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Dokument 62006CA0437

    Causa C-437/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 marzo 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Finanzgericht — Germania) — Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG/Finanzamt Göttingen (Sesta direttiva IVA — Soggetto passivo che svolga al contempo attività economiche, imponibili o esenti da imposta, e attività non economiche — Diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte — Spese relative all'emissione di azioni e di partecipazioni atipiche — Ripartizione dei prorata dell'IVA pagata a monte secondo il carattere economico dell'attività — Calcolo del prorata di detrazione)

    GU C 116 del 9.5.2008, s. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.5.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 116/7


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 marzo 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Finanzgericht — Germania) — Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG/Finanzamt Göttingen

    (Causa C-437/06) (1)

    (Sesta direttiva IVA - Soggetto passivo che svolga al contempo attività economiche, imponibili o esenti da imposta, e attività non economiche - Diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte - Spese relative all'emissione di azioni e di partecipazioni atipiche - Ripartizione dei prorata dell'IVA pagata a monte secondo il carattere economico dell'attività - Calcolo del prorata di detrazione)

    (2008/C 116/11)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Niedersächsisches Finanzgericht

    Parti

    Ricorrente: Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG

    Convenuto: Finanzamt Göttingen

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Niedersächsisches Finanzgericht — Interpretazione degli artt. 2, n. 1, e 17, n. 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Emissione di azioni e associazioni in partecipazione da parte di una società per azioni in occasione di un aumento di capitale — Prestazione svolta a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva — Detraibilità dell'IVA subordinata alla relazione diretta e immediata con l'attività economica del soggetto passivo — Detraibilità parziale ai sensi dell'art. 17, n. 5, della direttiva

    Dispositivo

    1)

    Nel caso in cui un soggetto passivo svolga contemporaneamente attività economiche, imponibili o esenti, e attività non economiche che non rientrano nell'ambito di applicazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto connessa all'emissione di azioni e di partecipazioni atipiche è possibile soltanto qualora le spese possano essere imputate all'attività economica del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 2, n. 1, di tale direttiva.

    2)

    La determinazione dei metodi e dei criteri di ripartizione dei prorata dell'imposta sul valore aggiunto pagata a monte tra attività economiche e non economiche ai sensi della sesta direttiva 77/388 rientra nel potere discrezionale degli Stati membri, i quali, nell'esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell'economia di tale direttiva e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte a ciascuna di queste due attività.


    (1)  GU C 326 del 30.12.2006.


    Upp