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Document C2007/056/69

Causa T-12/07: Ricorso presentato il 16 gennaio 2007 — Polimeri Europa/Commissione

GU C 56 del 10.3.2007, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 56/37


Ricorso presentato il 16 gennaio 2007 — Polimeri Europa/Commissione

(Causa T-12/07)

(2007/C 56/69)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Polimeri Europa SpA (Brindisi, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, F.M. Moretti e L.Nascimbene, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la Decisione — nella sua interezza — e tutti gli atti ad essa inscindibilmente connessi e, per effetto, ingiungere alla Commissione di attivarsi per il recupero della copia della versione non confidenziale della Nuova CdA trasmessa a Michelin;

Ordinare alla Commissione di provvedere al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione COMP/F2/D (2006) 1095, adottata il 6 novembre 2006 nell'ambito del procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 81 CE (caso COMP/F38.638 BR/ESBR), con cui la convenuta ha trasmesso alla società Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (MFPM) copia della versione non confidenziale della comunicazione degli addebiti adottata in data 6 aprile 2006. MFPM era stata previamente ammessa alla procedura amministrativa in qualità di terza parte interessata, essendo stata invitata a trasmettere eventuali osservazioni.

A sostegno delle sue pretensioni, la Ricorrente fa valere:

La violazione dei propri diritti di difesa. Viene affermato a questo riguardo che la Commissione ha celato, sin dopo l'adozione della decisione, le reali finalità e la natura della partecipazione di Michelin al procedimento, limitando così le possibilità di difesa della ricorrente ed incidendo negativamente sulla sua posizione processuale.

L'illegittimità della Decisione, avuto riguardo alla base giuridica posta a suo fondamento, segnatamente l'articolo 6 del regolamento n. 773/2004 (1). Si ritiene su questo punto che Michelin non potrebbe essere considerato come denunziante, poiché il modulo C da essa presentato è privo della natura di atto di impulso del procedimento avviato a seguito di denuncia ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 1/2003 (2). Ne risulta che la Decisione è viziata per violazione del combinato disposto della disposizione precitata e dell'articolo 7 del regolamento n. 773/2004.


(1)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del Trattato CE (GU L 123, del 27.4.2004, pag. 18).

(2)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, del 4.1.2003, pag. 1).


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