This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2007/056/69
Case T-12/07: Action brought on 16 January 2007 — Polimeri Europa v Commission
Causa T-12/07: Ricorso presentato il 16 gennaio 2007 — Polimeri Europa/Commissione
Causa T-12/07: Ricorso presentato il 16 gennaio 2007 — Polimeri Europa/Commissione
GU C 56 del 10.3.2007, p. 37–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
10.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 56/37 |
Ricorso presentato il 16 gennaio 2007 — Polimeri Europa/Commissione
(Causa T-12/07)
(2007/C 56/69)
Lingua processuale: italiano
Parti
Ricorrente: Polimeri Europa SpA (Brindisi, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, F.M. Moretti e L.Nascimbene, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
|
— |
Annullare la Decisione — nella sua interezza — e tutti gli atti ad essa inscindibilmente connessi e, per effetto, ingiungere alla Commissione di attivarsi per il recupero della copia della versione non confidenziale della Nuova CdA trasmessa a Michelin; |
|
— |
Ordinare alla Commissione di provvedere al pagamento delle spese del presente giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione COMP/F2/D (2006) 1095, adottata il 6 novembre 2006 nell'ambito del procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 81 CE (caso COMP/F38.638 BR/ESBR), con cui la convenuta ha trasmesso alla società Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (MFPM) copia della versione non confidenziale della comunicazione degli addebiti adottata in data 6 aprile 2006. MFPM era stata previamente ammessa alla procedura amministrativa in qualità di terza parte interessata, essendo stata invitata a trasmettere eventuali osservazioni.
A sostegno delle sue pretensioni, la Ricorrente fa valere:
|
— |
La violazione dei propri diritti di difesa. Viene affermato a questo riguardo che la Commissione ha celato, sin dopo l'adozione della decisione, le reali finalità e la natura della partecipazione di Michelin al procedimento, limitando così le possibilità di difesa della ricorrente ed incidendo negativamente sulla sua posizione processuale. |
|
— |
L'illegittimità della Decisione, avuto riguardo alla base giuridica posta a suo fondamento, segnatamente l'articolo 6 del regolamento n. 773/2004 (1). Si ritiene su questo punto che Michelin non potrebbe essere considerato come denunziante, poiché il modulo C da essa presentato è privo della natura di atto di impulso del procedimento avviato a seguito di denuncia ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 1/2003 (2). Ne risulta che la Decisione è viziata per violazione del combinato disposto della disposizione precitata e dell'articolo 7 del regolamento n. 773/2004. |
(1) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del Trattato CE (GU L 123, del 27.4.2004, pag. 18).
(2) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, del 4.1.2003, pag. 1).