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Document 62007TN0142

Causa T-142/07: Ricorso presentato il 4 maggio 2007 — General Technic/Commissione

GU C 140 del 23.6.2007, pp. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 140/40


Ricorso presentato il 4 maggio 2007 — General Technic/Commissione

(Causa T-142/07)

(2007/C 140/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: General Technic Sàrl (Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo) (Rappresentante: avv. Nosbusch)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare, sulla base dell'art. 230 CE, la decisione della Commissione 21 febbraio 2007 relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 e dell'art. 53 dell'accordo SEE nel caso COMP/E-1/38.823 — Elevators and Escalators, per quanto concerne la GT;

in subordine, annullare o ridurre, sulla base dell'art. 229 CE, l'importo dell'ammenda inflittale con tale decisione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C (2007) 512 def., relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators), concernente un'intesa nel mercato dell'installazione e della manutenzione di ascensori e scale mobili in Belgio, Germania, Lussemburgo e nei Paesi Bassi, quanto alla manipolazione delle gare d'appalto, alla spartizione dei mercati, alla determinazione dei prezzi, all'attribuzione di progetti e di contratti di vendita, d'installazione, di manutenzione e di ammodernamento delle apparecchiature e allo scambio di informazioni, per quanto la riguarda. In subordine, la ricorrente chiede l'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflittale con la decisione impugnata.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che la Commissione la condannerebbe infondatamente al pagamento congiunto e solidale dell'ammenda inflitta alla sua controllata, appartenente al cartello. Essa asserisce che la Commissione sarebbe incorsa in errore in merito alla natura ed alla portata della sua partecipazione nel capitale sociale della controllata, dal momento che la ricorrente sarebbe una società a carattere puramente finanziario, senza attività commerciale propria, e in quanto la sua partecipazione nella controllata sarebbe minoritaria e non andrebbe al di là di quanto necessario alla tutela dei suoi interessi finanziari. La ricorrente sostiene altresì che la Commissione non avrebbe motivato validamente il suo coinvolgimento nell'intesa in parola, diversamente dal ruolo personale del suo azionista, quale socio amministratore della controllata.


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