See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.
Dokument 62007CN0556
Case C-556/07: Action brought on 13 December 2007 — Commission of the European Communities v French Republic
Causa C-556/07: Ricorso proposto il 13 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
Causa C-556/07: Ricorso proposto il 13 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
GU C 37 del 9.2.2008, lk 20–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
9.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/20 |
Ricorso proposto il 13 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-556/07)
(2008/C 37/30)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Nolin, M. van Heezik, agenti)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni della ricorrente
|
— |
dichiarare che la Repubblica francese, avendo omesso di controllare, ispezionare e sorvegliare in modo soddisfacente l'esercizio della pesca, in particolare alla luce del divieto di reti da posta derivanti per la cattura di talune specie, e non avendo vigilato affinché fossero adottati provvedimenti appropriati nei confronti dei responsabili delle infrazioni alla normativa comunitaria in materia di utilizzo di reti da posta derivanti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 31, nn. 1 e 2, del regolamento 2847/1993 (1) e 23, nn. 1 e 2, 24 e 25, nn. 1 e 2, del regolamento 2371/2002 (2); |
|
— |
condannare la Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la Commissione imputa alla convenuta di applicare in modo erroneo la normativa comunitaria relativa alla pesca. Tale applicazione erronea consisterebbe, da una parte, nel fatto che le autorità francesi non considerano la «thonaille» una rete da posta derivante quando invece, a causa delle sue caratteristiche tecniche, la «thonaille» costituirebbe senz'altro una tale rete vietata dalla normativa comunitaria. Il fatto che la «thonaille» possa essere stabilizzata per mezzo di un'ancora galleggiante sarebbe, a tal riguardo, privo di importanza in quanto tale stabilizzazione non implicherebbe che la «thonaille» non possa derivare con le correnti marine o con il vento, ma soltanto che essa è mantenuta da galleggianti e zavorre al fine di ottimizzare la sua efficacia e di evitare che essa si stenda orizzontalmente appena sotto la superficie.
L'inadempimento consisterebbe, d'altra parte, nella mancanza di un sistema di controllo efficace al fine di fare rispettare il divieto di reti da posta derivanti per la cattura di talune specie e nel fatto che non venga dato seguito alle azioni giudiziarie contro le infrazioni accertate. I controlli verterebbero unicamente sul rispetto della normativa nazionale, più flessibile della normativa comunitaria, e le sanzioni inflitte in caso di infrazione a detta normativa sarebbero miti e poco dissuasive.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1993, n. 2847 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59).