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Document 62006CA0285

    Causa C-285/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 marzo 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Heinrich Stefan Schneider/Land Rheinland-Pfalz (Agricoltura — Regolamenti (CE) nn. 1493/1999 e 753/2002 — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli — Protezione delle menzioni tradizionali — Traduzione in un'altra lingua — Utilizzo per vini provenienti da un altro Stato membro produttore)

    GU C 116 del 9.5.2008, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.5.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 116/5


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 marzo 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Heinrich Stefan Schneider/Land Rheinland-Pfalz

    (Causa C-285/06) (1)

    (Agricoltura - Regolamenti (CE) nn. 1493/1999 e 753/2002 - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli - Protezione delle menzioni tradizionali - Traduzione in un'altra lingua - Utilizzo per vini provenienti da un altro Stato membro produttore)

    (2008/C 116/09)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesverwaltungsgericht

    Parti

    Ricorrente: Heinrich Stefan Schneider

    Convenuto: Land Rheinland-Pfalz

    Con l'intervento di: Vertreterin des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht (Germania) — Interpretazione dell'art. 47, n. 2, lett. b) e c) e della Sezione B, n. 1, lett. b), quinto trattino, e n. 3, dell'allegato al regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 15 settembre 2005, n. 1512, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 241, pag. 15) e degli artt. 23 e 24 regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118, n. 1) — Divieto di imitazione o evocazione di menzioni tradizionali complementari protette — Possibilità di usare una tale menzione in una lingua diversa da quella della menzione tradizionale protetta o per vini provenienti da uno Stato membro diverso da quelli della menzione tradizionale protetta — Uso delle menzioni in lingua francese «Réserve» o «Grande réserve», o in lingua tedesca «Reserve» o «Privat-Reserve» per vini tedeschi

    Dispositivo

    1)

    Il combinato disposto dell'art. 47, n. 2, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, dell'allegato VII, B, punto 3, di questo stesso regolamento e dell'art. 6, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 15 settembre 2005, n. 1512, deve essere interpretato nel senso che l'utilizzo di una indicazione relativa a un metodo di produzione, di elaborazione, di invecchiamento o alla qualità di un vino può essere autorizzato a titolo di queste disposizioni solo se questa indicazione non è tale da creare, nello spirito delle persone a cui essa è destinata, un rischio di confusione tra la detta indicazione e le menzioni tradizionali complementari di cui al detto allegato VII, B, punto 1, lett. b), quinto trattino, e all'art. 23 del regolamento n. 753/2002. Spetta al giudice del rinvio valutare se le menzioni di cui trattasi nella causa principale siano idonee a creare un tale rischio.

    2)

    L'art. 24, n. 2, lett. a), del regolamento n. 753/2002, come modificato dal regolamento n. 1512/2006, dev'essere interpretato nel senso vi può essere imitazione o evocazione di una menzione tradizionale ai sensi di tale disposizione allorché questa menzione viene tradotta in una lingua diversa da quella in cui la detta menzione è indicata all'allegato III di questo regolamento qualora tale traduzione possa creare confusione o indurre in errore le persone alle quali essa è rivolta. Spetta al giudice del rinvio esaminare se tale sia il caso nella controversia ad esso sottoposta.

    3)

    L'art. 24, n. 2, del regolamento n. 753/2002, come modificato dal regolamento n. 1512/2006, dev'essere interpretato nel senso che una menzione tradizionale che figura nell'allegato III di questo regolamento è protetta sia per quanto riguarda i vini della stessa categoria o delle stesse categorie provenienti dallo stesso Stato membro produttore da cui proviene tale menzione tradizionale sia per quanto riguarda i vini della stessa categoria o delle stesse categorie che provengono dagli altri Stati membri produttori.


    (1)  GU C 237 del 30.9.2006.


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