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Document 52006XC1130(07)

Revisione da parte della Francia degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) e Béziers

GU C 291 del 30.11.2006, p. 38–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/38


Revisione da parte della Francia degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) e Béziers

(2006/C 291/10)

1.

La Francia ha deciso di rivedere, a decorrere dal 25 marzo 2007, gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea sulla rotta Parigi (Orly)-Béziers, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 95, del 19 aprile 2002, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

2.   Gli oneri di servizio pubblico prevedono:

2.1.   Frequenze minime

Ad eccezione dei giorni festivi, devono essere garantiti almeno i seguenti servizi minimi:

2 voli giornalieri di andata e ritorno, dal lunedì al venerdì, durante tutto l'anno;

1 volo di andata e ritorno, la domenica, durante tutto l'anno;

3 voli di andata e ritorno settimanali supplementari, per 13 settimane all'anno;

1 volo di andata e ritorno supplementare, il sabato o la domenica, per 13 settimane all'anno.

Nei giorni festivi deve essere garantito almeno un volo di andata e ritorno.

2.2.   Categoria e capacità degli aeromobili utilizzati

I servizi devono essere effettuati mediante aeromobili pressurizzati aventi una capacità minima di 48 posti.

2.3.   Orari

Dal lunedì al venerdì, gli orari devono permettere ai passeggeri di effettuare un volo di andata e ritorno in giornata, consentendo una permanenza di almeno sette ore nel luogo di destinazione, sia a Parigi che a Béziers.

2.4.   Politica commerciale

I voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema informatico di prenotazione.

2.5.   Continuità del servizio

Salvo casi di forza maggiore, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare, per ogni anno di esercizio, il 3 % del numero minimo imposto di voli.

Il vettore può interrompere la prestazione del servizio soltanto con un preavviso di almeno sei mesi.

I vettori sono a conoscenza del fatto che il mancato rispetto degli oneri di servizio pubblico comporta sanzioni amministrative e/o penali.

3.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, all'aeroporto di Parigi (Orly) sono riservate bande orarie per i voli di linea tra Parigi e Bézières. I vettori interessati alla rotta in questione possono ottenere le informazioni relative alle suddette bande orarie presso il coordinatore degli aeroporti di Parigi.


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