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Document 62008TN0107

Causa T-107/08: Ricorso proposto il 28 febbraio 2008 — TNC Kazchrome e ENRC Marketing/Consiglio e Commissione

GU C 116 del 9.5.2008, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 116/23


Ricorso proposto il 28 febbraio 2008 — TNC Kazchrome e ENRC Marketing/Consiglio e Commissione

(Causa T-107/08)

(2008/C 116/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Joint stock company «Transnational Company Kazchrome» (TNC Kazchrome) (Actobe, Kazakhstan), ENRC Marketing AG (Kloten, Svizzera) (rappresentanti: L. Ruessmann e A. Willems, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento controverso nella parte in cui impone dazi antidumping sulle importazioni di silico-manganese prodotto e/o venduto dalle ricorrenti;

condannare il Consiglio e la Commissione in solido, a risarcire alle ricorrenti i danni, compresi gli interessi, derivanti dall'illegittimo avvio dell'inchiesta, da errori sui fatti, da erronea valutazione, e dalle violazioni dei principi fondamentali del diritto comunitario da parte della Commissione, nonché dall'illegittima adozione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1420/2007;

condannare la Commissione e il Consiglio alle loro spese e a quelle sostenute dalle ricorrenti;

condannare la Commissione alle sue spese e condannarla in solido a quelle sostenute dalle ricorrenti nella parte in cui non sono coperte dal Consiglio.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti, rispettivamente produttori ed esportatori di silico-manganese nell'Unione Europea, chiedono l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 4 dicembre 2007, n. 1420, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan e chiude il procedimento riguardante le importazioni di silico-manganese originario dell'Ucraina (1).

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti sostengono che i convenuti hanno commesso manifesti errori di valutazione, hanno violato il regolamento base (2) e non hanno adempiuto l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 253 CE includendo il Kazakhstan ed escludendo l'India dall'inchiesta antidumping; respingendo l'affermazione delle ricorrenti secondo la quale esse operavano come un unico soggetto economico; nel determinare il prezzo all'esportazione delle ricorrenti; nel verificare se e in quale misura le importazioni di silico-manganese dal Kazakhstan abbiano arrecato pregiudizio all'industria comunitaria; cumulando le importazioni dal Kazakhstan con quelle dalla Cina ai fini di questo esame e nel valutare l'interesse comunitario.

Le ricorrenti asseriscono inoltre che le istituzioni comunitarie hanno violato il loro diritto di essere sentite, nonché i principi di buona amministrazione, di tutela del loro legittimo affidamento, di non discriminazione e di proporzionalità in quanto, fra l'altro, non era stato dato loro accesso a informazioni attinenti alle conclusioni delle istituzioni comunitarie e in quanto l'impegno da loro offerto era stato respinto.


(1)  GU 2007 L 317, pag. 5.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 novembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1).


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