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Document 62007CA0289

Causa C-289/07: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 3 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/17/CE — Coordinamento delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali — Mancata trasposizione entro il termine previsto)

GU C 128 del 24.5.2008, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 128/15


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 3 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-289/07) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/17/CE - Coordinamento delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali - Mancata trasposizione entro il termine previsto)

(2008/C 128/24)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Caeiros e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes e F. Andrade e Sousa, agents)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 71 di tale direttiva.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 183 del 4.8.2007.


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