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Document 62007CN0481

Causa C-481/07 P: Ricorso proposto il 2 novembre 2007 da SELEX Sistemi Integrati SpA, già Alenia Marconi Systems SpA, avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 29 agosto 2007 nella causa T-186/05, SELEX Sistemi Integrati SpA/Commissione delle Comunità europee

GU C 37 del 9.2.2008, pp. 2-3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 37/2


Ricorso proposto il 2 novembre 2007 da SELEX Sistemi Integrati SpA, già Alenia Marconi Systems SpA, avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 29 agosto 2007 nella causa T-186/05, SELEX Sistemi Integrati SpA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-481/07 P)

(2008/C 37/02)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: SELEX Sistemi Integrati SpA, già Alenia Marconi Systems SpA (rappresentanti: F. Sciaudone, R. Sciaudone e A. Neri, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni

Annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado del 29 agosto 2007, nella causa T-186/05, e rinviare la causa al Tribunale affinché giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornire;

Condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento e di quelle di cui al procedimento T-186/05.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della proprie conclusioni, la ricorrente fa valere:

a)

l'errata esclusione dalla nozione di danno indennizzabile delle spese legali sostenute nell'ambito della causa T-155/04. Ad avviso della ricorrente, il Tribunale ha:

erroneamente inteso il ricorso per risarcimento danni come un tentativo per «ribaltare la decisione sulle spese stabilita nella sentenza» relativa alla causa T-155/04;

erroneamente interpretato gli artt. 87 e seguenti RPT in relazione ai principi in materia di risarcimento del danno;

erroneamente ritenuto che la giurisprudenza Montorio fosse applicabile al caso in esame;

b)

l'errore del Tribunale per aver escluso dalla nozione di danno indennizzabile le spese legali sostenute nell'ambito dei procedimento amministrativo precontenzioso. L'errore del Tribunale risiede, ad avviso della ricorrente, nell'interpretare ed applicare gli artt. 87 e seguenti del regolamento di procedura in relazione ad una fattispecie risarcitoria, la quale è del tutto estranea al loro ambito di applicazione;

c)

lo snaturamento e travisamento degli elementi di prova forniti dalla ricorrente. Il Tribunale non avrebbe correttamente analizzato il fascicolo fornito dal ricorrente e gli allegati in esso contenuti;

d)

l'illogicità e contraddittorietà della motivazione e la violazione della giurisprudenza comunitaria in materia di risarcimento del danno. Il Tribunale non ha, infatti, correttamente applicato i principi affermati nelle sentenze Mulder (cause riunite C-104/89 e C-37/90) (1) e Agraz (causa C-243/05 P) (2);

e)

la violazione dell'art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale. Ad avviso della ricorrente, una corretta interpretazione di tale disposizione non richiede che il ricorso debba «necessariamente» contenere le offerte di prova, ma che, al contrario, la disposizione si fonda sul concetto di «possibilità», nel senso di obbligare la parte a fornire le prove solo qualora ciò sia possibile;

f)

il difetto di motivazione relativo al risarcimento del danno sofferto dalla ricorrente per la violazione del principio della durata ragionevole del procedimento amministrativo. Il Tribunale non ha, infatti, motivato il rigetto della richiesta di risarcimento in relazione a tale specifica violazione sollevata dalla ricorrente;

g)

il travisamento degli argomenti e degli elementi di prova nonché la motivazione illogica e contraddittoria con la giurisprudenza comunitaria in materia di risarcimento del danno morale. Il Tribunale non poteva utilizzare gli argomenti concernenti esclusivamente l'esclusione o la mancata aggiudicazione delle gare di fornitura per rigettare la domanda di risarcimento relativa alla violazione del principio della durata ragionevole del procedimento amministrativo o la violazione dei doveri di vigilanza da parte della Commissione.


(1)  Sentenza del 27 gennaio 2000, Racc. 2000, p. I-203.

(2)  Sentenza del 9 novembre 2006, Racc. 2006, p. I-10833.


Sus