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Document 62008TN0107
Case T-107/08: Action brought on 28 February 2008 — TNC Kazchrome and ENRC Marketing v Council and Commission
Causa T-107/08: Ricorso proposto il 28 febbraio 2008 — TNC Kazchrome e ENRC Marketing/Consiglio e Commissione
Causa T-107/08: Ricorso proposto il 28 febbraio 2008 — TNC Kazchrome e ENRC Marketing/Consiglio e Commissione
GU C 116 del 9.5.2008, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/23 |
Ricorso proposto il 28 febbraio 2008 — TNC Kazchrome e ENRC Marketing/Consiglio e Commissione
(Causa T-107/08)
(2008/C 116/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Joint stock company «Transnational Company Kazchrome» (TNC Kazchrome) (Actobe, Kazakhstan), ENRC Marketing AG (Kloten, Svizzera) (rappresentanti: L. Ruessmann e A. Willems, avvocati)
Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare il regolamento controverso nella parte in cui impone dazi antidumping sulle importazioni di silico-manganese prodotto e/o venduto dalle ricorrenti; |
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condannare il Consiglio e la Commissione in solido, a risarcire alle ricorrenti i danni, compresi gli interessi, derivanti dall'illegittimo avvio dell'inchiesta, da errori sui fatti, da erronea valutazione, e dalle violazioni dei principi fondamentali del diritto comunitario da parte della Commissione, nonché dall'illegittima adozione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1420/2007; |
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condannare la Commissione e il Consiglio alle loro spese e a quelle sostenute dalle ricorrenti; |
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condannare la Commissione alle sue spese e condannarla in solido a quelle sostenute dalle ricorrenti nella parte in cui non sono coperte dal Consiglio. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti, rispettivamente produttori ed esportatori di silico-manganese nell'Unione Europea, chiedono l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 4 dicembre 2007, n. 1420, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan e chiude il procedimento riguardante le importazioni di silico-manganese originario dell'Ucraina (1).
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti sostengono che i convenuti hanno commesso manifesti errori di valutazione, hanno violato il regolamento base (2) e non hanno adempiuto l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 253 CE includendo il Kazakhstan ed escludendo l'India dall'inchiesta antidumping; respingendo l'affermazione delle ricorrenti secondo la quale esse operavano come un unico soggetto economico; nel determinare il prezzo all'esportazione delle ricorrenti; nel verificare se e in quale misura le importazioni di silico-manganese dal Kazakhstan abbiano arrecato pregiudizio all'industria comunitaria; cumulando le importazioni dal Kazakhstan con quelle dalla Cina ai fini di questo esame e nel valutare l'interesse comunitario.
Le ricorrenti asseriscono inoltre che le istituzioni comunitarie hanno violato il loro diritto di essere sentite, nonché i principi di buona amministrazione, di tutela del loro legittimo affidamento, di non discriminazione e di proporzionalità in quanto, fra l'altro, non era stato dato loro accesso a informazioni attinenti alle conclusioni delle istituzioni comunitarie e in quanto l'impegno da loro offerto era stato respinto.
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 22 novembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1).