utilizzo cumulato delle risorse dei FES gestite dalla Commissione al 31 dicembre 2007

(milioni di euro)

 

Situazione alla fine del 2006

Esecuzione di bilancio nel corso dell'esercizio 2007

Situazione alla fine del 2007

Importo globale

Tasso di esecuzione (2)

Settimo FES

Ottavo FES

Nono FES

Importo globale

Settimo FES

Ottavo FES

Nono FES

Importo globale

Tasso di esecuzione (2)

A —

RISORSE  (1)

37 269,8

 

–71,9

– 211,0

341,8

58,8

10 583,0

10 839,3

15 906,4

37 328,7

 

B —

UTILIZZO  (3)

 

1. Impegni finanziari

34 107,2

91,5 %

–71,9

– 211,0

3 455,1

3 172,2

10 583,0

10 839,3

15 857,1

37 279,4

99,9 %

 

2. Impegni giuridici specifici

28 699,1

77,0 %

–5,5

35,0

3 317,3

3 346,9

10 517,2

10 484,6

11 044,2

32 046,0

85,8 %

 

3. Pagamenti

23 826,0

63,9 %

96,7

483,4

2 293,9

2 874,0

10 340,8

9 605,5

6 753,7

26 700,0

71,5 %

C —

PAGAMENTI ANCORA DA ESEGUIRE (B1-B3)

10 281,2

27,6 %

 

 

 

 

242,2

1 233,8

9 103,4

10 579,4

28,3 %

D —

SALDO DISPONIBILE (A-B1)

3 162,6

8,5 %

 

 

 

 

0,0

0,0

49,3

49,3

0,1 %

Fonte: Corte dei conti, sulla base delle relazioni sull'esecuzione finanziaria e dei rendiconti finanziari dei FES al 31 dicembre 2007.


Tabella 2 — Esecuzione finanziaria nel corso degli esercizi 2003-2007

(milioni di euro)

 

2003

2004

2005

2006

2007

1. Impegni finanziari

3 395,8

2 375,2

3 035,1

2 718,7

3 172,2

2. Impegni giuridici specifici

2 742,7

2 746,3

2 652,0

3 072,6

3 346,9

3. Pagamenti

2 179,5

2 197,8

2 489,1

2 761,9

2 874,0

Fonte: Corte dei conti, sulla base delle relazioni sull'esecuzione finanziaria e dei rendiconti finanziari dei FES al 31 dicembre 2007.


Tabella 3 — Valutazione dei sistemi di supervisione e controllo

Sistema interessato

Controllo interno chiave

Valutazione globale

Controlli effettuati prima dell'autorizzazione delle operazioni

Missioni di monitoraggio

Controlli ex post

Audit esterni

Audit interno

Qualità

Quantità

Qualità

Quantità/attuazione del piano di audit

Seguito dato alle diverse constatazioni di audit/Procedure di riscossione efficaci

Monitoraggio globale, da parte dei servizi centrali, degli audit commissionati dalle delegazioni

Servizi centrali di EuropeAid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegazioni

 

N/A

N/A

N/A

 

 

 

N/A

 

 


Legenda:

 

Efficace

 

Parzialmente efficace

 

Inefficace

N/A

Non applicabile: non applicabile o non valutato


Risultati dei test delle operazioni

 

Pagamenti relativi ai progetti

Pagamenti relativi al sostegno al bilancio

Stima, sulla base di un campione, della percentuale di operazioni inficiate da errori

30 %

30 %

Tasso di errore

Superiore al 5 %

Compreso tra il 2 % e il 5 %


Tabella 4 — Seguito dato ad osservazioni chiave contenute nella dichiarazione di affidabilità

 

Osservazioni della Corte

Misure adottate

Analisi della Corte

Risposte della Commissione

1.

La strategia di controllo dovrebbe essere definita e resa operativa entro la fine del 2007. Come precedentemente segnalato dalla Corte, tale strategia dovrebbe fissare obiettivi chiari e coerenti, garantire il coordinamento e stabilire il tipo e l'intensità delle verifiche. Pertanto è necessario trovare un equilibrio tra i costi dei vari controlli e i benefici che ne derivano, tenendo conto del rischio tollerabile di errori nelle operazioni sottostanti. La strategia di controllo dovrebbe comprendere un'analisi dei rischi ben strutturata e documentata, che coinvolga formalmente le delegazioni in modo interamente partecipativo.

[Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2006, paragrafo 54, lettera a)]

EuropeAid ha formalizzato la propria strategia di controllo globale e l’ha inclusa nella relazione di attività del direttore generale di EuropeAid. Essa contiene una descrizione delle procedure di controllo per ciascuna diversa modalità di gestione. Permane una mancanza di chiarezza per quanto riguarda alcuni elementi importanti della strategia di controllo, in particolare la portata di alcuni controlli, il coordinamento tra i controlli ex ante ed ex post e gli indicatori chiave a sostegno della garanzia globale che deve essere fornita dal direttore generale.

La strategia di controllo di EuropeAid dovrebbe comprendere gli indicatori chiave che corroborano il livello di garanzia che deve essere fornita dal direttore generale, la portata di alcuni controlli, il coordinamento tra i controlli ex ante ed ex post e le risorse umane necessarie. [Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2007, paragrafo 55, lettera a)]

EuropeAid si è impegnata a perfezionare ulteriormente la presentazione di questi elementi della propria strategia di controllo.

2.

La gestione dei progetti finanziati dai programmi a preventivo dovrebbe beneficiare di maggiore supporto. A tal fine, è necessaria una maggiore presenza sul campo di personale delle delegazioni, in grado di fornire supporto per i sistemi contabili e i corsi di formazione. L'espletamento di un numero maggiore di audit in una fase iniziale dell'attuazione del progetto faciliterebbe il monitoraggio e, ove necessario, migliorerebbe la qualità dei sistemi di controllo posti in essere dai beneficiari.

[Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2006, paragrafo 54, lettera b)]

EuropeAid ha proseguito il suo impegno inteso a rafforzare la qualità dei progetti gestiti sottoforma di programmi a preventivo. A tale scopo, ha elaborato una nuova guida pratica e dispensa regolarmente corsi di formazione specifica negli Stati ACP.

La gestione degli organismi attuatori dovrebbe essere sostenuta in modo più efficace. A tal fine, è necessaria una maggiore presenza sul campo di personale delle delegazioni, un rafforzamento dei sistemi contabili e delle attività di formazione, in particolare per i progetti attuati mediante programmi a preventivo. [Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2007, paragrafo 55, lettera c)]

EuropeAid intende realizzare diversi strumenti volti al perfezionamento della gestione degli organismi attuatori e introdurrà nuovi termini di riferimento per gli audit delle stime relative ai nuovi programmi.

3.

I controlli effettuati dalle delegazioni prima dell’autorizzazione dei pagamenti dovrebbero esaminare in modo più approfondito le domande di pagamento e concentrarsi maggiormente sulla realtà, l'ammissibilità e l'esattezza delle spese. La qualità del lavoro svolto dai supervisori dovrebbe essere monitorata più rigorosamente.

[Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2006, paragrafo 54, lettera c)]

EuropeAid non ha adottato alcuna misura specifica. Il numero di errori evidenziati dall'audit svolto dalla Corte su singoli pagamenti conferma l'osservazione secondo la quale il controllo finanziario esercitato dalle delegazioni deve essere rafforzato.

I controlli effettuati dalle delegazioni prima dell’autorizzazione dei pagamenti dovrebbero esaminare in modo più approfondito le domande di pagamento e concentrarsi maggiormente sulla realtà, l'ammissibilità e l'esattezza delle spese. La qualità del lavoro svolto dai supervisori dovrebbe essere monitorata più rigorosamente. [Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2007, paragrafo 55, lettera d)]

La Commissione, consapevole della necessità di perfezionare il controllo dell’attuazione di alcuni tipi di contratti, prenderà in considerazione l’opportunità di realizzare un dispositivo per garantire che la qualità dei controlli effettuati dai supervisori soddisfi gli obblighi di legittimità e regolarità delle transazioni. Essa ricorderà agli ordinatori i principi di liquidazione degli anticipi.

4.

La qualità dei controlli svolti dai revisori esterni dovrebbe essere migliorata facendo in modo che i nuovi capitolati d'oneri definiscano chiaramente la finalità dell'audit, la soglia di rilevanza da applicare, il campionamento e la natura delle procedure di audit da seguire, fornendo inoltre indicazioni sulle modalità di trattamento degli errori e di presentazione delle conclusioni. Tali modelli di capitolati d'oneri dovrebbero essere usati anche per tutti gli audit esterni intrapresi su iniziativa delle delegazioni.

[Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2006, paragrafo 54, lettera d)]

Nell’ottobre 2007, EuropeAid ha pubblicato nuovi modelli di capitolati applicabili all’insieme degli audit. A causa della recente attuazione, gli effetti di tale innovazione non sono ancora visibili, tuttavia segnali positivi indicano che dovrebbe permettere agli auditor di elaborare relazioni più coerenti, in particolare per quanto riguarda la forma del giudizio formulato e la soglia di rilevanza applicata.

Le misure adottate sono soddisfacenti.

 

5.

Il monitoraggio a livello centrale degli audit esterni organizzati dalle delegazioni dovrebbe essere migliorato, affinché i risultati possano essere comunicati in modo efficace a tutti i livelli di gestione interessati. La messa a disposizione, entro la fine del 2007, di un sistema gestionale che fornirà informazioni sul processo di audit e faciliterà l'accesso alle constatazioni di audit pertinenti dovrebbe contribuire a tale processo.

[Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2006, paragrafo 54, lettera e)]

Sono state apportate modifiche allo strumento informatizzato CRIS audit per facilitarne l'utilizzo, reso obbligatorio nel gennaio 2008. Sono necessari alcuni perfezionamenti per poter valutare la portata degli audit e utilizzare tale sistema per la raccolta, l'analisi e la presa in considerazione delle constatazioni di audit e delle raccomandazioni.

L’attuazione del sistema CRIS audit dovrebbe permettere il monitoraggio della copertura e dei risultati di audit. Informazioni qualitative concernenti le raccomandazioni formulate e i miglioramenti da attuare a fronte dei rilievi espressi sono essenziali per garantire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti mediante gli audit commissionati. [Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2007, paragrafo 55, lettera e)]

L’entrata in vigore del nuovo modulo CRIS audit il 1o gennaio 2008, che relaziona l’importo del contratto da sottoporre ad audit all’importo oggetto dell’audit, agevolerà il calcolo della copertura di audit e l’analisi delle risultanze di audit, in relazione alla loro tipologia.

La Commissione concorda con la raccomandazione della Corte e raccoglie e analizza annualmente i risultati degli audit al fine di imparare dalle esperienze precedenti e introdurre gli opportuni miglioramenti.

6.

Il controllo delle delegazioni da parte dei servizi centrali di EuropeAid dovrebbe essere rafforzato aumentando il numero di missioni.

[Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2006, paragrafo 54, lettera f)]

Le missioni sono ben strutturate e danno luogo a raccomandazioni pratiche volte a migliorare i sistemi di controllo. Tuttavia, il numero di missioni non è stato aumentato.

Il numero delle missioni di monitoraggio dovrebbe essere aumentato. Dovrebbero rimanere imperniate sull’esame dell’organizzazione e del funzionamento dei sistemi di supervisione e controllo. [Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2007, paragrafo 55, lettera g)]

La metodologia standardizzata per le missioni di monitoraggio è stata completata nel marzo 2008 e per lo stesso anno si prevede un aumento del numero di tali missioni.

7.

Avendo un'estensione ristretta, i controlli ex post delle operazioni possono contribuire soltanto in misura limitata alla garanzia complessiva sui sistemi e sulle procedure e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Inoltre, tali controlli sono effettuati con ritardi considerevoli.

[Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2005, paragrafi 33 e 42]

Gli aspetti relativi agli impegni giuridici e alla documentazione giustificativa dettagliata delle spese afferenti ai programmi a preventivo continuano a non essere contemplati nei controlli ex post delle operazioni.

I controlli transazionali ex post dovrebbero comprendere un esame più attento della documentazione giustificativa, al fine di garantire che le operazioni non siano inficiate da errori concernenti l'ammissibilità e la realtà delle stesse, e verificare l’adeguatezza dei controlli effettuati prima dell’autorizzazione dei pagamenti. [Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2007, paragrafo 55, lettera f)]

La Commissione si adopera per il costante perfezionamento del proprio sistema e intende rivolgere particolare attenzione alla documentazione giustificativa per le stime relative ai nuovi programmi.

8.

Il rispetto dell'accordo di Cotonou dovrebbe essere valutato prendendo come riferimento dei requisiti minimi, come la disponibilità di conti pubblicati e controllati tempestivamente. Ai fini di una presentazione chiara e formale delle conclusioni raggiunte, i parametri dell'«interpretazione dinamica» dovrebbero essere esplicitati, il che permetterebbe di valutare la fondatezza delle decisioni di esborso.

[Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2006, paragrafo 55, lettera a)]

EuropeAid non ha stabilito requisiti di base. L'audit della Corte ha palesato che in cinque dei 15 impegni esaminati, il sostegno al bilancio è fornito a Stati ACP dove, secondo la Corte, la gestione della spesa pubblica non è sufficientemente trasparente, responsabile ed efficace. Per i casi individuati, la determinazione con cui la Commissione ha applicato l'«interpretazione dinamica» delle condizioni per il sostegno al bilancio stabilite dall'accordo di Cotonou comporta un rischio fiduciario molto elevato.

Il rispetto dell'accordo di Cotonou dovrebbe essere valutato prendendo come riferimento dei requisiti minimi, come la disponibilità di conti pubblicati e controllati tempestivamente, che devono essere rispettati prima della concessione del sostegno al bilancio. [Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2007, paragrafo 56, lettera a)] Prima dell’avvio di un programma di sostegno al bilancio, EuropeAid dovrebbe accertarsi che sia stata effettuata una valutazione chiara e completa della gestione delle finanze pubbliche e che il paese beneficiario disponga di un programma di riforma credibile e pertinente per far fronte a tutte le carenze significative entro termini prevedibili. [Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2007, paragrafo 56, lettera d)]

Nel 2007, la Commissione ha continuato ad applicare l’approccio dinamico che ritiene essere il più adatto.

Prima di avviare un programma di sostegno al bilancio, la Commissione si accerterà dell’esistenza di una valutazione della gestione delle finanze pubbliche, preferibilmente in ambito PEFA; essa inoltre verificherà che il paese beneficiario disponga di un programma di riforme credibile e significativo per affrontare le carenze più gravi entro un periodo di tempo prevedibile. In tal modo, si garantirà la rigorosa attuazione dell’interpretazione dinamica delle condizioni dell’accordo di Cotonou e una gestione del rischio coerente con gli obiettivi di sviluppo della Commissione.

Infine, la Commissione non condivide la valutazione della Corte in merito ai cinque impegni in questione.

9.

Per enunciare le sue conclusioni in modo strutturato, la Commissione dovrebbe garantire che i dati usati come base per le decisioni di esborso siano fondati più sulla misurazione degli eventi già prodottisi, che non sulla previsione di eventi futuri.

[Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2006, paragrafo 55, lettera b)]

L’audit espletato nel 2007 ha palesato che in un numero significativo di casi la Commissione non ha dimostrato, in modo strutturato e formale, il rispetto dell’accordo di Cotonou per quanto riguarda la gestione delle finanze pubbliche. La spiegazione, in alcuni di questi casi, è che la Commissione si basa su previsioni piuttosto che su eventi verificatisi in precedenza e sulla valutazione imprecisa degli indicatori.

Per enunciare le sue conclusioni relative ai progressi nella gestione delle finanze pubbliche in modo strutturato, la Commissione dovrebbe garantire che i dati usati come base per le decisioni di esborso siano affidabili; essa dovrebbe inoltre basarsi più sulla misurazione degli eventi già prodottisi, che non sulla previsione di eventi futuri. [Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2007, paragrafo 56, lettera c)]

In sede di valutazione dell’ammissibilità, la Commissione analizza il bilancio delle prestazioni passate e degli impegni futuri. Allo stesso tempo, conviene sulla necessità di rivolgere particolare attenzione ai risultati ottenuti al momento di valutare gli esborsi.

10.

Gli indicatori utilizzati dovrebbero permettere un riscontro evidente degli eventuali progressi compiuti nella gestione delle finanze pubbliche. A tal fine, sarebbe opportuno includere indicatori misurabili nel tempo e comparabili da un periodo all'altro, anziché indicatori basati su eventi unici.

[Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2006, paragrafo 55, lettera c)]

Il presente audit ha palesato una mancanza frequente sia di una analisi chiara delle lacune a livello della gestione delle finanze pubbliche nella fase di avvio del programma, sia di un approccio strutturato per misurare, in seguito, i progressi compiuti. Di conseguenza, risulta più difficile valutare tali progressi in maniera rigorosa ed obiettiva.

Gli indicatori di performance dovrebbero permettere un riscontro evidente degli eventuali progressi compiuti nella gestione delle finanze pubbliche. A tal fine, sarebbe opportuno rafforzare indicatori che misurano l'evoluzione dei risultati nel tempo, insieme a indicatori di processo relativi a eventi unici. [Relazione annuale sull'esercizio finanziario 2007, paragrafo 56, lettera b)]

Rispetto ad altri settori, la definizione degli indicatori di risultati per la PFM è più difficile e complessa. La Commissione tuttavia è favorevole all’impiego, se disponibili, di indicatori di risultati per valutare l’effetto delle riforme; ritiene comunque utili anche gli indicatori di processo e altre misure per monitorare i progressi registrati nell’attuazione del programma di riforme.


(1)  Dotazioni iniziali del settimo, ottavo e nono FES, interessi, risorse varie e trasferimenti da FES precedenti.

(2)  In percentuale delle risorse.

(3)  Gli importi del nono FES comprendono i contributi volontari degli Stati membri a favore del Fondo per la pace in Africa (impegni finanziari: 39,1; impegni giuridici specifici: 37,0; pagamenti: 29,2).

Fonte: Corte dei conti, sulla base delle relazioni sull'esecuzione finanziaria e dei rendiconti finanziari dei FES al 31 dicembre 2007.

 

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