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Dokument 62006CA0096
Case C-96/06: Judgment of the Court (Third Chamber) of 13 March 2008 (reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht Hamburg (Germany)) — Viamex Agrar Handels GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Regulation (EC) No 615/98 — Directive 91/628/EEC — Export refunds — Refusal — Non-compliance with Directive 91/628/EEC — Adverse effect on animal welfare — Burden of proof — Lack of evidence)
Causa C-96/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 marzo 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Viamex Agrar Handels GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Regolamento (CE) n. 615/98 — Direttiva 91/628/CEE — Restituzioni all'esportazione — Diniego — Inosservanza della direttiva 91/628/CEE — Pregiudizio al benessere degli animali — Onere della prova — Assenza di elementi di prova)
Causa C-96/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 marzo 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Viamex Agrar Handels GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Regolamento (CE) n. 615/98 — Direttiva 91/628/CEE — Restituzioni all'esportazione — Diniego — Inosservanza della direttiva 91/628/CEE — Pregiudizio al benessere degli animali — Onere della prova — Assenza di elementi di prova)
GU C 116 del 9.5.2008, s. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 marzo 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Viamex Agrar Handels GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(Causa C-96/06) (1)
(Regolamento (CE) n. 615/98 - Direttiva 91/628/CEE - Restituzioni all'esportazione - Diniego - Inosservanza della direttiva 91/628/CEE - Pregiudizio al benessere degli animali - Onere della prova - Assenza di elementi di prova)
(2008/C 116/05)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Viamex Agrar Handels GmbH
Convenuta: Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto (GU L 82, pag. 19) — Possibilità per l'autorità competente di negare la concessione delle restituzioni all'esportazione qualora, «in base (…) a qualsiasi altro elemento di cui disponga», essa ritenga che non siano state rispettate le disposizioni della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17) — Onere della prova — Rifiuto delle restituzioni a causa dell'utilizzazione di una nave inserita in un elenco di navi che non soddisfacevano i requisiti della direttiva 91/628/CEE («elenco negativo»), in assenza di indizi che consentissero di concludere che il benessere degli animali fosse stato effettivamente pregiudicato
Dispositivo
1) |
Nonostante i documenti prodotti dall'esportatore in conformità all'art. 5, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, l'autorità competente può ritenere che la direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, non sia stata rispettata, a norma dell'art. 5, n. 3, del suddetto regolamento. Tuttavia, l'autorità competente può pervenire a tale conclusione soltanto basandosi sui documenti di cui all'art. 5 del regolamento n. 615/98, sui rapporti di cui all'art. 4 del medesimo regolamento relativi alla salute degli animali, ovvero su qualsiasi altro elemento oggettivo comportante ripercussioni sul benessere degli animali in questione di natura tale da rimettere in discussione i documenti presentati dall'esportatore; spetta eventualmente a quest'ultimo dimostrare per quale motivo gli elementi addotti dall'autorità competente per concludere che la direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, non è stata rispettata, sono privi di rilevanza. |
2) |
In applicazione dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, l'autorità competente può negare la restituzione all'esportazione a causa dell'inosservanza delle disposizioni della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, relative alla salute degli animali, sebbene nessun elemento consenta di affermare che il benessere degli animali trasportati sia stato concretamente pregiudicato. |
(1) GU C 96 del 22 aprile 2006.