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Document 62008TN0123
Case T-123/08: Action brought on 14 March 2008 — Spitzer v OHIM — Homeland Housewares (Magic Butler)
Causa T-123/08: Ricorso proposto il 14 marzo 2008 — Spitzer/UAMI — Homeland Housewares (Magic Butler)
Causa T-123/08: Ricorso proposto il 14 marzo 2008 — Spitzer/UAMI — Homeland Housewares (Magic Butler)
GU C 116 del 9.5.2008, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/27 |
Ricorso proposto il 14 marzo 2008 — Spitzer/UAMI — Homeland Housewares (Magic Butler)
(Causa T-123/08)
(2008/C 116/50)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Harald Spitzer (Hörsching, Austria) (rappresentante: avv. T. Schmitz)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Homeland Housewares, LLC (Los Angeles, Stati Uniti d'America)
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso 7 gennaio 2008, procedimento R 1508/2006-1; |
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rigettare l'opposizione della Homeland Housewares, LLC contro il marchio denominativo richiesto «Magic Butler» n. 4 109 906; |
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condannare l'UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Magic Butler» per prodotti delle classi 7 e 21 (domanda n. 4 109 906).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Homeland Housewares, LLC.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «MAGIC BULLET» per prodotti della classe 7 (marchio comunitario 4 100 483) e il marchio denominativo «THE MAGIC BULLET» per prodotti della classe 7 (marchio comunitario 3 584 885).
Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 (1) in quanto non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i due marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).