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Document 52008XX0126(05)

Sintesi della decisione della Commissione, del 14 settembre 2005 , relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.337 — PO/Thread) [notificata con il numero C(2005) 3452 e C(2005) 3765] (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU C 21 del 26.1.2008, pp. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 21/10


Sintesi della decisione della Commissione

del 14 settembre 2005

relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

(Caso COMP/38.337 — PO/Thread)

[notificata con il numero C(2005) 3452 e C(2005) 3765]

(I testi in lingua inglese, francese, tedesca e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 21/08)

Il 14 settembre 2005 la Commissione ha adottato la decisione C(2005) 3452 relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Tale decisione è stata modificata con la decisione C(2005) 3765 della Commissione, adottata il 13 ottobre 2005. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, incluse eventuali ammende inflitte, tenuto conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i propri segreti aziendali. La versione non riservata del testo integrale della decisione figura nelle lingue facenti fede del caso e nelle lingue di lavoro della Commissione sul sito della DG COMP http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

1.   SINTESI DELL'INFRAZIONE

1.1.   Introduzione

(1)

I fatti di cui alla presente decisione si basano su accertamenti effettuati dalla Commissione il 7 e 8 novembre 2001 ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17 nei locali di vari produttori comunitari di prodotti di merceria (2). Mediante i suddetti accertamenti e la successiva indagine, la Commissione ha avuto le prove della partecipazione di talune imprese ai seguenti tre accordi di cartello e pratiche concordate:

a)

un cartello sul mercato del filo per clienti industriali nel Benelux (3) e nei paesi nordici (4) (il valore totale del mercato è stimato a 40-60 Mio EUR nel 2000, l'ultimo anno intero dell'infrazione);

b)

un cartello sul mercato del filo per clienti industriali nel Regno Unito (il valore del mercato è stimato a 60-100 Mio EUR nel 2000);

c)

un cartello sul mercato del filo per clienti dell'industria automobilistica nel SEE (il valore del mercato è stimato a 15-25 Mio EUR nel 2000).

(2)

Per questi tre mercati e per i periodi specificati nella presente decisione, i produttori di filo hanno partecipato a riunioni regolari e hanno avuto contatti bilaterali al fine di scambiarsi informazioni sensibili sui listini di prezzo e/o sui prezzi imposti a singoli clienti, concordare aumenti di prezzo e/o obiettivo di prezzo ed evitare di offrire prezzi inferiori a quelli del fornitore storico onde ripartirsi i clienti.

(3)

Questi accordi orizzontali e pratiche concordate sono contrari all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE e all'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

1.2.   Destinatari

(4)

Tenuto conto della loro partecipazione o della partecipazione delle loro affiliate agli accordi di cartello e alle pratiche concordate concernenti il mercato del filo per clienti industriali situati nel Benelux e nei paesi nordici, la presente decisione è destinata ad Ackermann Nähgarne GmbH & Co. di, Amann und Söhne GmbH & Co. KG, Barbour Threads Ltd, Belgian Sewing Thread N.V., Bieze Stork B.V., Bisto Holding B.V., Coats Holdings Ltd, Gütermann AG, Hicking Pentecost plc e Zwicky & Co. AG.

(5)

Tenuto conto della loro partecipazione o della partecipazione delle loro affiliate all'accordo di cartello e alle pratiche concordate concernenti il mercato del filo per clienti industriali nel Regno Unito, la presente comunicazione è destinata a Barbour Threads Ltd, Coats UK Ltd, Coats Holdings Ltd, Dollfus Mieg e Cie SA, Donisthorpe & Company Ltd, Gütermann AG, Hicking Pentecost plc, Oxley Threads Ltd e Perivale Gütermann Ltd.

(6)

Tenuto conto della loro partecipazione o della partecipazione della loro affiliata all'accordo di cartello e alle pratiche concordate concernenti il mercato del filo per i clienti dell'industria automobilistica nel SEE, la presente decisione è destinata a Amann und Söhne GmbH & Co. KG, Barbour Threads Ltd, Coats Holdings Ltd, Cousin Filterie SA, Hicking Pentecost plc e Oxley Threads Ltd.

1.3.   Procedura

(7)

Nell'agosto 2000 la Commissione ha ricevuto una lettera da un fabbricante di aghi da cucito del Regno Unito, che accusava di comportamento anticoncorrenziale Coats e Prym, due imprese leader del mercato europeo della merceria. Il 7 e l'8 novembre 2001 sono stati effettuati accertamenti nel corso dei quali gli ispettori, nei locali di Coats, hanno trovato prove di vari cartelli, tra l'altro sul mercato del filo. Il 26 novembre 2001 Coats ha presentato domanda di trattamento favorevole in base alla comunicazione della Commissione del 1996 sulla non imposizione o riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese. Nell'aprile 2003 anche Oxley Threads ha presentato domanda di riduzione delle ammende.

(8)

La Commissione ha inviato richieste di informazioni nel marzo e nell'agosto 2003.

(9)

Il 18 marzo 2004 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti a 19 società (5). L'accesso al fascicolo è stato fornito alle parti per via elettronica mediante un CD-ROM inviato il 7 aprile 2004. Le risposte alla comunicazione degli addebiti sono pervenute tra il 18 maggio e il 21 giugno 2004. Il 19 e 20 luglio 2004 si è svolta un'audizione orale.

1.4.   Il mercato

(10)

Il filo industriale è utilizzato in varie industrie per cucire o ricamare diversi prodotti tra cui articoli di abbigliamento, articoli d'arredamento, sedili e cinture per automobili, articoli in pelle, materassi, calzature, corde, ecc. Il mercato del filo industriale è ammontato a circa 6 Mrd EUR a livello mondiale nel 2000.

(11)

I mercati del prodotto oggetto della presente decisione sono:

a)

il filo per clienti industriali diversi dai clienti dell'industria automobilistica indicato come «filo industriale»;

b)

il filo per clienti dell'industria automobilistica indicato come «filo per l'industria automobilistica».

(12)

Il mercato geografico rilevante per il filo industriale è stato considerato un mercato regionale. La regione può includere varie Stati SEE (ad es.: Benelux o i paesi nordici) oppure un solo Stato (ad es.: il Regno Unito). Dati gli standard di specificazione più elevati (ad es.: il filo per la cintura dei sedili delle automobili) che richiedono l'uniformità nel SEE, il mercato del filo per i clienti dell'industria automobilistica deve essere differenziato dal resto del mercato del filo industriale ed è stato quindi considerato un mercato a livello SEE.

1.5.   Il funzionamento del cartello

1.5.1.   Il cartello relativo al filo industriale venduto nel Benelux e nei paesi nordici

(13)

L'accordo e le pratiche concordate tra Ackermann Nähgarne GmbH & Co., Amann und Söhne GmbH & Co. KG, Barbour Threads Ltd, Belgian Sewing Thread N.V., Bieze Storck B.V., Coats Viyella plc, Gütermann AG and Zwicky & Co. AG avevano come obiettivo primario il mantenimento di prezzi elevati sul mercato del filo industriale venduto nel Benelux e nei paesi nordici. Tali accordi consistevano in scambi di listini di prezzo e in discussioni su detti listini; accordo sull'aumento dei listini di prezzo nonché sulle date di detti aumenti; accordo sugli sconti massimi; accordo sui prezzi da applicare a singoli clienti al fine di evitare riduzioni eccessive rispetto ai prezzi praticati dal fornitore storico e per ripartirsi i clienti; proteste presso i fornitori che avevano venduto sotto costo e minacce di ritorsioni nonché accordo per contattare fornitori che non partecipavano all'intesa per convincerli ad aderirvi. Le riunioni erano molto ben organizzate e si svolgevano almeno una volta all'anno. Erano suddivise in due parti: una sessione durante la quale erano discussi i mercati nordici e una sessione durante la quale venivano discussi i mercati del Benelux. Oltre alle riunioni, i concorrenti erano soliti contattarsi per scambiarsi informazioni e per concordare i prezzi che avrebbero applicato a specifici clienti.

1.5.2.   Il cartello relativo al filo industriale venduto nel Regno Unito

(14)

Nel Regno Unito, Barbour Threads Ltd, Coats UK Ltd, Donisthorpe & Company Ltd, Perivale Gütermann Ltd e Oxley Threads Ltd si erano accordate per mantenere prezzi elevati sul mercato del filo industriale e/o per scambiarsi informazioni sui prezzi applicati a singoli clienti onde evitare di vendere sottocosto rispetto ai prezzi del fornitore tradizionale. Per conseguire tale obiettivo, i produttori principali si sono regolarmente incontrati almeno dal 1990 fino al 1996 per concordare aumenti percentuali del prezzo di listino e del prezzo netto, il calendario di detti aumenti e la sequenza di annunci che sarebbero fatti dai fornitori. Queste riunioni di solito si svolgevano successivamente alle riunioni della UK Thread Manufacturers Association (UKTMA). Inoltre avevano luogo contatti bilaterali sui prezzi da applicare a singoli clienti.

1.5.3.   Il cartello relativo al filo per i clienti dell'industria automobilistica

(15)

I principali fornitori SEE di filo per l'industria automobilistica, Amann und Söhne GmbH & Co. KG, Cousin Filterie SA, Coats Viyella plc, Barbour Threads Ltd, Oxley Threads Ltd, fissavano obiettivi di prezzo per prodotti di base «che erano venduti a clienti dell'industria automobilistica, si scambiavano informazioni sui prezzi per singoli clienti e si accordavano sugli obiettivi di prezzo per detti clienti». Inoltre si accordavano per non vendere a sotto costo a vantaggio del fornitore tradizionale. Il cartello non era organizzato in maniera rigorosa. Il numero ridotto di operatori permetteva di convocare piccole riunioni irregolari, completate da frequenti contatti bilaterali.

(16)

Gli accordi conclusi nell'ambito dei tre cartelli sono state attuati per l'intera durata dell'infrazione. Vi sono prove attestanti che per lo meno alcuni degli aumenti di prezzo concordati sono stati applicati e monitorati durante riunioni regolari e contatti bilaterali. Può darsi che qualche altro prezzo sia rimasto invariato o sia diminuito durante il periodo in questione, tuttavia di norma tali prezzi sarebbero diminuiti in maniera più significativa se i concorrenti non avessero concordato aumenti del prezzo di listino, dato che nel settore del filo la tendenza mondiale dei prezzi era al ribasso.

2.   AMMENDE

(17)

La Commissione quando ha fissato l'importo delle ammende ha tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, nonché dell'esistenza di circostanze aggravanti e/o attenuanti.

(18)

Le infrazioni commesse dai destinatari sono state considerate «molto gravi» in quanto il loro obiettivo consisteva nella fissazione di prezzi, in modo da restringere la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri. Siffatte pratiche costituiscono per loro stessa natura il tipo peggiore di infrazione all'articolo 81. Tuttavia la Commissione, nel fissare l'importo di base delle ammende, ha tenuto conto della dimensione piuttosto limitata dei mercati.

(19)

La comunicazione della Commissione del 1996 sulla non imposizione di ammende in casi d'intesa tra imprese è stata applicata nel caso di specie, in particolare la sezione D, dato che tutte le imprese si sono fatte vive soltanto dopo gli accertamenti della Commissione. A tutte le imprese sono state concesse riduzioni delle ammende a seconda del valore della loro collaborazione individuale.

(20)

Per il cartello del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici, la Commissione ha imposto le seguenti ammende: a Coats Ltd 15,05 Mio EUR, a Amann und Söhne GmbH 13,09 Mio EUR, a Gütermann AG 4,021 Mio EUR, a Barbour Thread Ltd 2,145 Mio EUR, a Belgian Sewing Thread N.V. 0,979 Mio EUR, a Bieze Stork B.V. 0,514 Mio EUR, a Zwicky 0,174 Mio EUR.

(21)

Per il cartello del filo nell'industria automobilistica nel SEE, la Commissione ha imposto le seguenti ammende: a Cousin/Amann 4,888 Mio EUR, a Coats 0,65 Mio EUR, a Oxley 1,271 Mio EUR, a Barbour 0,715 Mio EUR.

(22)

Non è stata inflitta alcuna ammenda per il cartello del filo industriale nel Regno Unito, dato che la Commissione non dispone di prove indicanti la partecipazione di imprese a un cartello che sia continuato durante i cinque anni precedenti gli accertamenti della Commissione nel novembre 2001.

3.   DECISIONE

(23)

Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 81 del trattato e l'articolo 53 dell'accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, ad accordi e a pratiche concordate che hanno inciso sui mercati del filo per clienti industriali nel Benelux e nei paesi nordici:

a)

Ackermann Nähgarne GmbH & Co., dal gennaio 1990 al gennaio 1994;

b)

Amann und Söhne GmbH di & Co. KG, dal gennaio 1990 al settembre 2001;

c)

Barbour Threads Ltd e Hicking Pentecost plc, in solido, dal gennaio 1990 al settembre 1999;

d)

Belgian Sewing Thread N.V., dal gennaio 1991 al settembre 2001;

e)

Bieze Stork BV e Bisto Holding B.V., in solido, dal gennaio 1990 al settembre 2001;

f)

Coats Holdings Ltd, dal gennaio 1990 al settembre 2001;

g)

Gütermann AG, dal gennaio 1990 al settembre 2001;

h)

Zwicky & Co. AG, dal gennaio 1990 al novembre 2000.

(24)

Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 81 del trattato CE partecipando, per i periodi indicati, ad accordi e a pratiche concordate che hanno inciso sui mercati del filo per clienti industriali nel Regno Unito:

a)

Barbour Threads Ltd e Hicking Pentecost plc, in solido, dall'ottobre 1990 al settembre 1996;

b)

Coats UK Ltd e Coats Holdings Ltd, in solido, dall'ottobre 1990 al settembre 1996;

c)

Donisthorpe & Company Ltd e Dollfus Mieg et Cie SA, in solido, dall'ottobre 1990 al settembre 1996;

d)

Perivale Gütermann Ltd e Gütermann AG, in solido, dall'ottobre 1990 al settembre 1996;

e)

Oxley Threads Ltd, dall'ottobre 1990 al settembre 1996;

(25)

Le seguenti imprese hanno violato l'articolo 81 del trattato e l'articolo 53 dell'accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, ad accordi e a pratiche concordate che hanno inciso sui mercati del filo per l'industria automobilistica nel SEE:

a)

Amann und Söhne GmbH& Co. KG e Cousin Filterie SA, in solido, dal maggio/giugno 1998 fino al 15 maggio 2000;

b)

Barbour Threads Ltd e Hicking Pentecost plc, in solido dal maggio/giugno 1998 fino al settembre 1999;

c)

Coats Holdings Ltd, dall'8 giugno 1999 fino al 15 maggio 2000;

d)

Oxley Threads Ltd, dal maggio/giugno 1998 fino al 15 maggio 2000.

(26)

Per le infrazioni succitate sono state inflitte le seguenti ammende alle seguente imprese:

a)

Cartello del filo industriale nel Benelux e nei paesi nordici:

Coats Holdings Ltd:

15,05 Mio EUR

Amann und Söhne GmbH & Co. KG:

13,09 Mio EUR

Belgian sewing thread N.V.:

0,979 Mio EUR

Gütermann AG:

4,021 Mio EUR

Barbour Threads Ltd e Hicking Pentecost plc:

2,145 Mio EUR

Bieze Stork B.V. e Bisto Holding B.V.:

0,514 Mio EUR

Zwicky & Co. AG:

0,174 Mio EUR

b)

Cartello del filo per l'industria automobilistica nel SEE:

Cousin Filterie SA e Amann und Söhne GmbH & Co. KG, in solido:

4,888 Mio EUR

Coats Holdings Ltd

0,65 Mio EUR

Oxley Threads Ltd

1,271 Mio EUR

Barbour Threads Ltd e Hicking Pentecost plc, in solido:

0,715 Mio EUR


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  Cfr. la decisione della Commissione del 26 ottobre 2004, caso 38.338 — PO/Aghi.

(3)  Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi.

(4)  Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia.

(5)  Ackermann Nähgarne GmbH & Co. (D), Amann und Söhne GmbH & Co. KG (D), American & Efird Inc. (USA), American & Efird Ltd (UK), Barbour Threads Ltd (UK), Belgian Sewing Thread N.V. (B), Bieze Stork B.V. (NL), Bisto Holding B.V. (NL), Coats Ltd (UK), Coats UK Ltd (UK), Cousin Filterie SA (F), Dollfus Mieg e Cie SA (F), Donisthorpe & Company Ltd (UK), Flovest N.V. (NL), Gütermann AG (D), Hicking Pentecost plc (UK), Oxley Threads Ltd (UK), Perivale Gütermann Ltd (UK), Zwicky & Co. AG (CH).


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