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Document 52006AR0321

Parere del Comitato delle regioni strategia tematica per la protezione del suolo

GU C 146 del 30.6.2007, p. 34–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 146 del 30.6.2007, p. 5–5 (MT)

30.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 146/34


Parere del Comitato delle regioni strategia tematica per la protezione del suolo

(2007/C 146/05)

IL COMITATO DELLE REGIONI

ritiene che, da un punto di vista ambientale, esistano buone ragioni per mettere a punto una politica per il suolo a livello europeo. La contaminazione del suolo, ad esempio, influisce direttamente sulla salute delle persone e degli animali, e una politica specifica sul suolo ha quindi un ruolo molto importante al riguardo. Il cambiamento climatico, l'impatto transfrontaliero del degrado del suolo, la pressione esercitata su altre matrici ambientali e gli accordi di Kyoto richiedono inoltre attenzione a livello europeo,

ritiene che una direttiva come quella proposta dalla Commissione, volta a fare il punto della situazione per quanto concerne il degrado del suolo nell'UE e a facilitare l'azione degli Stati membri, possa concretamente contribuire ad una gestione sostenibile del suolo nell'UE. Ciò implica che la direttiva sia caratterizzata da una certa flessibilità,

esprime preoccupazione per gli oneri amministrativi che il censimento delle aree a rischio, il riesame ogni dieci anni dell'elenco di queste ultime (articolo 6) e la revisione dell'inventario dei siti contaminati (articoli 10 e 11) possono comportare per gli enti locali e regionali,

auspica che alle autorità interessate non venga imposto alcun obbligo diretto in materia di pulizia e di controllo dei siti contaminati (articolo 13),

ritiene necessario che la Commissione europea definisca un insieme di linee guida, comprendenti misure economicamente vantaggiose, alle quali gli Stati membri potrebbero ispirarsi liberamente per comporre il proprio programma di misure.

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioniStrategia tematica per la protezione del suolo (COM(2006) 231 def.) e la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE (COM(2006) 232 def. — 2006/0086 (COD)),

vista la decisione della Commissione europea del 22 settembre 2006 di consultarlo sull'argomento a norma degli articoli 175 e 265, primo comma, del Trattato CE,

vista la decisione, presa dal proprio Ufficio di presidenza il 25 aprile 2006, di incaricare la commissione Sviluppo sostenibile di elaborare un parere in materia,

visto il proprio parere, del 12 febbraio 2003, in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioniVerso una strategia tematica per la protezione del suolo (CdR 190/2002 fin) (1),

visto il proprio progetto di parere (CdR 321/2006 riv. 1), adottato il 27 novembre 2006 dalla commissione Sviluppo sostenibile (relatore: Cor LAMERS, sindaco di Houten, NL/PPE),

ha adottato il seguente parere in data 13 febbraio 2007, nel corso della 68a sessione plenaria.

1.   Punto di vista del Comitato delle regioni

Osservazioni generali

1.1

Il suolo riveste un'importanza fondamentale per la nostra sussistenza. Esso è infatti indispensabile in quanto fonte di elementi nutritivi e di acqua, regolatore di cicli, spazio vitale per molti organismi e base della vita terrestre. Per l'uomo, come per la natura, è essenziale che il suolo possa continuare a svolgere queste funzioni in modo ottimale e duraturo.

1.2

Tutti gli Stati membri dell'UE, in misura più o meno rilevante, devono confrontarsi con problemi relativi al suolo. È evidente che in taluni parti dell'Europa il suolo, per sua natura, è stato e sarà soggetto a processi di degrado importanti e preoccupanti.

1.3

Il suolo è un elemento immobile, ma, dato che il degrado del suolo in un determinato Stato membro può avere conseguenze a livello transfrontaliero, il Comitato ritiene che la proposta sia conforme al principio di sussidiarietà. Il Comitato constata inoltre che soltanto nove Stati membri hanno già messo a punto una politica di protezione del suolo e che tale politica è generalmente limitata a determinati aspetti della contaminazione del suolo. Il Comitato ritiene poi che, da un punto di vista ambientale, esistano ragioni fondate per mettere a punto una politica per il suolo a livello europeo. La contaminazione del suolo, ad esempio, influisce direttamente sulla salute delle persone e degli animali, e una politica specifica sul suolo ha quindi un ruolo molto importante a questo proposito. Il cambiamento climatico, l'impatto transfrontaliero del degrado del suolo, la pressione esercitata su altre matrici ambientali e gli accordi di Kyoto richiedono inoltre attenzione a livello europeo.

1.4

La politica di protezione del suolo è una questione molto complessa. In Europa esistono oltre 320 diversi tipi di suolo, utilizzati per numerosi scopi. Il suolo può avere una funzione economica, sociale, culturale o ecologica, ed essere utilizzato a scopi agricoli o ambientali, per lo sviluppo immobiliare e per la costruzione di strade e di dighe. Le minacce a cui il suolo è esposto nei vari Stati membri sono molto diverse, e molto divergenti sono anche le misure prese nei diversi Stati membri, o in diverse regioni di uno stesso Stato membro. A queste differenze geografiche si aggiungono quelle climatologiche tra le varie regioni europee. Infine, a queste differenze fa riscontro la forte eterogeneità delle responsabilità degli enti locali e regionali in materia.

1.5

Alla luce di questa grande eterogeneità e delle difficoltà insite nell'elaborazione di standard comuni, il Comitato ritiene per il momento impossibile adottare norme quantitative uniformi a livello comunitario; reputa tuttavia che la strategia presentata dalla Commissione costituisca un primo passo verso il raggiungimento, in un prossimo futuro, di un accordo al riguardo. Per garantire una protezione efficace del suolo è necessario adottare misure specificamente mirate. La politica di protezione del suolo è un settore che è soprattutto di competenza locale e regionale.

1.6

Nella maggior parte degli Stati membri sono gli enti locali e regionali ad essere responsabili della politica di protezione del suolo. Per questo motivo spetta ad essi il ruolo fondamentale di mettere a punto nuovi metodi e misure al riguardo.

1.7

In questo ambito l'Unione europea svolge un ruolo di sostegno e di incoraggiamento. L'ipotesi di una legislazione europea è accettabile solo se si tratta di una legislazione flessibile e che lascia agli Stati membri un margine di manovra sufficiente.

Obiettivi della strategia

1.8

Il Comitato sottoscrive gli obiettivi della strategia e ritiene che essi costituiscano un contributo fondamentale per delineare un quadro politico flessibile a livello europeo ai fini della gestione sostenibile del suolo.

1.9

Dalla descrizione degli obiettivi il Comitato deduce che si è posto l'accento sullo sviluppo delle conoscenze attuali circa i processi riguardanti il suolo, nonché sulla necessità di coinvolgere gli Stati membri. Questi ultimi vengono sì incoraggiati a intraprendere azioni contro il degrado del suolo, ma hanno la libertà di individuare le zone a rischio, di definire gli obiettivi di riduzione del degrado del suolo e di adottare misure intese a realizzarli. Il Comitato sostiene questo approccio in quanto esso affronta la problematica della protezione del suolo come un processo integrato e strutturato, cosa che permette di sottolinearne il carattere locale e regionale.

Integrazione della protezione del suolo nella legislazione europea e nazionale

1.10

Per attuare la strategia, è necessario valutare sistematicamente la misura in cui tutte le politiche e normative comunitarie relative al suolo contribuiscono alla sostenibilità del suolo nella Comunità. Se questo contributo si rivela insufficiente, occorrerà adattare la legislazione e la politica. A tal fine è necessario che la Commissione elabori rapidamente un piano d'azione.

1.11

Per questo motivo il Comitato ritiene che la strategia debba evidenziare maggiormente il nesso con le altre strategie messe a punto nel quadro del Sesto programma d'azione per l'ambiente, e in particolare con quelle che riguardano gli antiparassitari, i rifiuti e la loro gestione, nonché le acque di superficie e le acque sotterranee.

«Migliori pratiche» e conoscenze dei processi relativi al suolo

1.12

Il Comitato sottolinea l'importanza della sensibilizzazione e della comunicazione per garantire una gestione sostenibile del suolo. È infatti opportuno tener conto delle minacce e delle opportunità che la sostenibilità del suolo comporta per la sostenibilità sociale.

1.13

Le misure adottate dagli Stati membri sono molto eterogenee (cfr. punto 1.4). Il Comitato ritiene che nell'Unione europea la qualità del suolo potrebbe essere notevolmente migliorata sul piano pratico se gli Stati membri che hanno già varato un'efficace politica in materia, mettessero le proprie conoscenze a disposizione degli altri Stati membri. Il Comitato auspica dunque misure che incoraggino gli Stati membri che hanno messo a punto una politica del suolo a condividere la propria esperienza con quelli che non dispongono di una regolamentazione globale in questo campo.

1.14

Il Comitato attribuisce una grande importanza alla creazione di una piattaforma di comunicazione aperta che consenta lo scambio di informazioni sulle «buone pratiche», nell'interesse di una adeguata protezione del suolo. La variabilità del suolo nell'UE rende necessario un quadro completo delle misure realizzabili che già si siano dimostrate efficaci.

La nuova direttiva-quadro sulla protezione del suolo

1.15

Questa direttiva mira ad elaborare un inventario degli episodi di degrado del suolo nell'UE. Essa fornisce indicazioni per poterlo realizzare in modo trasparente ed uniforme. Spetta agli stessi Stati membri stabilire se una regione debba o meno essere dichiarata a rischio, quali eventuali misure debbano essere adottate, e con quale calendario.

1.16

Il Comitato è convinto che la direttiva in parola, evidentemente intesa a fare il punto della situazione e a facilitare l'azione degli Stati membri, possa concretamente contribuire ad una gestione sostenibile del suolo nell'UE. Ciò implica che la direttiva deve essere caratterizzata da una certa flessibilità e non deve prevedere alcuna norma qualitativa o quantitativa. L'attuazione delle misure dovrebbe avvenire su base volontaria mediante sistemi di incentivazione e consulenza. Sarebbe inoltre opportuno evitare che venga richiesta documentazione supplementare, in modo da prevenire la burocrazia superflua. Le attuali proposte della Commissione non devono tuttavia essere viste come un invito ad un forte controllo da parte dell'UE.

1.17

Secondo il Comitato, è al livello nazionale che deve competere in via prioritaria la responsabilità del raggiungimento degli standard ambientali, tenendo conto della responsabilità civile dei proprietari e/o dei responsabili della contaminazione dei terreni. Ossia, bisogna chiarire che, anche applicando il principio del «chi inquina paga», oltre al responsabile diretto dell'inquinamento si possono chiamare in causa anche altri soggetti obbligati. Il Comitato sottolinea che è a livello nazionale che bisogna determinare su chi ricada la responsabilità ultima.

1.18

Il Comitato è preoccupato del fatto che, per la definizione dei requisiti concreti posti dalla direttiva UE, in particolare per quanto concerne la fissazione dei criteri per la valutazione del rischio di contaminazione del suolo, si debba fare ricorso ad un comitato ai sensi della decisione 1999/468/CE (comitologia). A questo proposito esso invita a scegliere una procedura che rispetti gli interessi di tutte le parti in causa e garantisca una partecipazione sufficiente.

Oneri amministrativi

1.19

L'articolo 16 della direttiva stabilisce, per gli enti locali e regionali, numerosi obblighi di comunicazione delle informazioni. Secondo il Comitato ciò non si dovrebbe tradurre in un onere amministrativo eccessivo per i comuni e le regioni. A tale riguardo va notato che l'attenzione, le risorse umane e i mezzi finanziari destinati alla comunicazione di informazioni vengono di fatto sottratti alla lotta contro il deterioramento del suolo, che dovrebbe invece essere prioritaria.

1.20

Il Comitato sottoscrive l'importanza di integrare la politica di protezione del suolo nella politica settoriale e nelle regolamentazioni a qualsiasi livello (articolo 3). Per quanto riguarda l'attuazione della politica settoriale, occorre dar prova di moderazione nell'introdurre controlli obbligatori sulla base dei dati disponibili (test del suolo): un controllo del suolo è importante soltanto in caso di rischio. Dato che la politica già definisce un quadro preciso, questi test sono generalmente superflui nella fase attuativa. Infatti, nelle situazioni complesse e di vasta scala, è già obbligatorio presentare una relazione sull'impatto ambientale.

1.21

Il Comitato esprime preoccupazione per gli oneri amministrativi che il censimento delle aree a rischio, il riesame ogni dieci anni dell'elenco di queste ultime (articolo 6) e la revisione dell'inventario dei siti contaminati (articoli 10 e 11) possono comportare per gli enti locali e regionali.

1.22

Il Comitato constata che il progetto di direttiva contiene una serie di obblighi di censimento e di relazione, nonché disposizioni per la definizione di piani e programmi, da sottoporre possibilmente ad una valutazione ambientale strategica (VAS), che comportano notevoli costi aggiuntivi. Le normative UE devono rinunciare, per quanto possibile, agli obblighi di relazione e a piani e programmi da sottoporre alla VAS.

1.23

Il Comitato è dell'avviso che la partecipazione del pubblico dovrebbe essere limitata ai casi previsti dalla direttiva sull'informazione ambientale.

Programmi di misure intese a combattere i processi di deterioramento del suolo

1.24

Il Comitato auspica che alle autorità interessate non venga imposto alcun obbligo diretto in materia di pulizia e di controllo dei siti contaminati (articolo 13). Le autorità garantiscono l'effettivo svolgimento delle operazioni di pulizia. Questi due aspetti devono essere previsti nel contesto delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro, nonché in funzione dello stato specifico del suolo. Le autorità interessate restano beninteso tenute a garantire che i problemi dei siti contaminati siano adeguatamente affrontati.

1.25

Il Comitato è d'accordo sugli interventi di bonifica di tipo funzionale (articoli 1.1 e 13.2), da definirsi in funzione dell'uso (attuale) del suolo.

1.26

Dall'analisi dell'impatto risulta che le misure intese a ridurre il degrado del suolo hanno un forte ritorno sociale. Pur condividendo questa conclusione, il Comitato osserva che tale risultato presuppone degli investimenti nel suolo, e l'esperienza ha dimostrato che, soprattutto nel caso dei comuni e delle regioni, la realizzazione di progetti di bonifica del suolo è spesso rallentata proprio dalla mancanza di mezzi finanziari.

1.27

Il Comitato ritiene che l'introduzione del rapporto sullo stato del suolo (articolo 12) rappresenti il sostegno dell'Europa all'inventario dei siti contaminati: questo rapporto, infatti, da un lato contribuisce ad aggiornare l'inventario dei siti contaminati e dall'altro informa in modo trasparente i cittadini interessati ad acquistare terreni in altri Stati membri, consentendo loro di evitare perdite economiche. In questo modo si dà attuazione pratica al cosiddetto principio «chi inquina paga» (articolo 4).

1.28

Il Comitato ritiene che nel determinare le misure volte a preservare le funzioni del suolo sia necessario prestare attenzione non solo agli aspetti sociali ed economici, ma anche alle questioni di sicurezza ed alla eventuale presenza di un patrimonio archeologico, geologico e geomorfologico (articolo 8).

1.29

Il Comitato ritiene che la proposta della Commissione di prevedere meccanismi di finanziamento nazionali per gli interventi di bonifica di siti contaminati (articolo 13) non tenga conto a sufficienza degli specifici meccanismi (di finanziamento) già esistenti a livello regionale, i quali hanno dato finora, concretamente, buona prova. È piuttosto da temere che l'introduzione di disposizioni comunitarie in questo ambito si riveli più che altro un intralcio.

«Migliori pratiche»

1.30

Il Comitato ritiene che uno degli elementi principali della proposta della Commissione sia la creazione di una piattaforma per lo scambio di informazioni (articolo 17). Viste le loro conoscenze pratiche e le loro esperienze passate, gli enti locali e regionali dovrebbero partecipare attivamente a questa piattaforma.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

2.1

Il Comitato ritiene necessario che la Commissione europea definisca un insieme di linee guida, comprendenti misure economicamente vantaggiose, alle quali gli Stati membri potrebbero ispirarsi liberamente per comporre il proprio programma di misure. Gli Stati membri che non hanno ancora elaborato politiche sulla gestione del suolo o che ne stanno elaborando una possono lavorare efficacemente solo se dispongono di informazioni sufficienti.

2.2

Il Comitato propone che, invece di imporre un obbligo europeo generale di comunicazione di dati, si permetta agli Stati membri di utilizzare il proprio sistema di comunicazione e alla Commissione europea di accedere a queste informazioni (articolo 16).

2.3

Le aree a rischio possono essere identificate con grande precisione e con oneri amministrativi più contenuti procedendo innanzitutto ad un rapido esame che evidenzi i rischi cui è esposto il suolo (o alcune sue parti) nello Stato membro interessato (articolo 6). Per quanto riguarda il riesame delle aree a rischio e l'inventario dei siti contaminati, è superfluo procedere a una revisione completa: basta un aggiornamento sulla base dei dati emersi dal monitoraggio.

2.4

Il Comitato raccomanda di precisare meglio il calendario previsto dalla Commissione europea per la ricerca che è stato annunciato nella strategia tematica, e di attribuirgli priorità e scadenze. La priorità assoluta dovrebbe essere accordata all'esame dell'impatto del cambiamento climatico sul suolo. Com'è noto, il cambiamento climatico comporta, o può comportare, alla decomposizione accelerata delle materie organiche. Visto il ruolo determinante che queste hanno nel funzionamento del suolo, il cambiamento climatico può avere conseguenze importanti sulla gestione sostenibile di quest'ultimo.

Raccomandazione 1

Articolo 1

Testo proposto della Commissione

Proposta di modifica del CdR

1.

La presente direttiva istituisce un quadro per la protezione del suolo e la conservazione delle sue capacità di svolgere una qualsiasi delle seguenti funzioni ambientali, economiche, sociali e culturali:

a)

produzione di biomassa, in particolare nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura;

b)

stoccaggio, filtrazione e trasformazione di nutrienti, sostanze e acqua;

c)

riserva di biodiversità, ad esempio habitat, specie e geni;

d)

ambiente fisico e culturale per le persone e le attività umane;

e)

fonte di materie prime;

f)

stoccaggio di carbonio;

g)

sede del patrimonio geologico e archeologico.

A tal fine vengono istituite misure per prevenire i processi di degrado del suolo dovuti a cause naturali o ad un ampio ventaglio di attività umane, che ne pregiudicano la capacità di svolgere tali funzioni. Tra le misure in questione figurano la mitigazione degli effetti di tali processi e la bonifica e il ripristino dei suoli degradati ad un livello di funzionalità tale da essere almeno compatibile con l'utilizzo attuale e l'utilizzo futuro approvato di questa risorsa.

1.

La presente direttiva istituisce un quadro per la protezione del suolo e la conservazione delle sue capacità di svolgere, a seconda dei casi, una qualsiasi delle seguenti funzioni ambientali, economiche, sociali e culturali:

a)

produzione di biomassa, in particolare nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura;

b)

stoccaggio, filtrazione e trasformazione di nutrienti, sostanze e acqua;

c)

riserva di biodiversità, ad esempio habitat, specie e geni;

d)

ambiente fisico e culturale per le persone e le attività umane;

e)

fonte di materie prime;

f)

stoccaggio di carbonio;

g)

sede del patrimonio geologico, geomorfologico e archeologico.

A tal fine vengono istituite misure per prevenire i processi di degrado del suolo dovuti a cause naturali o ad un ampio ventaglio di attività umane, che ne pregiudicano la capacità di svolgere tali funzioni. Tra le misure in questione figurano la mitigazione degli effetti di tali processi e la bonifica e il ripristino dei suoli degradati ad un livello di funzionalità tale da essere almeno compatibile con l'utilizzo attuale e l'utilizzo futuro approvato di questa risorsa.

Motivazione

Dall'articolo risulta evidente che le misure in esame prevedono un approccio di tipo funzionale. La formulazione usata — «svolgere una qualsiasi delle seguenti funzioni» — suggerisce un approccio multifunzionale e fa pensare che il suolo dovrebbe essere capace di svolgere contemporaneamente tutte le funzioni citate (2).

Se il suolo è testimone del patrimonio geologico ed archeologico, lo è anche di quello geomorfologico. Per geomorfologia si intende la forma assunta dal suolo nel paesaggio. Essa va mantenuta ogniqualvolta presenti un valore particolare.

Raccomandazione 2

Articolo 3

Testo proposto dalla Commissione

Proposta di modifica del CdR

Quando formulano politiche settoriali che possono verosimilmente acuire o ridurre i processi di degrado del suolo, gli Stati membri individuano, descrivono e valutano l'impatto di tali politiche sui processi menzionati, in particolare nei settori della pianificazione territoriale in ambito urbano e regionale, dei trasporti, dell'energia, dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della silvicoltura, dell'estrazione di materie prime, del commercio e dell'industria, della politica sui prodotti, del turismo, dei cambiamenti climatici, dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

Gli Stati membri rendono pubblici i risultati.

Quando formulano politiche settoriali che possono verosimilmente acuire o ridurre i processi di degrado del suolo, gli Stati membri individuano, descrivono e valutano l'impatto di tali politiche sui processi menzionati, in particolare nei settori della pianificazione territoriale in ambito urbano e regionale, dei trasporti, dell'energia, dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della silvicoltura, dell'estrazione di materie prime, del commercio e dell'industria, della politica sui prodotti, del turismo, dei cambiamenti climatici, dell'ambiente, della natura e del paesaggio.

Gli Stati membri rendono pubblici i risultati. Nell'elaborare la politica in materia a livello comunitario, la Commissione applica al settore del suolo l'integrazione esterna.

Motivazione

Il Comitato è soddisfatto dell'integrazione esterna descritta all'articolo 3 e ritiene che dovrebbero esservi tenuti non solo gli Stati membri, ma anche l'UE.

Raccomandazione 3

Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione

Proposta di modifica del CdR

1.   Entro cinque anni dalla [data di recepimento] gli Stati membri individuano, al livello adeguato, le aree situate sul loro territorio nazionale nelle quasi esistono prove evidenti o fondati motivi per sospettare che si sia verificato o che in un prossimo futuro possa verificarsi uno dei seguenti processi di degrado del suolo (di seguito «aree a rischio»):

a)

erosione causata dall'acqua o dal vento;

b)

diminuzione della materia organica causata da una costante tendenza al calo della frazione organica del suolo, esclusi i residui animali e vegetali non decomposti, i relativi prodotti di decomposizione parziale e la biomassa del suolo;

c)

compattazione per aumento della densità apparente e diminuzione della porosità del suolo;

e)

salinizzazione per accumulo di sali solubili nel suolo;

f)

smottamenti dovuti allo scivolamento verso il basso moderatamente rapido o rapido di masse di suolo e materiale roccioso.

Per l'individuazione delle aree in questione gli Stati membri applicano, per quanto riguarda ciascuno dei singoli processi di degrado del suolo indicati, almeno gli elementi descritti nell'allegato I e tengono conto degli effetti che tali processi hanno nell'acuire le emissioni di gas serra e la desertificazione.

2.   Le aree a rischio individuate a norma del paragrafo 1 sono comunicate al pubblico e riesaminate almeno ogni dieci anni.

1.   Entro cinque anni dalla [data di recepimento] gli Stati membri individuano, al livello amministrativo e geografico che reputano adeguati o, le aree situate sul loro territorio nazionale nelle quasi esistono prove evidenti o fondati motivi per sospettare che si sia verificato o che in un prossimo futuro possa verificarsi uno dei seguenti processi di degrado del suolo (di seguito «aree a rischio»):

a)

erosione causata dall'acqua o dal vento;

b)

diminuzione della materia organica causata da una costante tendenza al calo della frazione organica del suolo, esclusi i residui animali e vegetali non decomposti, i relativi prodotti di decomposizione parziale e la biomassa del suolo;

c)

compattazione per aumento della densità apparente e diminuzione della porosità del suolo;

e)

salinizzazione per accumulo di sali solubili nel suolo;

f)

smottamenti dovuti allo scivolamento verso il basso moderatamente rapido o rapido di masse di suolo e materiale roccioso.

Per l'individuazione delle aree in questione gli Stati membri applicano procedono, per quanto riguarda ciascuno dei singoli processi di degrado del suolo indicati, ad un rapido esame inteso a determinare quali processi non sono pertinenti per il suolo — o parte di esso — sul loro territorio. Per gli altri processi di degrado sarà stabilita una lista delle potenziali aree a rischio. La lista finale delle aree a rischio viene redatta sottoponendo la prima lista a un esame più approfondito che tenga conto almeno degli elementi descritti nell'allegato I, nonché e tengono conto degli effetti che tali processi hanno nell'acuire le emissioni di gas serra e la desertificazione.

2.   Le aree a rischio individuate a norma del paragrafo 1 sono comunicate al pubblico e riesaminate aggiornate almeno ogni dieci anni.

Motivazione

Paragrafo 1: gli Stati membri determinano a quale livello amministrativo e a quale livello geografico vengono individuate le aree a rischio. La scelta di intervenire o meno nelle aree a rischio e la natura delle misure da prendere è una decisione politica dello Stato membro interessato. Prima di individuare le aree a rischio è necessario procedere ad un rapido esame, che permetterà di escludere eventualità di rischio. L'approfondimento della valutazione deve essere giustificato. Sulla base di questa prima selezione si può procedere ad un'individuazione più precisa delle zone, attraverso gli elementi enumerati all'allegato I. Citiamo come esempio la parte relativa alla percentuale di materia organica. Nelle aree destinate all'agricoltura, la percentuale di materia organica differisce da un appezzamento all'altro (spazi eterogenei). Tale percentuale si ripristina solo lentamente, e spesso a livello di appezzamento. Questa ricostituzione richiede una pratica agricola adeguata e deve essere incoraggiata soprattutto dal ricorso all'ecocondizionalità.

Paragrafo 2: il termine «riesaminate» usato dalla Commissione fa pensare che sia necessario procedere ad un esame completo ogni dieci anni. È comunque necessario che gli Stati membri attuino un efficiente sistema di controllo, che consenta di aggiornare l'elenco delle aree a rischio ogni dieci anni.

Raccomandazione 4

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione

Proposta di modifica del CdR

1.   Al fine di preservare le funzioni del suolo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per le aree a rischio individuate a norma dell'articolo 6, gli Stati membri predispongono, al livello più opportuno, un programma di misure comprendente almeno gli obiettivi di riduzione del rischio, le misure appropriate per realizzare tali obiettivi, un calendario per l'attuazione delle suddette misure e una stima degli stanziamenti pubblici o privati necessari per finanziarle.

2.   Nell'elaborare e riesaminare i programmi di misure di cui al paragrafo 1 gli Stati membri tengono in debita considerazione gli impatti socioeconomici delle misure proposte.

Gli Stati membri si assicurano che le misure proposte siano efficaci rispetto ai costi e tecnicamente praticabili e, prima di porre in essere i rispettivi programmi di misure, procedono a un'analisi dell'impatto che comprenda una valutazione dei costi e dei benefici.

Gli Stati membri specificano nei rispettivi programmi di misure le modalità di attuazione delle misure proposte e indicano in che modo esse contribuiranno al conseguimento degli obiettivi ambientali stabiliti.

3.   Se un'area è a rischio a causa di vari processi concomitanti di degrado del suolo, gli Stati membri possono adottare un unico programma, nell'ambito del quale vengono definiti obiettivi adeguati di riduzione del rischio per tutti i rischi individuati, oltre che le misure più opportune per realizzarli.

4.   Il programma di misure è redatto entro sette anni dalla [data di recepimento] ed entra in applicazione non oltre otto anni dopo tale data.

Il programma di misure è comunicato al pubblico ed è riesaminato almeno ogni cinque anni.

1.   Al fine di preservare le funzioni del suolo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per le aree a rischio individuate a norma dell'articolo 6, gli Stati membri predispongono, al livello amministrativo e geografico che reputano più adeguati, opportuno, un programma di misure comprendente almeno gli obiettivi di riduzione del rischio, le misure appropriate per realizzare tali obiettivi, un calendario per l'attuazione delle suddette misure e una stima degli stanziamenti pubblici o privati necessari per finanziarle.

2.   Nell'elaborare e riesaminare i programmi di misure di cui al paragrafo 1 gli Stati membri tengono in debita considerazione gli impatti socioeconomici delle misure proposte, nonché le loro conseguenze sotto il profilo della sicurezza e in relazione al patrimonio archeologico, geomorfologico e geologico.

Gli Stati membri si assicurano che le misure proposte siano efficaci rispetto ai costi e tecnicamente praticabili e, prima di porre in essere i rispettivi programmi di misure, procedono a un'analisi dell'impatto che comprenda una valutazione dei costi e dei benefici.

Gli Stati membri specificano nei rispettivi programmi di misure le modalità di attuazione delle misure proposte e indicano in che modo esse contribuiranno al conseguimento degli obiettivi ambientali stabiliti.

3.   Se un'area è a rischio a causa di vari processi concomitanti di degrado del suolo, gli Stati membri possono adottare un unico programma, nell'ambito del quale vengono definiti obiettivi adeguati di riduzione del rischio per tutti i rischi individuati, oltre che le misure più opportune per realizzarli.

4.   Il programma di misure è redatto entro sette cinque anni dalla data di pubblicazione da parte della Commissione europea della serie di orientamenti e di misure di cui all'articolo 17, paragrafo 2, [data di recepimento] ed entra in applicazione non oltre otto quattro anni dopo tale data.

Il programma di misure è comunicato al pubblico ed è riesaminato almeno ogni cinque anni.

Motivazione

Paragrafo 2: il Comitato ritiene insufficiente considerare solo l'impatto sociale ed economico. Sono infatti molto importanti anche la sicurezza e le ripercussioni geomorfologiche, geologiche ed archeologiche.

Dato che le misure sono finanziate dagli stessi Stati membri, non è necessario che una direttiva europea chieda loro di accertare che le misure proposte siano efficaci dal punto di vista dei costi.

Paragrafo 4: il testo della Commissione prende come punto di partenza il momento in cui la direttiva entra in vigore. Tuttavia, prima di poter definire ed adottare misure, gli enti nazionali, regionali e locali devono essere adeguatamente informati circa le possibilità esistenti. A tale scopo, è indispensabile pubblicare gli orientamenti e le misure sulle quali essi potranno basarsi per elaborare la loro politica in materia (cfr. anche le raccomandazioni 9 e 10), cosa che risulterebbe in fin dei conti utile anche per la Commissione europea. Per questa ragione, il Comitato considera che la data della pubblicazione dei suddetti orientamenti e misure costituisca un punto di partenza più adeguato.

Raccomandazione 5

Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione

Proposta di modifica del CdR

1.   Gli Stati membri identificano, secondo la procedura istituita all'articolo 11, i siti ubicati nel loro territorio nazionale nei quali sia stata confermata la presenza di sostanze pericolose di origine antropica ad un livello tale che gli Stati membri ritengono possa comportare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente (di seguito «siti contaminati»).

Il rischio è valutato alla luce dell'utilizzo attuale e dell'utilizzo futuro approvato del terreno.

2.   Gli Stati membri predispongono un inventario nazionale dei siti contaminati (di seguito «l'inventario»), che sarà reso pubblico e riesaminato almeno ogni cinque anni.

1.   Gli Stati membri identificano, secondo la procedura istituita all'articolo 11, i siti ubicati nel loro territorio nazionale nei quali sia stata confermata la presenza di sostanze pericolose di origine antropica ad un livello tale che gli Stati membri ritengono possa comportare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente (di seguito «siti contaminati»).

Il rischio è valutato alla luce dell'utilizzo attuale e dell'utilizzo futuro approvato del terreno.

2.   Gli Stati membri predispongono un inventario nazionale dei siti contaminati (di seguito «l'inventario»), che sarà reso pubblico e, se del caso, aggiornato riesaminato almeno ogni cinque anni.

Motivazione

Il termine «riesaminato» usato dalla Commissione fa pensare che sia necessario procedere ad un esame completo ogni cinque anni. È comunque necessario che gli Stati membri attuino un efficiente sistema di controllo, che consenta di aggiornare l'elenco delle aree a rischio ogni dieci anni.

Raccomandazione 6

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione

Proposta di modifica del CdR

1.   Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente incaricata di individuare i siti contaminati.

2.   Entro cinque anni dalla [data di recepimento], le autorità competenti devono aver individuato dove si trovano almeno i siti nei quali sono in corso o si sono svolte le attività potenzialmente inquinanti per il suolo elencate all'allegato II.

A tal fine, le attività di cui al punto 2 dell'allegato II sono considerate a prescindere dai valori limite indicati all'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, escluse le attività svolte dalle microimprese definite all'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e le attività relative all'allevamento di bestiame.

I siti individuati sono riesaminati a intervalli periodici.

3.   In base ai tempi indicati di seguito, le autorità competenti misurano il livello di concentrazione delle sostanze pericolose presenti nei siti individuati a norma del paragrafo 2; qualora i livelli siano tali che vi siano motivi sufficienti per ritenere che questi comportano un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per i siti in questione è necessario procedere ad una valutazione del rischio in loco:

a)

entro cinque anni dalla [data di recepimento], per almeno il 10 % dei siti;

b)

entro quindici anni dalla [data di recepimento], per almeno il 60 % dei siti;

c)

entro venticinque anni dalla [data di recepimento] per i siti restanti.

1.   Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente incaricata di individuare i siti contaminati.

2.   Entro cinque anni dalla [data di recepimento], le autorità competenti devono aver individuato dove si trovano almeno i siti nei quali sono in corso o si sono svolte le attività potenzialmente inquinanti per il suolo elencate all'allegato II.

A tal fine, le attività di cui al punto 2 dell'allegato II sono considerate a prescindere dai valori limite indicati all'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, escluse le attività svolte dalle microimprese definite all'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e le attività relative all'allevamento di bestiame.

La lista dei I siti individuati sono riesaminati viene aggiornata a intervalli periodici.

3.   In base ai tempi indicati di seguito, le autorità competenti redigono una tabella dei casi di contaminazione nei siti individuati, attenendosi al metodo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, e, misurano il livello di concentrazione delle sostanze pericolose presenti nei siti individuati a norma del paragrafo 2; qualora i livelli di contaminazione siano tali che vi siano motivi sufficienti per ritenere che questi comportano un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per i siti in questione assicurano che si proceda è necessario procedere ad una valutazione del rischio in loco:

a)

entro cinque anni dalla [data di recepimento], per almeno il 10 % dei siti;

b)

entro quindici anni dalla [data di recepimento], per almeno il 60 % dei siti;

c)

entro venticinque anni dalla [data di recepimento] per i siti restanti.

Motivazione

Le autorità competenti sono tenute a predisporre una tabella dei siti contaminati. Esse sono anche responsabili degli eventuali rischi per la salute umana e per l'ambiente. Ciò non significa tuttavia che esse debbano procedere direttamente ai necessari accertamenti. In generale, è in primo luogo «chi inquina», oppure il proprietario o l'utente del sito, che deve analizzare la contaminazione. Nell'impossibilità di individuare questi soggetti, le autorità competenti possono decidere di procedere direttamente all'esame.

Raccomandazione 7

Articolo 12

Testo proposto dalla Commissione

Proposta di modifica del CdR

2.   Il rapporto è rilasciato da un organismo o un soggetto autorizzato nominato dallo Stato membro. Il documento contiene almeno i seguenti elementi:

a)

la storia del sito desunta dai documenti ufficiali;

b)

un'analisi chimica in grado di determinare i livelli di concentrazione delle sostanze pericolose presenti nel suolo, limitatamente alle sostanze connesse all'attività potenzialmente inquinante svolta sul sito;

c)

i livelli di concentrazione ai quali vi sono sufficienti motivi per ritenere che le sostanze pericolose presenti comportino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

2.   Il rapporto è rilasciato da un organismo o un soggetto autorizzato nominato dallo Stato membro. Il documento contiene almeno i seguenti elementi:

a)

la storia del sito desunta dai documenti ufficiali;

b)

un'analisi chimica in grado di determinare i livelli di concentrazione delle sostanze pericolose presenti nel suolo, limitatamente alle sostanze connesse all'attività potenzialmente inquinante svolta sul sito;

c)

i livelli di concentrazione ai quali vi sono sufficienti motivi per ritenere che le sostanze pericolose presenti comportino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente. In questo contesto si tiene conto della politica in materia di rischi e di bonifica del suolo adottata dallo Stato membro interessato, nonché delle particolarità locali dello stato del suolo.

Motivazione

La lettera c) del paragrafo 2 dell'articolo in esame può far pensare che esista un'unica lista che enumera i livelli di concentrazione potenzialmente rischiosi. Il Comitato ritiene che gli eventuali rischi per la salute umana e l'ambiente dipendano da come viene utilizzato il sito interessato, cosa che, in caso di una vendita, può anche cambiare.

Per esprimere un parere sul rapporto sul suolo e sui rischi potenziali cui il sito è esposto, è necessario effettuare una valutazione dei rischi, tenendo conto anche dell'utilizzo attuale del sito e del suo utilizzo futuro autorizzato.

Il modello di rapporto sul suolo deve prevedere lo spazio necessario per l'interpretazione dei dati e tener conto della politica in materia di rischi e di bonifica del suolo adottata nel paese interessato.

Raccomandazione 8

Articolo 13

Testo proposto dalla Commissione

Proposta di modifica del CdR

Articolo 13

Bonifica

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i siti contaminati inseriti nei rispettivi inventari nazionali siano sottoposti a interventi di bonifica.

2.   La bonifica consiste in interventi sul suolo finalizzati ad eliminare, controllare, contenere o ridurre i contaminanti presenti in modo che il sito contaminato non rappresenti più un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, tenuto conto dell'utilizzo attuale e dell'utilizzo futuro approvato.

3.   Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per finanziare gli interventi di bonifica dei siti contaminati per i quali, in applicazione del principio «chi inquina paga», non sia possibile individuare il responsabile dell'inquinamento oppure questi non possa essere ritenuto tale a norma della legislazione nazionale o comunitaria o non possa essere tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica.

Articolo 13

Bonifica

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i siti contaminati inseriti nei rispettivi inventari nazionali siano sottoposti a interventi di bonifica.

2.   La bonifica consiste in interventi sul suolo finalizzati ad eliminare, controllare, contenere o ridurre i contaminanti presenti in modo che il sito contaminato non rappresenti più un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, tenuto conto dell'utilizzo attuale e dell'utilizzo futuro approvato.

3.   Prima di avviare la bonifica propriamente detta, si possono introdurre misure temporanee, a condizione che esse siano intese ad impedire qualsiasi contatto con i contaminanti, siano debitamente giustificate e non si protraggano eccessivamente.

3. 4.   Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per finanziare gli interventi di bonifica dei siti contaminati per i quali, in applicazione del principio «chi inquina paga», non sia possibile individuare il responsabile dell'inquinamento oppure questi non possa essere ritenuto tale a norma della legislazione nazionale o comunitaria o non possa essere tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Per la bonifica si potranno utilizzare finanziamenti comunitari eventualmente disponibili.

Motivazione

Paragrafo 2: se ciò risponde ad esigenze di carattere ambientale, deve essere possibile posporre le misure concrete di bonifica nei casi in cui esse, se combinate con altre attività (ad esempio di sviluppo territoriale, quali progetti di costruzione), possano essere realizzate con una maggiore efficienza sul piano dei costi. In questo caso, occorre adottare misure di sicurezza temporanee.

Raccomandazione 9

Articolo 16

Testo proposto dalla Commissione

Proposta di modifica del CdR

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni entro otto anni dalla [data di recepimento] e successivamente ogni cinque anni:

a)

sintesi delle iniziative adottate a norma dell'articolo 5;

b)

aree a rischio istituite a norma dell'articolo 6, paragrafo 1;

c)

metodo applicato per l'individuazione del rischio a norma dell'articolo 7;

d)

programmi di misure adottati a norma dell'articolo 8 e valutazione dell'efficacia delle misure finalizzate a ridurre il rischio e la ricorrenza dei processi di degrado del suolo;

e)

esito della procedura di individuazione dei siti di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e inventario dei siti contaminati predisposto a norma dell'articolo 10, paragrafo 2;

f)

strategia nazionale di bonifica adottata a norma dell'articolo 14;

g)

sintesi delle iniziative adottate a norma dell'articolo 15 in materia di sensibilizzazione.

1.   Gli Stati membri comunicano consentono alla Commissione, le seguenti informazioni entro otto anni dalla [data di recepimento] e successivamente ogni cinque anni, di accedere ai dati che permettono di ottenere le seguenti informazioni:

a)

sintesi delle iniziative adottate a norma dell'articolo 5;

b) a)

aree a rischio istituite a norma dell'articolo 6, paragrafo 1;

c) b)

metodo applicato per l'individuazione del rischio a norma dell'articolo 7;

d)

programmi di misure adottati a norma dell'articolo 8 e valutazione dell'efficacia delle misure finalizzate a ridurre il rischio e la ricorrenza dei processi di degrado del suolo;

e) c)

esito della procedura di individuazione dei siti di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e inventario dei siti contaminati predisposto a norma dell'articolo 10, paragrafo 2;

f)

strategia nazionale di bonifica adottata a norma dell'articolo 14;

g)

sintesi delle iniziative adottate a norma dell'articolo 15 in materia di sensibilizzazione.

2.   Gli Stati membri consentono alla Commissione, entro cinque anni dalla messa a punto delle serie di orientamenti e misure di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e successivamente ogni cinque anni, di accedere ai dati che permettono di ottenere le seguenti informazioni:

a)

sintesi delle iniziative adottate a norma dell'articolo 5;

b)

programmi di misure adottati a norma dell'articolo 8 e valutazione dell'efficacia delle misure finalizzate a ridurre il rischio e la ricorrenza dei processi di degrado del suolo;

c)

strategia nazionale di bonifica adottata a norma dell'articolo 14;

d)

sintesi delle iniziative adottate a norma dell'articolo 15 in materia di sensibilizzazione.

3.   Per la diffusione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono avvalersi del proprio sistema.

Motivazione

Questo articolo definisce un gran numero di requisiti relativi al rapporto, ai quali dovranno conformarsi in primo luogo gli enti territoriali. Il Comitato ritiene che essi costituiscano un onere amministrativo eccessivo per i comuni e le regioni. Per questo motivo propone che gli Stati membri utilizzino il proprio sistema, consentendo alla Commissione europea di accedere alle informazioni. Il testo della Commissione europea prevede che le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) siano fornite secondo modalità identiche, cioè entro otto anni dall'entrata in vigore della direttiva. Il Comitato propone di introdurre una distinzione tra le informazioni e, a tale scopo, di stabilire il seguente calendario:

1.

gli Stati membri individuano le zone a rischio e ne redigono l'inventario (cfr. lettere b), c) ed e) del testo della Commissione);

2.

la Commissione europea mette a punto le serie di orientamenti e di misure di cui all'articolo 17 (cfr. raccomandazione 10);

3.

gli Stati membri definiscono un pacchetto di misure (vedere punti a), d), f) e g) del testo della Commissione).

Gli Stati membri potranno definire ed attuare un pacchetto di misure solo se disporranno di conoscenze sufficienti in materia di protezione del suolo. Queste conoscenze costituiscono dunque un requisito indispensabile per soddisfare gli obblighi di cui alle lettere a), d), f) e g) del testo della Commissione. L'esperienza acquisita con la direttiva-quadro sull'acqua e con la legislazione europea in materia di qualità dell'aria ha dimostrato quanto sia importante che la Commissione europea sia tenuta a pubblicare raccolte che contengano tutte le conoscenze, le possibili soluzioni e le migliori pratiche, prima che gli Stati membri definiscano il pacchetto di misure. Ciò vale soprattutto per la lettera a) del paragrafo 1 del testo della Commissione relativo all'impermeabilizzazione. Esiste una grande confusione sulle misure che possono prevenire l'impermeabilizzazione o attenuarne gli effetti. Possibili soluzioni potranno venire dall'assetto del territorio, dalle tecniche di costruzione e dalle disposizioni finanziarie.

Raccomandazione 10

Articolo 17

Testo proposto dalla Commissione

Proposta di modifica del CdR

Entro un anno dalla [data di entrata in vigore] la Commissione istituisce una piattaforma per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i soggetti interessati riguardanti l'individuazione delle aree a rischio di cui all'articolo 6 e i metodi di valutazione del rischio già in uso o in fase di sviluppo e applicabili ai siti contaminati.

1.   Entro un anno dalla [data di entrata in vigore] la Commissione istituisce una piattaforma per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i soggetti interessati riguardanti l'individuazione delle aree a rischio di cui all'articolo 6 e i metodi di valutazione del rischio già in uso o in fase di sviluppo e applicabili ai siti contaminati.

2.   Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione avvia le azioni annunciate nella strategia tematica per la protezione del suolo che riguardano la strategia di attuazione della direttiva stessa. Tali azioni sono intese in particolare a:

a.

mettere a punto una serie di orientamenti che offra una visione d'insieme delle misure finanziariamente più efficaci che gli Stati membri avranno la facoltà di applicare;

b.

mettere a punto una raccolta delle migliori pratiche che attenueranno gli effetti negativi dell'impermeabilizzazione del suolo;

3.   Se, alla luce dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1, emerge la necessità di armonizzare i metodi di valutazione del rischio di contaminazione del suolo, la Commissione propone di adottare criteri comuni per tale valutazione, in conformità con l'articolo 251 del Trattato CE.

Motivazione

Paragrafo 2: nel quadro della strategia tematica per la protezione del suolo, la Commissione europea propone di intraprendere delle azioni intese a far conoscere le migliori pratiche. La Commissione ha segnalato che 9 dei 25 Stati membri hanno messo a punto una politica del suolo. L'adozione di misure da parte delle autorità nazionali, regionali e locali è essenziale per il successo della strategia europea di protezione del suolo. È quindi indispensabile mettere a punto una serie di orientamenti e una raccolta delle misure finanziariamente vantaggiose, che potrà aiutare le autorità preposte ad elaborare la politica in materia (v. anche la raccomandazione 9).

Paragrafo 3: nella proposta della Commissione questa disposizione figura al paragrafo 2 dell'articolo 18. Tuttavia, tenuto conto della procedura di comitato (cfr. raccomandazione 11) e dell'interesse che questa disposizione riveste per l'elaborazione delle migliori pratiche, viene spostata all'articolo 17.

Raccomandazione 11

Articolo 18

Testo proposto dalla Commissione

Proposta di modifica del CdR

2.   Se, alla luce dello scambio di informazioni di cui all'articolo 17, emerge la necessità di armonizzare i metodi di valutazione del rischio di contaminazione del suolo, la Commissione adotta criteri comuni per tale valutazione del rischio secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

2.   Se, alla luce dello scambio di informazioni di cui all'articolo 17, emerge la necessità di armonizzare i metodi di valutazione del rischio di contaminazione del suolo, la Commissione adotta criteri comuni per tale valutazione del rischio secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

Motivazione

Il Comitato ritiene che può essere importante adottare tecniche comuni per la valutazione dei rischi nei casi di contaminazione del suolo, per garantire, a livello UE, un livello uniforme di protezione delle persone, degli animali e delle piante. Per prendere queste decisioni la Commissione europea propone di ricorrere alla procedura di comitato. Per parte sua il Comitato delle regioni ritiene che questa decisione comporti incidenze importanti per la legislazione europea sul suolo. Gli enti territoriali devono essere coinvolti nel processo decisionale. È per questo che si propone di lasciare una decisione in materia alla piattaforma di cui all'articolo 17, in attesa che il Parlamento europeo ed il Consiglio dei ministri adottino poi una decisione più dettagliata.

Raccomandazione 12

Articolo 21

Testo proposto dalla Commissione

Proposta di modifica del CdR

La Commissione procede al riesame della presente direttiva entro [15 anni dalla data di entrata in vigore] e, ove opportuno, propone le eventuali modifiche necessarie.

La Commissione procede al riesame della presente direttiva entro [15 anni dalla data di entrata in vigore pubblicazione della serie di orientamenti di cui all'articolo 17, paragrafo 2] e, ove opportuno, propone le eventuali modifiche necessarie.

Motivazione

Il testo della Commissione prende come punto di partenza il momento in cui la direttiva entra in vigore. Tuttavia, l'adozione di misure da parte degli enti nazionali, regionali e locali è essenziale per il successo della strategia europea di protezione del suolo. Affinché gli enti territoriali possano elaborare una politica in merito è necessario che essi siano a conoscenza degli orientamenti e delle misure finanziariamente efficaci (cfr. anche le raccomandazioni 9 e 10). Per questo motivo il Comitato ritiene che la data di pubblicazione di tali orientamenti e misure, cioè il momento in cui gli Stati membri dispongono di conoscenze sufficienti per adottare le loro misure, costituisca un punto di partenza più adeguato.

Raccomandazione 13

Allegato II

Testo proposto dalla Commissione

Proposta di modifica del CdR

ALLEGATO II

Elenco di attività potenzialmente inquinanti

1.

Stabilimenti nei quali sono o erano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori ai quantitativi indicati nell'allegato I, parti 1 e 2, seconda colonna, della direttiva 96/82/CE del Consiglio (direttiva Seveso).

2.

Attività elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio.

3.

Aeroporti.

4.

Porti.

5.

Siti precedentemente adibiti a scopi militari.

6.

Stazioni di rifornimento.

7.

Impianti di pulitura a secco.

8.

Impianti di estrazione non ricompresi nella direttiva 96/82/CE del Consiglio, comprese le strutture di deposito dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive di cui alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

9.

Discariche di rifiuti di cui alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio.

10.

Impianti di trattamento delle acque reflue.

11.

Condotte per il trasporto di sostanze pericolose.

ALLEGATO II

Elenco di attività potenzialmente inquinanti

1.

Stabilimenti nei quali sono o erano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori ai quantitativi indicati nell'allegato I, parti 1 e 2, seconda colonna, della direttiva 96/82/CE del Consiglio (direttiva Seveso).

2.

Attività elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio.

3.

Aeroporti.

4.

Porti.

5.

Siti precedentemente adibiti a scopi militari.

6.

Stazioni di rifornimento.

7.

Impianti di pulitura a secco.

8.

Impianti di estrazione non ricompresi nella direttiva 96/82/CE del Consiglio, comprese le strutture di deposito dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive di cui alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

9.

Discariche di rifiuti di cui alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio.

10.

Impianti di trattamento delle acque reflue.

11.

Condotte per il trasporto di sostanze pericolose, a condizione che esse non abbiano alcuna funzione strategica o militare.

Motivazione

La frase può riguardare le grandi condotte usate per il trasporto di gas o di petrolio, che sono sì usate per l'approvvigionamento energetico, ma anche a fini militari. Il Comitato ritiene che, in considerazione della necessaria continuità dell'approvvigionamento energetico e degli aspetti militari, la posizione di queste condotte non possa essere resa pubblica. Informazioni sulla loro ubicazione potrebbero infatti essere sfruttate a fini terroristici.

Bruxelles, 13 febbraio 2007.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Michel DELEBARRE


(1)  GU C 128 del 29.5.2003, pag. 43.

(2)  NdT: ciò riguarda soprattutto la versione olandese, nella quale si parla di «tutte le funzioni».


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