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Document 62007TN0497

    Causa T-497/07: Ricorso proposto il 20 dicembre 2007 — Compañia Española de Petróleos/Commissione

    GU C 64 del 8.3.2008, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.3.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 64/50


    Ricorso proposto il 20 dicembre 2007 — Compañia Española de Petróleos/Commissione

    (Causa T-497/07)

    (2008/C 64/81)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Compañia Española de Petróleos (Cepsa), SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti P. PérezLlorca Zamora, O. Armengoli Gasull e A. Pascual Morcillo)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare gli artt. 14 della decisione della Commissione, laddove, rispettivamente, dichiarano che la Compañia Española de Petróleos SA ha violato l'art. 81 CE, le infliggono un'ammenda, le intimano di porre fine immediatamente all'infrazione e la includono fra i destinatari della decisione stessa;

    in subordine, ridurre la multa inflitta alla Compañia Española de Petróleos SA, e

    condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    Il ricorso è proposto avverso la decisione della Commissione 3 ottobre 2007, C(2007) 4441 def., caso COMP/38710 — Bitume Spagna. Nella decisione impugnata la Commissione ha affermato che la ricorrente, fra altre imprese, ha violato l'art. 81 CE, poiché, durante un determinato lasso di tempo, ha preso parte ad un insieme di accordi e pratiche concordate nel campo del bitume duro, consistenti in accordi per la ripartizione del mercato e in materia di prezzi. Per tali infrazioni la Commissione ha inflitto alla ricorrente una multa in responsabilità congiunta e in solido con un'altra impresa.

    A sostegno delle sue richieste, la ricorrente deduce in primo luogo un errore di diritto in quanto le è stato addebitata l'infrazione commessa da un'altra impresa in applicazione della giurisprudenza sull'«unità economica». Inoltre, la ricorrente considera che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti respingendo le prove presentate da detta ricorrente a dimostrazione dell'indipendenza dell'impresa autrice dell'infrazione e ritenendo presenti numerosi fattori indicativi della mancanza di autonomia di quest'ultima. In tale contesto, la ricorrente asserisce altresì che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione, poiché ha respinto senza motivazione gli argomenti della ricorrente stessa relativi all'indipendenza dell'impresa che ha commesso l'infrazione.

    In subordine, relativamente al quantum dell'ammenda, la ricorrente imputa alla Commissione la violazione del principio di buona amministrazione e del diritto della ricorrente medesima ad un procedimento senza ritardi indebiti dal momento che non avrebbe operato la comunicazione degli addebiti entro un termine ragionevole tenuto conto delle informazioni disponibili, la violazione del principio di proporzionalità e l'errore manifesto di valutazione nel non tenere conto della circostanza che la ricorrente aveva avviato un programma di adeguamento.


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