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Document 62006CA0285
Case C-285/06: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 13 March 2008 (reference for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht — Germany) — Heinrich Stefan Schneider v Land Rheinland-Pfalz (Agriculture — Regulations (EC) No 1493/1999 and (EC) No 753/2002 — Common organisation of the market in wine — Description, designation, presentation and protection of certain wine sector products — Protection of traditional terms — Translation into another language — Use for wines from another producing Member State)
Causa C-285/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 marzo 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Heinrich Stefan Schneider/Land Rheinland-Pfalz (Agricoltura — Regolamenti (CE) nn. 1493/1999 e 753/2002 — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli — Protezione delle menzioni tradizionali — Traduzione in un'altra lingua — Utilizzo per vini provenienti da un altro Stato membro produttore)
Causa C-285/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 marzo 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Heinrich Stefan Schneider/Land Rheinland-Pfalz (Agricoltura — Regolamenti (CE) nn. 1493/1999 e 753/2002 — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli — Protezione delle menzioni tradizionali — Traduzione in un'altra lingua — Utilizzo per vini provenienti da un altro Stato membro produttore)
GU C 116 del 9.5.2008, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/5 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 marzo 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Heinrich Stefan Schneider/Land Rheinland-Pfalz
(Causa C-285/06) (1)
(Agricoltura - Regolamenti (CE) nn. 1493/1999 e 753/2002 - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli - Protezione delle menzioni tradizionali - Traduzione in un'altra lingua - Utilizzo per vini provenienti da un altro Stato membro produttore)
(2008/C 116/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Heinrich Stefan Schneider
Convenuto: Land Rheinland-Pfalz
Con l'intervento di: Vertreterin des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht (Germania) — Interpretazione dell'art. 47, n. 2, lett. b) e c) e della Sezione B, n. 1, lett. b), quinto trattino, e n. 3, dell'allegato al regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 15 settembre 2005, n. 1512, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 241, pag. 15) e degli artt. 23 e 24 regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118, n. 1) — Divieto di imitazione o evocazione di menzioni tradizionali complementari protette — Possibilità di usare una tale menzione in una lingua diversa da quella della menzione tradizionale protetta o per vini provenienti da uno Stato membro diverso da quelli della menzione tradizionale protetta — Uso delle menzioni in lingua francese «Réserve» o «Grande réserve», o in lingua tedesca «Reserve» o «Privat-Reserve» per vini tedeschi
Dispositivo
1) |
Il combinato disposto dell'art. 47, n. 2, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, dell'allegato VII, B, punto 3, di questo stesso regolamento e dell'art. 6, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 15 settembre 2005, n. 1512, deve essere interpretato nel senso che l'utilizzo di una indicazione relativa a un metodo di produzione, di elaborazione, di invecchiamento o alla qualità di un vino può essere autorizzato a titolo di queste disposizioni solo se questa indicazione non è tale da creare, nello spirito delle persone a cui essa è destinata, un rischio di confusione tra la detta indicazione e le menzioni tradizionali complementari di cui al detto allegato VII, B, punto 1, lett. b), quinto trattino, e all'art. 23 del regolamento n. 753/2002. Spetta al giudice del rinvio valutare se le menzioni di cui trattasi nella causa principale siano idonee a creare un tale rischio. |
2) |
L'art. 24, n. 2, lett. a), del regolamento n. 753/2002, come modificato dal regolamento n. 1512/2006, dev'essere interpretato nel senso vi può essere imitazione o evocazione di una menzione tradizionale ai sensi di tale disposizione allorché questa menzione viene tradotta in una lingua diversa da quella in cui la detta menzione è indicata all'allegato III di questo regolamento qualora tale traduzione possa creare confusione o indurre in errore le persone alle quali essa è rivolta. Spetta al giudice del rinvio esaminare se tale sia il caso nella controversia ad esso sottoposta. |
3) |
L'art. 24, n. 2, del regolamento n. 753/2002, come modificato dal regolamento n. 1512/2006, dev'essere interpretato nel senso che una menzione tradizionale che figura nell'allegato III di questo regolamento è protetta sia per quanto riguarda i vini della stessa categoria o delle stesse categorie provenienti dallo stesso Stato membro produttore da cui proviene tale menzione tradizionale sia per quanto riguarda i vini della stessa categoria o delle stesse categorie che provengono dagli altri Stati membri produttori. |