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Document C2006/227E/02

PROCESSO VERBALE
Martedì, 27 settembre 2005

GU C 227E del 21.9.2006, p. 13–82 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

21.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 227/13


PROCESSO VERBALE

(2006/C 227 E/02)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Janusz ONYSZKIEWICZ

Vicepresidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 09.00.

2.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti:

1)

dal Consiglio e dalla Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2005)0108 — C6-0093/2005 — 2005/0033(COD)).

deferimento

merito

:

REGI

parere

:

BUDG

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2005)0236 — C6-0174/2005 — 2005/0106(COD)).

deferimento

merito

:

LIBE

parere

:

BUDG

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali di Torino 2006 (COM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD)).

deferimento

merito

:

LIBE

parere

:

CULT

Proposta di storno di stanziamenti DEC 29/2005 — Sezione III — Commissione (SEC(2005)1048 — C6-0276/2005 — 2005/2170(GBD)).

deferimento

merito

:

BUDG

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 3 dell'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (COM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI)).

deferimento

merito

:

BUDG

parere

:

REGI

Proposta di storno di stanziamenti DEC 30/2005 — Sezione III — Commissione (SEC(2005)1094 — C6-0278/2005 — 2005/2173(GBD)).

deferimento

merito

:

BUDG

Proposta di decisione del Consiglio che modifica l'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per consentire alla Banca di finanziare operazioni in Mongolia (COM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS)).

deferimento

merito

:

ECON

parere

:

INTA, BUDG

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (COM(2005)0362 [01] — C6-0281/2005 — 2005/0153(CNS)).

deferimento

merito

:

PECH

parere

:

BUDG, ENVI

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario (COM(2005)0362 [02] — C6-0282/2005 — 2005/0154(CNS)).

deferimento

merito

:

PECH

parere

:

BUDG, ENVI

Proposta di decisione del Consiglio che consente ai paesi destinatari del futuro strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) di beneficiare del programma per l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni (TAIEX) (COM(2005)0321 — C6-0283/2005 — 2005/0133(CNS)).

deferimento

merito

:

AFET

parere

:

INTA, BUDG

Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione delle violazioni della proprietà intellettuale (COM(2005)0276 [02] — C6-0284/2005 — 2005/0128(CNS)).

deferimento

merito

:

JURI

parere

:

ITRE, IMCO, LIBE

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (COM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS)).

deferimento

merito

:

AGRI

parere

:

JURI

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (COM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS)).

deferimento

merito

:

AGRI

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (COM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS)).

deferimento

merito

:

AGRI

parere

:

JURI

2)

dai deputati, dichiarazioni scritte per l'iscrizione nel registro (articolo 116 del regolamento)

Charles Tannock, Jana Hybášková, Marek Maciej Siwiec, André Brie e Frédérique Ries, sul ritiro di Israele da Gaza (53/2005);

Den Dover e Kathy Sinnott, sull'appello agli Stati membri ad applicare aliquote IVA ridotte nel settore dell'edilizia abitativa (54/2005);

Den Dover e Kathy Sinnott, sulla promozione dell'efficienza energetica nell'edilizia (55/2005).

3.   Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate)

I seguenti deputati o gruppi politici hanno presentato, conformemente all'articolo 115 del regolamento, alcune richieste di organizzare una tale discussione per le seguenti proposte di risoluzione:

I.

NEPAL

Pasqualina Napoletano e Neena Gill, a nome del gruppo PSE, sul Nepal (B6-0513/2005);

Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN, sulla situazione dei diritti umani in Nepal (B6-0519/2005);

Jean Lambert, Bart Staes, Hélène Flautre e Gérard Onesta, a nome del gruppo Verts/ALE, sul Nepal (B6-0520/2005);

Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL, sul Nepal (B6-0523/2005);

Thomas Mann, Simon Coveney, Bernd Posselt, Doris Pack e Zsolt László Becsey, a nome del gruppo PPE-DE, sul Nepal (B6-0526/2005);

Elizabeth Lynne, a nome del gruppo ALDE, sulla situazione in Nepal (B6-0530/2005).

II.

TUNISIA

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser e Alain Hutchinson, a nome del gruppo PSE, sulla situazione dei diritti umani in Tunisia (B6-0512/2005);

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda e Daniel Marc Cohn-Bendit, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla Tunisia (B6-0522/2005);

Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto e Umberto Guidoni, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla libertà di espressione in Tunisia (B6-0524/2005);

Simon Busuttil, Simon Coveney, Bernd Posselt, Thomas Mann, Doris Pack e Zsolt László Becsey, a nome del gruppo PPE-DE, sulla Tunisia (B6-0525/2005);

Cecilia Malmström, a nome del gruppo ALDE, sulla situazione in Tunisia (B6-0529/2005);

Ģirts Valdis Kristovskis, a nome del gruppo UEN, sulla libertà di espressione e di associazione in Tunisia (B6-0532/2005).

III.

VOIVODINA

Bastiaan Belder, a nome del gruppo IND/DEM, sulla difesa della molteplicità etnica in Voivodina (B6-0518/2005);

Gisela Kallenbach, Joost Lagendijk e Angelika Beer, a nome del gruppo Verts/ALE, sulle intimidazioni alle minoranze etniche in Voivodina e in Serbia Montenegro (B6-0521/2005);

Doris Pack, Zsolt László Becsey, Simon Coveney, Bernd Posselt e Thomas Mann, a nome del gruppo PPE-DE, sulla difesa della molteplicità etnica nella regione di Voivodina (B6-0527/2005);

István Szent-Iványi, a nome del gruppo ALDE, sulle intimidazioni continue alle minoranze etniche in Voivodina e in Serbia Montenegro (B6-0528/2005);

Jonas Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione in Voivodina (Serbia Montenegro) (B6-0531/2005);

Adriana Poli Bortone, a nome del gruppo UEN, sulla difesa della molteplicità etnica in Voivodina (B6-0533/2005);

Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda e Csaba Sándor Tabajdi, a nome del gruppo PSE, sulla Voivodina (B6-0534/2005).

Il tempo di parola sarà ripartito conformemente all'articolo 142 del regolamento.

4.   Procedura di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato negli Stati membri * (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (14203/2004 — C6-0200/2004 — 2000/0238(CNS)) — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A6-0222/2005)

Interviene Franco Frattini (Vicepresidente della Commissione).

Wolfgang Kreissl-Dörfler illustra la sua relazione.

Intervengono Feleknas Uca (relatore per parere della commissione DEVE), Carlos Coelho, a nome del gruppo PPE-DE, Martine Roure, a nome del gruppo PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert, a nome del gruppo ALDE, Jean Lambert, a nome del gruppo Verts/ALE, Giusto Catania, a nome del gruppo GUE/NGL, Johannes Blokland, a nome del gruppo IND/DEM, Romano Maria La Russa, a nome del gruppo UEN, Frank Vanhecke, non iscritto, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Johannes Voggenhuber, Athanasios Pafilis, Kathy Sinnott, Jan Tadeusz Masiel, Alexander Stubb, Giovanni Claudio Fava, Cem Özdemir, Andreas Mölzer, Simon Busuttil, Inger Segelström, Genowefa Grabowska e Franco Frattini.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.8 del PV del 27.09.2005.

5.   Accordo viticolo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (discussione)

Dichiarazione della Commissione: Accordo viticolo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

Mariann Fischer Boel (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Christa Klaß, a nome del gruppo PPE-DE, e Katerina Batzeli, a nome del gruppo PSE.

PRESIDENZA: Ingo FRIEDRICH

Vicepresidente

Intervengono Jorgo Chatzimarkakis, a nome del gruppo ALDE, Marie-Hélène Aubert, a nome del gruppo Verts/ALE, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN, Jean-Claude Martinez, non iscritto, María Esther Herranz García, María Isabel Salinas García, Anne Laperrouze, Astrid Lulling, Luis Manuel Capoulas Santos, Jean Marie Beaupuy, Giuseppe Castiglione, Vincenzo Lavarra, Agnes Schierhuber, Duarte Freitas, María del Pilar Ayuso González e Mariann Fischer Boel.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

María Esther Herranz García, Christa Klaß, Astrid Lulling, Giuseppe Castiglione, a nome del gruppo PPE-DE, sull'accordo viticolo Unione europea — Stati Uniti (B6-0489/2005);

Katerina Batzeli, María Isabel Salinas García e Luis Manuel Capoulas Santos, a nome del gruppo PSE, sull'accordo vitivinicolo tra l'UE e gli USA (B6-0511/2005);

Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Niels Busk, Ignasi Guardans Cambó e Willem Schuth, a nome del gruppo ALDE, sull'Accordo vinicolo UE-Stati Uniti (B6-0514/2005);

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Marie-Hélène Aubert, Milan Horáček e David Hammerstein Mintz, a nome del gruppo Verts/ALE, sull'Accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti relativo al commercio vinicolo (B6-0515/2005);

Sergio Berlato, Roberta Angelilli e Sebastiano (Nello) Musumeci, a nome del gruppo UEN, sull'accordo viticolo UE-USA (B6-0516/2005);

Ilda Figueiredo, Marco Rizzo e Diamanto Manolakou, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'accordo viticolo tra l'UE e gli Stati Uniti (B6-0517/2005).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 6.1 del PV del 29.09.2005.

(La seduta, sospesa alle 11.45 in attesa del turno di votazioni, è ripresa alle 12.05)

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

6.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato I, unito al processo verbale.

6.1.   Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di opere, forniture e servizi ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rettifica la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (COM(2005)0214 — C6-0155/2005 — 2005/0100(COD)) — Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori.

Relatore: Stefano Zappalà (A6-0270/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 1)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Stefano Zappalà fa una dichiarazione in virtù dell'articolo 131, paragrafo 4, del regolamento.

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0342)

6.2.   Accordo CE/Bulgaria su taluni aspetti dei servizi aerei * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2005)0158 — C6-0177/2005 — 2005/0060(CNS)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Paolo Costa (A6-0258/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 2)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0343)

6.3.   Accordo CE/Croazia su taluni aspetti dei servizi aerei * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2005)0159 — C6-0173/2005 — 2005/0059(CNS)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Paolo Costa (A6-0259/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 3)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica(P6_TA(2005)0344

6.4.   Diritti dovuti all'Agenzia europea dei medicinali * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali (COM(2005)0106 — C6-0137/2005 — 2005/0023(CNS)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Relatore: Karl-Heinz Florenz (A6-0264/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 4)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0345)

6.5.   Protocollo all'accordo sulla pesca del tonno CE/Repubblica federale islamica delle Comore (2005-2010) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 (COM(2005)0187 — C6-0154/2005 — 2005/0092(CNS)) — Commissione per la pesca.

Relatore: Carmen Fraga Estévez (A6-0260/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 5)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0346)

6.6.   Richiesta di revoca dell'immunità di Marios Matsakis (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marios Matsakis (2004/2194(IMM)) — Commissione giuridica.

Relatore: Klaus-Heiner Lehne (A6-0268/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 6)

PROPOSTA DI DECISIONE

Intervengono Bronisław Geremek, Klaus-Heiner Lehne, relatore sull'intervento e Christopher Heaton-Harris.

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0347)

6.7.   Conservazione dei dati trattati attraverso reti pubbliche di comunicazione a fini di perseguimento dei reati, compreso il terrorismo (articolo 131 del regolamento) (votazione finale)

Relazione sull'iniziativa della Repubblica francese, dell'Irlanda, del Regno di Svezia e del Regno Unito finalizzata all'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione quadro sulla conservazione dei dati trattati e memorizzati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o dei dati sulle reti pubbliche di comunicazione a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati, compreso il terrorismo (08958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS)) — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Alexander Nuno Alvaro (A6-0174/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 7)

Il testo dell'iniziativa è stato respinto il 07.06.2005 (punto 6.8 del PV del 07.06.2005) e la questione è stata rinviata alla commissione competente (articolo 52 del regolamento).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2005)0348)

La reiezione del testo dell'iniziativa è pertanto confermata. La procedura è conclusa.

6.8.   Procedura di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato negli Stati membri * (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (14203/2004 — C6-0200/2004 — 2000/0238(CNS)) — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A6-0222/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 8)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2005)0349)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2005)0349)

Interventi sulla votazione:

Giusto Catania ha chiesto che l'emendamento 180, dichiarato decaduto, sia messo ai voti (Il Presidente ha precisato che l'emendamento era decaduto in seguito all'approvazione dell'emendamento 99) e il relatore ha confermato le considerazioni del Presidente.

7.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Wolfgang Kreissl-Dörfler — A6-0222/2005

Philip Claeys

8.   Correzioni di voto

Le correzioni di voto figurano nel sito «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)» e nella versione stampata dell'allegato II «Risultati delle votazioni per appello nominale».

La versione elettronica in Europarl sarà aggiornata regolarmente per un periodo massimo di 2 settimane a decorrere dal giorno della votazione.

Dopo detto termine, l'elenco delle correzioni di voto sarà chiuso per la successiva traduzione e pubblicazione nella GU.

Deputati che hanno dichiarato di non aver partecipato alle votazioni:

Yiannakis Matsis ha comunicato di essere stato presente ma di non aver partecipato alle votazioni.

(La seduta, sospesa alle 12.25, riprende alle 15.05)

PRESIDENZA: Luigi COCILOVO

Vicepresidente

9.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Interviene Ursula Stenzel la quale comunica che la dichiarazione scritta 41/2005 sulle patologie reumatiche ha ottenuto oggi la firma della maggioranza dei membri che compongono il Parlamento.

*

* *

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

10.   Ruolo della coesione territoriale nello sviluppo regionale — Partenariato rafforzato per le regioni ultraperiferiche (discussione)

Relazione sul ruolo della coesione territoriale nello sviluppo regionale (2004/2256(INI)) — Commissione per lo sviluppo regionale.

Relatore: Ambroise Guellec (A6-0251/2005)

Relazione su un partenariato rafforzato per le regioni ultraperiferiche (2004/2253(INI)) — Commissione per lo sviluppo regionale.

Relatore: Sérgio Marques (A6-0246/2005)

Ambroise Guellec illustra la sua relazione (A6-0251/2005).

Sérgio Marques illustra la sua relazione (A6-0246/2005).

Interviene Danuta Hübner (membro della Commissione).

Intervengono Luis Manuel Capoulas Santos (relatore per parere della commissione AGRI), Duarte Freitas (relatore per parere della commissione PECH), Ewa Hedkvist Petersen, a nome del gruppo PSE, Konstantinos Hatzidakis, a nome del gruppo PPE-DE, Jean Marie Beaupuy, a nome del gruppo ALDE, Gisela Kallenbach, a nome del gruppo Verts/ALE, Pedro Guerreiro, a nome del gruppo GUE/NGL, Graham Booth, a nome del gruppo IND/DEM, Mieczysław Edmund Janowski, a nome del gruppo UEN, James Hugh Allister, non iscritto, Rolf Berend, Emanuel Jardim Fernandes e Alfonso Andria.

PRESIDENZA: Miroslav OUZKÝ

Vicepresidente

Intervengono Kyriacos Triantaphyllides, Mirosław Mariusz Piotrowski, Salvatore Tatarella, Robert Kilroy-Silk, Margie Sudre, Bernadette Bourzai, Paul Verges, Ryszard Czarnecki, Jan Olbrycht, Catherine Stihler, Markus Pieper, Jamila Madeira, Ioannis Gklavakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Guido Podestà, Zita Gurmai, Lambert van Nistelrooij, Stavros Arnaoutakis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Manuel Medina Ortega, José Albino Silva Peneda, Paulo Casaca, Alexander Stubb, Richard Seeber, Francesco Musotto e Danuta Hübner.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.8 del PV del 28.09.2005 e punto 7.9 del PV del 28.09.2005.

11.   Esito dell'esame delle proposte legislative pendenti (discussione)

Comunicazione della Commissione: Esito dell'esame delle proposte legislative pendenti

Günter Verheugen (Vicepresidente della Commissione) fa la comunicazione.

Intervengono Alexander Stubb, Hannes Swoboda e Alexander Radwan per formulare quesiti ai quali risponde Günter Verheugen.

PRESIDENZA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Vicepresidente

Intervengono Elizabeth Lynne, Monica Frassoni, Françoise Grossetête, Jules Maaten, Stephen Hughes e Elisabeth Schroedter per formulare quesiti ai quali risponde a gruppi di tre Günter Verheugen.

La discussione è chiusa.

12.   Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commissione (B6-0331/2005).

Prima parte

Interrogazione 39 (Albert Jan Maat): Diffusione di malattie infettive nell'UE.

Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Albert Jan Maat.

Interrogazione 40 (Catherine Stihler): Indennizzo dei passeggeri aerei.

Jacques Barrot risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Catherine Stihler, Bill Newton Dunn e Josu Ortuondo Larrea.

Interrogazione 41 (Athanasios Pafilis): Problemi gravi di sicurezza dei voli.

Jacques Barrot risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Athanasios Pafilis, Georgios Karatzaferis e Georgios Toussas.

Seconda parte

Interrogazione 42 (Dimitrios Papadimoulis): Completamento del catasto nazionale.

Danuta Hübner (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Dimitrios Papadimoulis, Georgios Papastamkos e Georgios Karatzaferis.

Interrogazione 43 (Georgios Karatzaferis): Mancato conseguimento da parte greca dell'obiettivo di utilizzare appieno le risorse per il 2005.

Danuta Hübner risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Georgios Karatzaferis, Paul Rübig e Dimitrios Papadimoulis.

Interrogazione 44 (Ryszard Czarnecki): Fondi per gli aiuti a titolo della politica regionale.

Danuta Hübner risponde all'interrogazione.

Interviene Ryszard Czarnecki.

Danuta Hübner risponde alle domande complementari di David Martin e Justas Vincas Paleckis.

Le interrogazioni 45 e 46 riceveranno una risposta scritta.

Interrogazione 47 (Jacques Toubon): Studio sul settore dei giochi nel mercato interno.

Charlie McCreevy (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Jacques Toubon e David Martin.

Interrogazione 48 (Jelko Kacin): Difficoltà incontrate dalle società di giochi di azzardo nell'ambito della promozione delle loro attività in altri Stati membri.

Charlie McCreevy risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Jelko Kacin.

Interrogazione 49 (Mairead McGuinness): Protezione dei consumatori in materia di transazioni finanziarie transfrontaliere.

Charlie McCreevy risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Gay Mitchell (sostituto dell'autore).

Le interrogazioni da 50 a 53 riceveranno una risposta scritta.

Interrogazione 54 (Bernd Posselt): Regolamento (CEE) n. 2081/92: Protezione delle indicazioni geografiche — Cialde di Karlsbad.

Mariann Fischer Boel (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Bernd Posselt.

Interrogazione 55 (Agnes Schierhuber): Olmützer Quargel come «indicazione geografica protetta» a norma del regolamento CEE n. 2081/92.

Mariann Fischer Boel risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Agnes Schierhuber.

Interrogazione 56 (Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk): Il mercato delle bacche in Polonia.

Mariann Fischer Boel risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Interrogazione 57 (Johan Van Hecke): Riscossione di sussidi agricoli comunitari da parte di nobili latifondisti.

Mariann Fischer Boel risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Johan Van Hecke, Bart Staes e Agnes Schierhuber.

Le interrogazioni da 58 a 96 riceveranno una risposta scritta.

Il tempo delle interrogazioni riservato alla Commissione è chiuso.

Interviene Jim Higgins per chiedere se i tempi previsti per le interrogazioni a Mariann Fischer Boel sia stato utilizzato completamente, e la Presidente conferma la circostanza.

13.   Malattie reumatiche (dichiarazione scritta)

La dichiarazione scritta 41/2005 presentata dai deputati Richard Howitt, David Hammerstein Mintz, Ursula Stenzel, Adamos Adamou e Grażyna Staniszewska sulle malattie reumatiche ha ottenuto il 27.09.2005 le firme della maggioranza dei membri che compongono il Parlamento e sarà quindi, a norma dell'articolo 116, paragrafo 4, del regolamento trasmessa ai destinatari e pubblicata con indicazione dei nomi dei firmatari nella sezione «Testi approvati» della seduta del 13.10.2005(P6_TA(2005)0389).

(La seduta, sospesa alle 19.40, è ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT

Vicepresidente

14.   Sviluppo delle ferrovie comunitarie ***I — Certificazione del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni ***I — Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale ***I — Esigenze di qualità contrattuali per il trasporto ferroviario di merci ***I — (discussione)

Relazione sulla proposta di di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (COM(2004)0139 — C6-0001/2004 — 2004/0047(COD)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Georg Jarzembowski (A6-0143/2005)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni sulla rete ferroviaria della Comunità (COM(2004)0142 — C6-0002/2004 — 2004/0048(COD)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Gilles Savary (A6-0133/2005)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale (COM(2004)0143 — C6-0003/2004 — 2004/0049(COD)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Dirk Sterckx (A6-0123/2005)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indennità per inosservanza dei requisiti contrattuali di qualità nei servizi di trasporto ferroviario di merci (COM(2004)0144 — C6-0004/2004 — 2004/0050(COD)) — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Roberts Zīle (A6-0171/2005)

Interviene Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione).

Georg Jarzembowski presenta la sua relazione (A6-0143/2005) dopo aver deplorato l'iscrizione del punto nella seduta notturna.

Gilles Savary illustra la sua relazione (A6-0133/2005).

Dirk Sterckx illustra la sua relazione (A6-0123/2005).

Roberts Zīle illustra la sua relazione (A6-0171/2005).

Intervengono Elisabeth Jeggle, a nome del gruppo PPE-DE, Willi Piecyk, a nome del gruppo PSE, Paolo Costa, a nome del gruppo ALDE, Michael Cramer, a nome del gruppo Verts/ALE, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Patrick Louis, a nome del gruppo IND/DEM, Luca Romagnoli, non iscritto, Reinhard Rack, soprattutto sullo svolgimento dei lavori per sostenere le proposte supplementari di Georg Jarzembowski, Bogusław Liberadzki, Anne E. Jensen, Hélène Flautre, Erik Meijer, Gerard Batten, Armando Dionisi, Saïd El Khadraoui, Josu Ortuondo Larrea, Jaromír Kohlíček, Sylwester Chruszcz, Corien Wortmann-Kool, Inés Ayala Sender, Bogusław Sonik, Ewa Hedkvist Petersen, Péter Olajos, Jörg Leichtfried, Luís Queiró, Emanuel Jardim Fernandes, Zsolt László Becsey, Ulrich Stockmann, Małgorzata Handzlik, Marta Vincenzi, Stanisław Jałowiecki, Nikolaos Sifunakis, Etelka Barsi-Pataky e Jacques Barrot.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 7.3 del PV del 28.09.2005, punto 7.4 del PV del 28.09.2005, punto 7.5 del PV del 28.09.2005 e punto 7.6 del PV del 28.09.2005.

15.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 361.877/OJME).

16.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 23.40.

Julian Priestley

Segretario generale

Jacek Emil Saryusz-Wolski

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Lombardo, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zimmerling, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Osservatori

Ali Nedzhmi, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Bărbuleţiu Tiberiu, Becşenescu Dumitru, Buruiană Aprodu Daniela, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Duca Viorel Senior, Ganţ Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Christova Christina Velcheva, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Paparizov Atanas Atanassov, Petre Maria, Popeangă Petre, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu


ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (…, …, …)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (…, …, …)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di opere, forniture e servizi ***I

Relazione: Stefano ZAPPALÀ (A6-0270/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

2.   Accordo CE/Bulgaria su taluni aspetti dei servizi aerei *

Relazione: Paolo COSTA (A6-0258/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

3.   Accordo CE/Croazia su taluni aspetti dei servizi aerei *

Relazione: Paolo COSTA (A6-0259/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

4.   Diritti dovuti all'Agenzia europea per i medicinali *

Relazione: Karl-Heinz FLORENZ (A6-0264/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

5.   Protocollo all'accordo sulla pesca del tonno CE/Comore *

Relazione: Carmen FRAGA ESTÉVEZ (A6-0260/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

473, 54, 82

Richiesta di votazione per appello nominale

PPE-DE votazione finale

IND/DEM votazione finale

6.   Richiesta di revoca dell'immunità di Marios Matsakis

Relazione: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0268/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

7.   Conservazione dei dati trattati attraverso reti pubbliche di comunicazione a fini di perseguimento dei reati, compreso il terrorismo *

Relazione: Alexander Nuno ALVARO (A6-0174/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Il 7 giugno 2005 il Parlamento ha respinto il testo dell'iniziativa e la questione è stata rinviata alla commissione competente (articolo 52 del regolamento)

Con la votazione il Parlamento conferma la reiezione del testo dell'iniziativa.

La procedura è pertanto conclusa.

8.   Procedura di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato negli Stati membri *

Relazione: Wolfgang KREISSL-DÖRFLER (A6-0222/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di direttiva

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-11

14-17

20-35

37-44

46-55

57-98

100-109

111-122

130-131

145-147

149-156

158-163

169-174

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

18

commissione

vd/VE

+

330, 283, 12

19

commissione

vd

+

 

36

commissione

vd

+

 

157

commissione

vd

+

 

164

commissione

vd

+

 

165

commissione

vd

+

 

166

commissione

AN

+

511, 111, 20

167

commissione

AN

+

507, 103, 28

168

commissione

AN

+

505, 100, 29

articolo 6, § 1

45

commissione

VE

+

335, 290, 16

191

PPE-DE

 

 

articolo 9, § 1

181

GUE/NGL

VE

+

323, 296, 13

articolo 17, § 2

99

commissione

vs

 

 

1

+

 

2 / VE

-

303, 337, 3

180

GUE/NGL

 

 

articolo 23, § 4, dopo la lettera c)

175 =

186 =

GUE/NGL

Verts/ALE

 

-

 

110

commissione

VE

-

257, 369, 5

articolo 27

176 =

187 =

GUE/NGL

Verts/ALE

 

-

 

123-129

commissione

 

+

 

articolo 30

177 =

188 =

GUE/NGL

Verts/ALE

 

-

 

132-139

commissione

 

+

 

articolo 30 bis

140 =

189 =

commissione

Verts/ALE

 

+

 

articolo 30 ter

178 =

190 =

GUE/NGL

Verts/ALE

 

-

 

141

commissione

vd / VE

+

347, 268, 15

143

commissione

vd

+

 

144

commissione

vd

+

 

allegato B

179

GUE/NGL

 

-

 

cons. 17

183

Verts/ALE

 

-

 

cons. 18

184

Verts/ALE

 

-

 

12

commissione

 

+

 

cons. 19

185

Verts/ALE

 

-

 

13

commissione

 

+

 

votazione: proposta emendata

VE

+

308, 300, 33

Progetto di risoluzione legislativa

dopo il § 3

182

PSE

VE

+

321, 300, 15

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

305, 302, 33

L'emendamento 56 è stato annullato.

Richiesta di votazione per parti separate

PSE

em 99

prima parte: L'insieme del testo esclusi i termini «Il trattenimento non supera i sei mesi» (= paragrafo 3)

seconda parte: tali termini

Richieste di votazione per appello nominale

PSE: emm. 166, 167 e 168

PPE-DE: votazione finale

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: emm. 18, 19, 36, 141, 143, 144, 157, 164 e 165


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1.   Relazione Fraga Estevez A6-0260/2005

Risoluzione

Favorevoli: 473

ALDE: Costa, De Sarnez, Morillon, Pistelli, Prodi, Takkula

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Chruszcz, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, de Villiers, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hegyi, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Janowski, Krasts, Libicki, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Vaidere

Verts/ALE: Hammerstein Mintz

Contrari: 54

ALDE: Malmström

GUE/NGL: Meijer, Sjöstedt

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Titford, Whittaker, Wise, Wohlin

NI: Allister, Kilroy-Silk, Mote

UEN: Angelilli

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 82

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Polfer, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Krarup, Pafilis

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Sinnott, Železný

NI: Baco, Gollnisch, Helmer, Kozlík

PSE: Bullmann, Hedh, Hedkvist Petersen

UEN: Fotyga

Correzioni di voto

Favorevoli

Etelka Barsi-Pataky, Bárbara Dührkop Dührkop

Contrari

Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

2.   Relazione Kreissl-Dörfler A6-0222/2005

Emendamento 166

Favorevoli: 511

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Lienemann, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 111

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Pieper, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Zahradil, Zvěřina

PSE: Ayala Sender, Badia I Cutchet, Berlinguer, Calabuig Rull, Carnero González, Díez González, Douay, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Obiols i Germà, Pleguezuelos Aguilar, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Vaidere

Astensioni: 20

IND/DEM: Goudin, Lundgren, Wohlin

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Mote

PSE: Corbett, Gill, Honeyball, Hughes, McAvan, McCarthy, Martin David, Moraes, Skinner, Stihler, Whitehead, Wynn

UEN: Szymański

Correzioni di voto

Favorevoli

Bárbara Dührkop Dührkop

3.   Relazione Kreissl-Dörfler A6-0222/2005

Emendamento 167

Favorevoli: 507

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Lienemann, Madeira, Maňka, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 103

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Claeys, Dillen, Helmer, Mölzer, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Zahradil, Zvěřina

PSE: Ayala Sender, Badia I Cutchet, Calabuig Rull, Carnero González, Cercas, Díez González, García Pérez, Gruber, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Obiols i Germà, Pleguezuelos Aguilar, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Astensioni: 28

IND/DEM: Goudin, Lundgren

NI: Baco, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PSE: Corbett, Gill, Honeyball, Hughes, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Moraes, Skinner, Stihler, Whitehead, Wynn

Correzioni di voto

Favorevoli

Bárbara Dührkop Dührkop

4.   Relazione Kreissl-Dörfler A6-0222/2005

Emendamento 168

Favorevoli: 505

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Lienemann, Madeira, Maňka, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Paleckis, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 100

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Claeys, Dillen, Helmer, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Elles, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Zahradil, Zvěřina

PSE: Ayala Sender, Badia I Cutchet, Calabuig Rull, Carnero González, Cercas, Díez González, García Pérez, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Obiols i Germà, Pleguezuelos Aguilar, Riera Madurell, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Yañez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Astensioni: 29

IND/DEM: Goudin, Lundgren

NI: Baco, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi

PSE: Corbett, Gill, Honeyball, Hughes, Kinnock, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David, Moraes, Skinner, Stihler, Whitehead, Wynn

Correzioni di voto

Favorevoli

Bárbara Dührkop Dührkop

5.   Relazione Kreissl-Dörfler A6-0222/2005

Risoluzione

Favorevoli: 305

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bonino, Bourlanges, Bowles, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Brie, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Ransdorf, Strož, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Rutowicz

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 302

ALDE: Birutis, Budreikaitė, Degutis, Deprez

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, de Villiers, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zimmerling, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 33

GUE/NGL: Adamou, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Krarup, Liotard, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Bonde, Goudin, Lundgren, Wohlin

NI: Baco, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Esteves, Gaubert

PSE: Attard-Montalto, Grech, Mann Erika, Muscat

Correzioni di voto

Astensioni

Patrick Gaubert


TESTI APPROVATI

 

P6_TA(2005)0342

Appalti pubblici ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rettifica la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (COM(2005)0214 — C6-0155/2005 — 2005/0100(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0214) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0155/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0270/2005),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2005)0343

Accordo CE/Bulgaria su taluni aspetti dei servizi aerei *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2005)0158 — C6-0177/2005 — 2005/0060(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2005)0158) (1),

visti gli articoli 80, paragrafo 2 e 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0177/2005),

visti gli articoli 51 e 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0258/2005),

1.

approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Bulgaria.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2005)0344

Accordo CE/Croazia su taluni aspetti dei servizi aerei *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2005)0159 — C6-0173/2005 — 2005/0059(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2005)0159) (1),

visti gli articoli 80, paragrafo 2, e 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0173/2005),

visti gli articoli 51 e 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0259/2005),

1.

approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Croazia.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2005)0345

Diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali (COM(2005)0106 — C6-0137/2005 — 2005/0023(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0106) (1),

visto l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995 (2), a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0137/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per i bilanci (A6-0264/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(4 bis)

Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, i medicinali, le cui sostanze attive sono d'impiego medico ben consolidato nella Comunità da almeno dieci anni, dovrebbero beneficiare di un diritto annuale ridotto.

Un diritto ridotto di 90 000euro viene riscosso per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 10 quater della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso copre una sola concentrazione associata ad una forma farmaceutica e una presentazione.

Un diritto ridotto di 90 000euro viene riscosso per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, e degli articoli 10 bis e 10 quater della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso copre una sola concentrazione associata ad una forma farmaceutica e una presentazione. In casi eccezionali, quando si possa dimostrare che la valutazione di una domanda di autorizzazione di immissione in commercio ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2001/83/CE comporta un carico di lavoro considerevole, può essere fissato un diritto massimo di 232 000 euro conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 del presente regolamento.

Un diritto per servizi scientifici è riscosso quando viene presentata una domanda di consulenza scientifica o di parere di un Comitato scientifico non previsti dagli articoli da 3 a 7 o dall'articolo 8, paragrafo 1. Ne fanno parte le valutazioni dei medicinali tradizionali a base di piante, i pareri sui medicinali per uso compassionevole, le consultazioni sulle sostanze coadiuvanti — compresi i derivati del sangue — incorporate nei dispositivi medici e le valutazioni dei master file del sangue e dei master file dell'antigene del vaccino.

Un diritto per servizi scientifici è riscosso quando viene presentata una domanda di consulenza scientifica o di parere di un Comitato scientifico non previsti dagli articoli da 3 a 7 o dall'articolo 8, paragrafo 1. Ne fanno parte i pareri sui medicinali per uso compassionevole, le consultazioni sulle sostanze coadiuvanti – compresi i derivati del sangue – incorporate nei dispositivi medici e le valutazioni dei master file del sangue e dei master file dell'antigene del vaccino.

Per i medicinali per uso umano viene riscosso un diritto di 232 000.

Per i medicinali per uso umano viene riscosso un diritto massimo di 232 000 euro.

Per i medicinali veterinari viene riscosso un diritto di 116 000.

Per i medicinali veterinari viene riscosso un diritto massimo di 116 000 euro.

Per la valutazione dei medicinali tradizionali a base di piante viene riscosso un diritto massimo di 25 000 euro.

Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano ai pareri scientifici di valutazione dei medicinali per uso umano destinati a essere immessi esclusivamente sui mercati al di fuori della Comunità, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 726/2004.

Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano ai pareri scientifici di valutazione dei medicinali per uso umano destinati a essere immessi esclusivamente sui mercati al di fuori della Comunità, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 726/2004.

Per alcuni pareri o servizi scientifici inerenti a medicinali per uso umano viene riscosso un diritto ridotto compreso tra i 2 500 e i 200 000.

Per alcuni pareri o servizi scientifici inerenti a medicinali per uso umano viene riscosso un diritto ridotto compreso tra i 2 500 euro e i 200 000 euro.

Per alcuni pareri o servizi scientifici inerenti a medicinali veterinari viene riscosso un diritto ridotto compreso tra i 2 500 e i 100 000.

Per alcuni pareri o servizi scientifici inerenti a medicinali veterinari viene riscosso un diritto ridotto compreso tra i 2 500 euro e i 100 000 euro.

Per alcuni pareri o servizi scientifici inerenti a medicinali tradizionali a base di piante viene riscosso un diritto ridotto compreso tra i 2 500 e i 25 000 euro.

L'elenco dei pareri o servizi scientifici di cui al quinto e sesto comma viene compilato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2.

L'elenco dei pareri o servizi scientifici di cui al sesto , settimo e ottavo comma viene compilato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/2003 della Commissione (GU L 73 del 19.3.2003, pag. 6).

P6_TA(2005)0346

Protocollo all'accordo sulla pesca del tonno CE/Repubblica federale islamica delle Comore *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 (COM(2005)0187 — C6-0154/2005 — 2005/0092(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2005)0187) (1),

visti l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0154/2005),

visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo (A6-0260/2005),

1.

approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Unione delle Comore.

viste le conclusioni del Consiglio del 19 luglio 2004 sugli accordi di partenariato di pesca,

(2 bis)

È importante migliorare le informazioni fornite al Parlamento europeo. A tal fine la Commissione dovrebbe elaborare una relazione annuale sull'applicazione dell'accordo.

Articolo 3 bis

Nel corso dell'ultimo anno di validità del protocollo e prima della conclusione di altri accordi di rinnovo di quest'ultimo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'accordo.

Articolo 3 ter

Sulla base della relazione di cui all'articolo 3 bis e previa consultazione del Parlamento europeo il Consiglio conferisce, se del caso, alla Commissione, un mandato di negoziato allo scopo di adottare un nuovo protocollo.

Articolo 3 quater

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una copia del programma settoriale pluriennale e delle sue modalità di applicazione che saranno fornite dalle autorità delle Comore a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del protocollo.

Articolo 3 quinquies

Nell'ambito dello svolgimento della prima riunione della commissione mista prevista all'articolo 7, paragrafo 1 dell'accordo, la Commissione informa le autorità delle Comore in merito alla partecipazione di rappresentanti degli armatori alle successive riunioni della commissione mista.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2005)0347

Immunità di Marios Matsakis

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Marios Matsakis (2004/2194(IMM))

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Marios Matsakis, trasmessa dal Procuratore generale della Repubblica di Cipro in data 20 settembre 2004, e comunicata in seduta plenaria il 13 ottobre 2004,

vista la lettera dell'on. Marios Matsakis, comunicata nella seduta plenaria del 14 ottobre 2004, in cui egli contesta la competenza del Procuratore generale della Repubblica di Cipro a presentare tale richiesta di revoca della sua immunità,

viste le due lettere, rispettivamente in data 13 ottobre 2004 e 10 febbraio 2005, del Rappresentante permanente della Repubblica di Cipro al Presidente del Parlamento europeo, in cui si conferma la competenza del Procuratore generale della Repubblica di Cipro a presentare una richiesta di revoca dell'immunità di un deputato cipriota al Parlamento europeo,

vista la lettera in data 16 giugno 2005 del Presidente della Corte suprema della Repubblica di Cipro,

avendo ascoltato l'on. Marios Matsakis, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 (1),

visti gli articoli 83 e 113 della Costituzione della Repubblica di Cipro,

visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7, in particolare il paragrafo 4, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0268/2005),

1.

prende atto del fatto che, a norma degli articoli 83 e 113 della Costituzione della Repubblica di Cipro, il Procuratore generale della Repubblica di Cipro è l'autorità competente a presentare una richiesta di revoca dell'immunità di un deputato,

2.

decide di revocare l'immunità dell'on. Marios Matsakis a condizione che tale revoca riguardi esclusivamente le indagini giudiziarie in corso e che, finché non si abbia passato in giudicato la sentenza, l'on. Marios Matsakis sia immune da qualsiasi forma di detenzione, di rinvio o di qualsiasi misura che possa impedirgli di espletare le funzioni proprie del suo mandato di deputato al Parlamento europeo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al Procuratore generale della Repubblica di Cipro.


(1)  Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, e causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391.

P6_TA(2005)0348

Conservazione dei dati a fini di perseguimento della criminalità e dei reati, compreso il terrorismo *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa della Repubblica francese, dell'Irlanda, del Regno di Svezia e del Regno Unito finalizzata all'adozione, da parte del Consiglio, di una decisione quadro sulla conservazione dei dati trattati e memorizzati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o dei dati sulle reti pubbliche di comunicazione a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento della criminalità e dei reati, compreso il terrorismo (8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista l'iniziativa della Repubblica francese, dell'Irlanda, del Regno di Svezia e del Regno Unito (8958/2004) (1),

visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0198/2004),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 93, 51 e 35 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0174/2005),

1.

respinge l'iniziativa della Repubblica francese, dell'Irlanda, del Regno di Svezia e del Regno Unito,

2.

invita la Repubblica francese, l'Irlanda, il Regno di Svezia e il Regno Unito a ritirare l'iniziativa;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi della Repubblica francese, dell'Irlanda, del Regno di Svezia e del Regno Unito.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2005)0349

Procedure di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta modificata di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (14203/2004 — C6-0200/2004 — 2000/0238(CNS))

(Procedura di consultazione — nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (14203/2004) (1),

vista la proposta modificata della Commissione al Consiglio (COM(2002)0326) (2),

vista la sua posizione del 20 settembre 2001 (3),

visto l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera d) del trattato CE,

nuovamente consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67 del trattato CE (C6-0200/2004),

visti l'articolo 51, l'articolo 41, paragrafo 4, e l'articolo 55, paragrafo 3, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione giuridica (A6-0222/2005),

1.

approva la proposta del Consiglio quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare la sua proposta di conseguenza, a norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

si riserva il diritto di adire la Corte di giustizia ai fini di una verifica della legalità della proposta e della sua compatibilità con i diritti fondamentali;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1 bis)

Ogni Stato membro dovrebbe disporre di un quadro giuridico nazionale esaustivo in materia d'asilo, che rispetti quanto meno la protezione di base prevista dal diritto internazionale in tale ambito.

(2)

Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, («convenzione di Ginevra») affermando in questo modo il principio di non refoulement (non respingimento) e garantendo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione .

(2)

Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, («convenzione di Ginevra») affermando in questo modo il principio di non refoulement (non respingimento) e garantendo che nessuno sia respinto verso paesi o territori in cui la sua vita o la sua libertà possano essere minacciate.

(3 bis)

Il Consiglio europeo, nella riunione tenutasi il 4 e 5 novembre 2004 a L'Aja, ha confermato l'approccio adottato a Tampere e ha convenuto l'instaurazione, entro il 2010, di una procedura comune in materia di asilo e di uno status uniforme per coloro ai quali è riconosciuto il diritto d'asilo o di protezione sussidiaria.

(5)

Obiettivo principale della presente direttiva è stabilire un quadro minimo nella Comunità europea sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.

(5)

Obiettivo principale della presente direttiva è stabilire un quadro minimo nella Comunità europea sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato onde garantire che, conformemente alle norme internazionali, in particolare alla convenzione di Ginevra e alle conclusioni di Tampere in materia di asilo, nessuno Stato membro espella o respinga in alcun modo un richiedente asilo verso le frontiere di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, del suo sesso, della sua religione, della sua nazionalità, della sua lingua, del suo orientamento sessuale, della sua appartenenza a una determinata categoria sociale o a una minoranza o delle sue opinioni politiche.

(8)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(8)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea , in quanto principi generali del diritto comunitario, e in tutti gli obblighi internazionali vigenti, in particolare la convenzione di Ginevra .

(9)

Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano le discriminazioni .

(9)

Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano ogni forma di discriminazione .

(11)

È nell'interesse sia degli Stati membri, sia dei richiedenti asilo decidere quanto prima possibile in merito alle domande di asilo. L'organizzazione dell'esame delle domande di asilo è lasciata alla discrezione degli Stati membri, di modo che possano scegliere, in base alle esigenze nazionali, di esaminare in via prioritaria talune domande, o accelerarne l'esame, conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva.

(11)

È nell'interesse sia degli Stati membri, sia dei richiedenti asilo decidere quanto prima possibile in merito alle domande di asilo , per cui sono necessarie procedure rapide ed efficaci, di durata non superiore ai 6 mesi . L'organizzazione dell'esame delle domande di asilo è lasciata alla discrezione degli Stati membri, di modo che possano scegliere, in base alle esigenze nazionali, di esaminare in via prioritaria talune domande, o accelerarne l'esame, conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva.

(13)

Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra, è opportuno che, fatte salve determinate eccezioni , ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione e sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre è opportuno che la procedura di esame di una domanda di asilo contempli di norma per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) o con altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR il diritto a un'appropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che è ragionevole supporre possa capire .

(13)

Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione e garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre è opportuno che la procedura di esame di una domanda di asilo contempli per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) o con altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR, il diritto a un'appropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che egli capisce .

(La soppressione dell'espressione «che è ragionevole supporre possa capire» si applica all'intero testo in esame)

(14)

È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati a motivo della loro vulnerabilità. Pertanto l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri.

(14)

È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per i fanciulli non accompagnati a motivo della loro vulnerabilità. Pertanto l'interesse superiore del fanciullo dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nel corso dell'intera procedura di asilo, in conformità con l'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC) .

(Il presente emendamento si applica all'intero testo in esame)

(16)

Molte domande di asilo sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di mantenere le procedure vigenti adeguate alla situazione particolare di detti richiedenti alla frontiera. Si dovrebbero stabilire norme comuni sulle eventuali deroghe fatte in tali condizioni alle garanzie di cui beneficiano di norma i richiedenti . Le procedure di frontiera dovrebbero applicarsi principalmente ai richiedenti che non soddisfano le condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri.

(16)

Molte domande di asilo sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di mantenere le procedure vigenti adeguate alla situazione particolare di detti richiedenti alla frontiera. Le procedure di frontiera dovrebbero applicarsi principalmente ai richiedenti che non soddisfano le condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri.

(17 bis)

In considerazione dell'esistenza del traffico di esseri umani, e tenendo conto dell'interesse superiore del richiedente asilo, questi non deve essere discriminato in alcun modo rispetto alla sua domanda per il fatto di essere entrato in tal modo nel territorio di uno Stato membro.

(18)

Visto il grado di armonizzazione raggiunto in relazione all'attribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri.

(18)

Visto il grado di armonizzazione raggiunto in relazione all'attribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri , garantendo altresì una valutazione e un'applicazione corrette ed efficaci .

(19)

Se il Consiglio ha accertato che uno specifico paese di origine soddisfa i suddetti criteri e pertanto lo ha inserito nell'elenco comune minimo di paesi terzi di origine sicuri da adottare ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad esaminare le domande dei cittadini di detto paese o degli apolidi già residenti abitualmente in detto paese, in base alla presunzione suscettibile di opposizione della sicurezza dello stesso. Alla luce dell'importanza politica della designazione dei paesi di origine sicuri, soprattutto in vista delle implicazioni di una valutazione della situazione dei diritti dell'uomo di un paese di origine e delle relative implicazioni per le politiche dell'Unione europea nel settore delle relazioni esterne, il Consiglio dovrebbe prendere le decisioni relative alla fissazione o alla modifica dell'elenco previa consultazione del Parlamento europeo.

(19)

Se il Consiglio ha accertato che uno specifico paese di origine soddisfa i suddetti criteri e pertanto lo ha inserito nell'elenco comune di paesi terzi di origine sicuri da adottare ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri possono esaminare le domande dei cittadini di detto paese o degli apolidi già residenti abitualmente in detto paese in base alla presunzione suscettibile di opposizione della sicurezza dello stesso. Alla luce dell'importanza politica della designazione dei paesi di origine sicuri, soprattutto in vista delle implicazioni di una valutazione della situazione dei diritti dell'uomo in un paese di origine e delle relative conseguenze per le politiche dell'Unione europea nel settore delle relazioni esterne, il Consiglio dovrebbe prendere le decisioni relative alla fissazione o alla modifica dell'elenco in codecisione con il Parlamento europeo.

(20)

La Bulgaria e la Romania, grazie al loro status di paesi candidati all'adesione all'Unione europea e ai progressi compiuti in vista dell'adesione, dovrebbero essere considerati paesi di origine sicuri ai sensi della presente direttiva fino alla data di adesione all'Unione europea.

soppresso

(21)

La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono fondati motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

(21)

La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese , incluso il rispetto delle norme di diritto internazionale relative ai diritti dell'uomo, alle libertà fondamentali e alla protezione dei rifugiati, ed esaminare se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono fondati motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva. 2004/83/CE del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può ragionevolmente presumere che un altro paese proceda all'esame o fornisca sufficiente protezione. In particolare gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.

(22)

Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, salvo se è stabilito che un altro paese ha la competenza di procedere all'esame e la possibilità di fornire una protezione efficace, equivalente e adeguata a norma del regolamento (CE) n. 343/2003, del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo  (4). In particolare gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso una protezione efficace e il richiedente sarà riammesso in detto paese.

(Il presente emendamento si applica all'intero testo in esame)

(23)

Gli Stati membri non dovrebbero neppure essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se si può ragionevolmente prevedere che il richiedente, per un legame con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi quali paesi sicuri.

soppresso

(24)

Inoltre, per determinati paesi terzi europei che rispettano norme particolarmente elevate in materia di diritti dell'uomo e di protezione dei rifugiati, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non procedere all'esame o all'esame completo delle domande di asilo dei richiedenti che entrano nel loro territorio in provenienza da detti paesi terzi europei. Viste le potenziali conseguenze derivanti per il richiedente da un esame limitato od omesso, l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro dovrebbe essere limitata ai casi di paesi terzi di cui il Consiglio abbia accertato che rispettano le norme elevate di sicurezza stabilite nella presente direttiva. Al riguardo il Consiglio dovrebbe deliberare previa consultazione del Parlamento europeo.

soppresso

(25)

Discende dalla natura delle norme comuni relative ad entrambi i concetti di paese terzo sicuro definiti nella presente direttiva che l'effetto pratico di tali concetti dipende dal fatto che il paese terzo in questione conceda al richiedente interessato l'ingresso nel suo territorio.

(25)

Discende dalla natura delle norme comuni relative al concetto di paese terzo sicuro definito nella presente direttiva che l'effetto pratico di tale concetto dipende dal fatto che il paese terzo in questione conceda al richiedente interessato l'ingresso nel suo territorio.

(26)

Riguardo alla revoca dello status di rifugiato, gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari di tale status siano debitamente informati dell'eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status. A dette garanzie si può tuttavia derogare quando i motivi della cessazione dello status di rifugiato non sono connessi ad un mutamento delle condizioni su cui si fondava il riconoscimento .

(26)

Riguardo alla revoca dello status di rifugiato, gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari di tale status siano debitamente informati dell'eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status.

(27)

È un principio fondamentale del diritto comunitario che le decisioni relative a una domanda di asilo e alla revoca dello status di rifugiato debbano essere soggette ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice ai sensi dell'articolo 234 del trattato che istituisce la Comunità europea. L'effettività del rimedio, anche per quanto concerne l'esame degli elementi pertinenti, dipende dal sistema amministrativo e giudiziario di ciascuno Stato membro considerato nel suo complesso.

(27)

È un principio fondamentale del diritto comunitario che le decisioni relative a una domanda di asilo e alla revoca dello status di rifugiato debbano essere soggette ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice ai sensi dell'articolo 234 del trattato che istituisce la Comunità europea. Le decisioni sulle domande d'asilo dovrebbero essere passibili di ricorso, consistente in un esame da parte del giudice sugli elementi di fatto e di diritto. In attesa dell'esito del ricorso, il richiedente dovrebbe avere il diritto di non essere espulso finché il giudice non si sia pronunciato sul suo diritto di rimanere.

(28)

Conformemente all'articolo 64 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la presente direttiva non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

soppresso

(29 bis)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5) dovrebbe applicarsi ai dati personali trattati in applicazione della presente direttiva. La direttiva 95/46/CE dovrebbe applicarsi inoltre alla trasmissione di dati dagli Stati membri all'UNHCR nell'esercizio delle sue funzioni a norma della convenzione di Ginevra. Tale trasmissione è subordinata al livello di protezione dei dati personali ritenuto adeguato in seno all'UNHCR.

(29 ter)

È opportuno che gli Stati membri prevedano un sistema di sanzioni contro la violazione delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.

Obiettivo della presente direttiva è stabilire norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Obiettivo della presente direttiva è stabilire norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato , in conformità con la convenzione di Ginevra e con la direttiva 2004/83/CE .

Articolo 1 bis

Rispetto di obblighi internazionali e diritti fondamentali

La presente direttiva rispetta tutti gli obblighi internazionali vigenti degli Stati membri, nonché quelli sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente all'articolo 18, in quanto principi generali del diritto comunitario.

e)

«autorità accertante»: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente a esaminare le domande di asilo e a prendere una decisione di primo grado al riguardo, fatto salvo l'allegato I;

e)

«autorità accertante»: qualsiasi organo giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente a esaminare le domande di asilo e a prendere una decisione di primo grado al riguardo, fatto salvo l'allegato I;

g)

«status di rifugiato»: il riconoscimento di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato da parte di uno Stato membro;

g)

«status di rifugiato»: il riconoscimento di tale status concesso al richiedente da parte di uno Stato membro;

h)

« minore non accompagnato»: una persona d'età inferiore ai diciotto anni che arrivi nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnata da un adulto che ne sia responsabile per la legge o in base agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidata a tale adulto, ivi compreso il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

h)

« fanciullo non accompagnato» o «fanciullo separato» : una persona d'età inferiore ai diciotto anni che arrivi nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnata da un adulto che ne sia responsabile per la legge o in base agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidata a tale adulto, ivi compreso il fanciullo che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri; l'espressione «fanciullo non accompagnato» si riferisce a un minore che è stato separato da ambedue i genitori e da altri parenti o dal tutore legale o abituale; l'espressione «fanciullo separato» si riferisce a un minore accompagnato da un adulto che non è disposto ad assumersi la responsabilità della sua cura nel lungo periodo o che non è in grado di farlo.

1 bis.     La presente direttiva è recepita nel diritto nazionale e applicata nel debito rispetto dei diritti umani fondamentali e dei principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come principi generali del diritto comunitario. Sono altresì rispettati il diritto internazionale e le convenzioni delle Nazioni Unite.

1 ter.     La presente direttiva è recepita nel diritto nazionale e applicata nel dovuto rispetto di tutti gli obblighi internazionali vigenti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, in particolare della Convenzione di Ginevra e degli accordi di partenariato e cooperazione conclusi con paesi terzi.

1 quater.     La presente direttiva si applica senza discriminazioni di sorta, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del trattato e alle convenzioni internazionali relative ai diritti dell'uomo e alla protezione dei rifugiati.

1.   Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un'autorità che sarà competente per l'esame adeguato delle domande ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, in particolare dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8.

1.   Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un'autorità che sarà competente per l'esame adeguato delle domande ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, in particolare dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8 e dell'articolo 10, paragrafo 1 .

b)

decidere in merito alla domanda alla luce delle disposizioni nazionali in materia di sicurezza, purché sia consultata un'autorità accertante prima di decidere se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio;

b)

decidere in merito alla domanda alla luce delle disposizioni nazionali in materia di sicurezza, sempre nel rispetto delle convenzioni internazionali, della Carta dei diritti fondamentali e delle libertà personali , purché sia consultata un'autorità accertante prima di decidere se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio;

e)

rifiutare il permesso di ingresso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 35, paragrafi da 2 a 5 , secondo le condizioni di cui a detti paragrafi e come da essi stabilito;

e)

rifiutare il permesso di ingresso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 35, secondo le condizioni di cui a detto articolo e come da esso stabilito;

f)

stabilire che un richiedente asilo sta tentando di entrare o è entrato nello Stato membro da un paese terzo sicuro ai sensi dell'articolo 35 bis, secondo le condizioni di cui a detto articolo e come da esso stabilito.

soppresso

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, ove siano designate autorità ai sensi del paragrafo 2, il relativo personale disponga delle conoscenze adeguate o riceva una formazione adeguata per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell'applicazione della presente direttiva.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, ove siano designate autorità ai sensi del paragrafo 2, il relativo personale disponga delle conoscenze e della formazione adeguate per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 4 bis

Protezione da espulsione o respingimento

Nessuno Stato membro espelle o respinge un richiedente asilo verso territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua lingua, del suo orientamento sessuale, della sua appartenenza a una determinata categoria sociale o minoranza o delle sue opinioni politiche, ovvero in cui egli sarebbe esposto a un rischio reale di tortura o di trattamenti inumani o degradanti.

1.   Gli Stati membri possono esigere che le domande di asilo siano introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato.

1.   Gli Stati membri possono esigere che le domande di asilo siano introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato. Gli Stati membri prevedono la possibilità che, in determinate circostanze, un rappresentante legale introduca la domanda per conto dell'interessato .

3bis.     Le domande presentate da fanciulli non accompagnati e da persone in situazione di particolare vulnerabilità sono oggetto di esame e decisione prioritari, nel rispetto dei pertinenti requisiti formali e materiali. È accordata priorità anche all'esame e alla decisione in merito a domande manifestamente fondate.

3 ter.     Nei casi in cui adulti a carico acconsentano a che la domanda sia presentata per loro conto, per tutta la durata della procedura di asilo si applica il principio dell'interesse superiore del fanciullo, conformemente all'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo.

4.   Gli Stati membri possono determinare, nella legislazione nazionale:

4.    A condizione che agiscano in conformità dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, gli Stati membri possono determinare nella legislazione nazionale:

c)

i casi in cui si ritiene che la presentazione di una domanda d'asilo costituisca anche la presentazione di una domanda d'asilo per eventuali minori celibi o nubili.

soppresso

5 bis.     Gli Stati membri provvedono affinché chi intende presentare domanda d'asilo riceva tempestivamente, nella propria lingua, informazioni esaustive sulla procedura da seguire e sui propri diritti e obblighi.

1.   I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro , ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado stabilite al Capo III . Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

1.   I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro nel quale è stata introdotta o è all'esame la domanda d'asilo fintantoché non sia stata presa una decisione definitiva e la procedura di ricorso non si sia conclusa . Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

1 bis.     Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al paragrafo 1 solo qualora sia stato stabilito il carattere manifestamente infondato o chiaramente illegale della domanda. In tali casi il giudice o un'altra autorità indipendente procede al riesame della domanda e conferma il diniego dell'effetto sospensivo sulla base di una verifica dei fatti e delle probabilità di esito positivo del ricorso.

1.   Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, lettera i), gli Stati membri provvedono affinché le domande d'asilo non siano respinte né escluse dall'esame per il semplice fatto di non essere state presentate tempestivamente.

1.   Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, lettera i), gli Stati membri provvedono affinché le domande d'asilo non siano respinte né escluse dall'esame per il fatto di non essere state presentate tempestivamente.

a)

che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale;

a)

che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale , in conformità con la presente direttiva e con la normativa internazionale sui diritti dell'uomo e i rifugiati ;

b)

che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali le informazioni fornite dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, nei paesi per cui questi hanno transitato, e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito;

b)

che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali le informazioni fornite dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e da altre organizzazioni della società civile che operano nei paesi d'origine dei richiedenti , circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo sotto il profilo civile, giuridico e politico, e soprattutto circa il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito;

c)

che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.

c)

che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati e abbia ricevuto una formazione e istruzioni in materia .

4.   Gli Stati membri possono prevedere norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell'esame delle domande.

4.   Gli Stati membri devono prevedere norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell'esame delle domande.

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di asilo siano comunicate per iscritto.

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le decisioni sulle domande di asilo siano comunicate per iscritto, in una lingua che il richiedente capisce .

Gli Stati membri non sono tenuti a motivare il rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato nella decisione con la quale al richiedente è riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi dello status di rifugiato ai sensi della direttiva 4/83/CE del Consiglio. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché le motivazioni del rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato siano esposte nel fascicolo del richiedente e il richiedente abbia accesso, su richiesta, al suo fascicolo.

Gli Stati membri non sono tenuti a motivare il rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato nella decisione con la quale al richiedente è riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi dello status di rifugiato ai sensi della direttiva 4/83/CE del Consiglio. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché le motivazioni del rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato siano esposte nel fascicolo del richiedente e il richiedente o il suo avvocato o rappresentante legale abbia accesso, su richiesta, al suo fascicolo.

Inoltre, nel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri non sono tenuti a informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione , qualora egli ne sia stato informato in precedenza per iscritto o per via elettronica, secondo i mezzi cui abbia accesso .

Inoltre, nel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri sono tenuti a informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione.

b)

il richiedente asilo deve disporre, laddove necessario, dei servizi di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri reputano necessario mettere a disposizione questi servizi almeno quando l'autorità accertante convoca il richiedente a un colloquio personale ai sensi degli articoli 10 e 11 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in loro mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, i servizi di interpretazione sono retribuiti con fondi pubblici;

b)

il richiedente asilo deve disporre, laddove necessario, dei servizi di un interprete qualificato e imparziale per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri garantiscono questo servizio durante tutti i colloqui personali, le udienze di ricorso e altre comunicazioni verbali con le autorità competenti, in particolare nelle circostanze di cui agli articoli 10 e 11 e quando una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza. In questi e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, i servizi di interpretazione sono retribuiti con fondi pubblici;

c)

non deve essere negata al richiedente asilo la possibilità di comunicare con l'UNHCR o con altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR nel territorio dello Stato membro conformemente a un accordo con quello Stato membro ;

c)

al richiedente asilo deve essere data l'effettiva possibilità di comunicare con l'UNHCR o con altre organizzazioni che operino con i richiedenti asilo, per conto dell'UNHCR o in modo autonomo, nel territorio dello Stato membro;

d)

la decisione dell'autorità accertante relativa alla domanda di asilo deve essere comunicata al richiedente asilo con anticipo ragionevole . Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione a quell'avvocato o consulente anziché al richiedente asilo;

d)

la decisione dell'autorità accertante relativa alla domanda di asilo deve essere comunicata al richiedente asilo entro un termine massimo di sei mesi . Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione a quell'avvocato o consulente anziché al richiedente asilo;

1.   Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti asilo l'obbligo di cooperare con le autorità competenti per quanto detto obbligo sia necessario ai fini del trattamento della domanda.

1.   Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti asilo l'obbligo di cooperare con le autorità competenti per quanto detto obbligo sia necessario ai fini del trattamento della domanda. Tuttavia, in nessun caso è consentito utilizzare missioni consolari o diplomatiche — che rappresentano le autorità dei paesi terzi di cui i richiedenti asilo dichiarano di essere, o di cui risultano essere, cittadini — al fine di verificare la cittadinanza dei richiedenti stessi.

d)

le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali;

d)

le autorità competenti possano accertare la non pericolosità del richiedente e controllare i suoi effetti personali;

1.   Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente asilo di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di asilo con una persona competente , ai sensi della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio.

1.   Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente asilo di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di asilo con una persona professionalmente idonea e qualificata a svolgere tale colloquio, ai sensi della legislazione nazionale e internazionale sulle procedure relative al diritto d'asilo e dei rifugiati, se necessario alla presenza di un interprete e dell'avvocato o rappresentante legale del richiedente asilo . In presenza di fanciulli o nel caso di persone con limitazioni fisiche o mentali e di donne in gravidanza o vittime di violenza sessuale, è opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali e, se necessario, l'impiego di figure professionali specifiche.

Gli Stati membri possono inoltre accordare la facoltà di sostenere un colloquio personale a ciascuno degli adulti a carico di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Le persone a carico di cui all'articolo 5, paragrafo 3 hanno parimenti diritto a un colloquio personale .

Gli Stati membri possono stabilire nel diritto interno i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio personale.

Gli Stati membri possono stabilire nel diritto interno i casi in cui a un fanciullo è data facoltà di sostenere un colloquio personale , tenuto conto del suo livello di maturità e di eventuali traumi psicologici da lui subiti. Chi conduce il colloquio tiene presente che, data l'età, il fanciullo può avere una conoscenza limitata della situazione nel suo paese d'origine .

a bis)

l'autorità competente non è in grado di condurre il colloquio in quanto il richiedente, senza validi motivi, non ha risposto all'invito a presentarsi;

a ter)

l'interessato è affetto da disturbi mentali o emotivi che impediscono il normale esame del suo caso;

b)

l'autorità competente ha già avuto un incontro con il richiedente al fine di assisterlo nella compilazione della domanda e nella trasmissione delle informazioni essenziali attinenti alla stessa, ai termini dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 4/83/CE del Consiglio; oppure

soppressa

c)

l'autorità accertante, in base a un esame completo delle informazioni fornite dal richiedente, reputa la domanda infondata nei casi in cui si applicano le circostanze di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettere a), c), g), h) e j).

soppressa

3.     Si può parimenti soprassedere al colloquio personale quando non sia ragionevolmente fattibile, in particolare quando l'autorità competente reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, gli Stati membri possono esigere il certificato di un medico o di uno psicologo.

soppresso

Quando lo Stato membro non prevede la possibilità di un colloquio personale ai sensi del presente paragrafo oppure, ove applicabile, con la persona a carico, devono essere compiuti ragionevoli sforzi al fine di consentire al richiedente o alla persona a carico di produrre ulteriori informazioni.

3 bis.     Al fine di garantire l'equità del procedimento, gli Stati membri assicurano che sia riservata un'attenzione particolare al richiedente che non può sostenere o portare a termine il colloquio personale a causa del suo stato di salute fisico e/o psicologico, della sua disabilità fisica o mentale o di particolari disturbi emotivi .

4.   La mancanza di un colloquio personale ai sensi del presente articolo non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di asilo.

4.   La mancanza di un colloquio personale ai sensi del presente articolo non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di asilo se detta mancanza è dovuta a motivi connessi con il paragrafo 2, lettere a bis) e a ter), e il paragrafo 3 bis del presente articolo, nonchè con gli articoli 20, paragrafo 1, e 23, paragrafo 4, lettere a), c), h) e j).

5.   La mancanza di colloquio personale ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c) e del paragrafo 3, non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante.

5.   La mancanza di colloquio personale non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante. In tali circostanze, ogni persona deve avere la possibilità di essere rappresentata - da un tutore o da un rappresentante legale se si tratta di un fanciullo o, a seconda dei casi, da un consulente legale o un avvocato.

6.   A prescindere dall'articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri, all'atto di decidere riguardo a una domanda di asilo, possono tener conto del fatto che il richiedente non si sia presentato al colloquio personale, a meno che non avesse validi motivi per farlo.

6.   A prescindere dall'articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri, all'atto di decidere riguardo a una domanda di asilo, possono tener conto del fatto che il richiedente non si sia presentato al colloquio personale, a meno che non avesse validi motivi per farlo o che il colloquio non abbia avuto luogo o abbia dovuto essere interrotto a causa dello stato psicologico e/o fisico del richiedente .

a)

provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza sufficiente per tener tengono conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente , per quanto ciò sia possibile , e

a)

provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio e l'interprete abbiano ricevuto un'opportuna formazione e dispongano della competenza professionale adeguata e della capacità di effettuare una valutazione equa e corretta del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente e

b)

selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente asilo se esiste un'altra lingua che è ragionevole supporre possa capire e nella quale è in grado di comunicare.

b)

selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente asilo se esiste un'altra lingua che egli è in grado di capire e nella quale è in grado di comunicare.

4.   Gli Stati membri possono prevedere norme relative alla presenza di terzi durante il colloquio personale.

4.   Gli Stati membri prevedono norme relative alla presenza di terzi durante il colloquio personale , a condizione che esse siano conformi agli standard internazionali .

1.   Gli Stati membri dispongono che sia steso il verbale di ogni singolo colloquio personale, in cui figurino almeno le informazioni più importanti in merito alla domanda, presentata dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 4/83/CE del Consiglio.

1.   Gli Stati membri dispongono che sia steso un verbale di ogni singolo colloquio personale in cui figurano le informazioni in merito alla domanda presentata dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 4/83/CE del Consiglio.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso tempestivo al verbale del colloquio personale. Se l'accesso è autorizzato solo dopo la decisione dell'autorità accertante, gli Stati membri provvedono affinché l'accesso sia possibile non appena necessario per consentire la preparazione e la presentazione del ricorso in tempo utile.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso tempestivo al verbale del colloquio personale in una lingua loro comprensibile o in altra forma ritenuta adeguata . Se l'accesso è autorizzato solo dopo la decisione dell'autorità accertante, gli Stati membri provvedono affinché esso sia possibile non appena necessario per consentire la preparazione e la presentazione del ricorso in tempo utile.

3.   Gli Stati membri possono chiedere che il richiedente approvi il contenuto del verbale del colloquio personale.

3.   Gli Stati membri devono far verificare dal richiedente il contenuto del verbale del colloquio personale onde evitare malintesi o contraddizioni o l'invalidazione della domanda ad una data successiva .

Se un richiedente asilo rifiuta di approvare il contenuto del verbale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel fascicolo del richiedente.

Se un richiedente asilo rifiuta di verificare il contenuto del verbale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel fascicolo del richiedente.

Il rifiuto da parte del richiedente di approvare il contenuto del verbale del colloquio personale non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla sua domanda di asilo.

Va richiesta l'approvazione del richiedente asilo. Il rifiuto da parte del richiedente di verificare il contenuto del verbale del colloquio personale non può ostare a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla sua domanda di asilo. Tuttavia, all'atto dell'esame del contenuto del verbale, si terrà conto del rifiuto da parte del richiedente di verificarlo .

1.    Gli Stati membri accordano ai richiedenti asilo, a loro spese , la possibilità di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di asilo.

1.    Ai richiedenti asilo è accordata la possibilità di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di asilo, in tutte le fasi del procedimento, anche in esito ad una decisione negativa .

3.    Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite:

3.    Qualora il richiedente non disponga delle risorse necessarie, l'assistenza va prestata gratuitamente, o quantomeno in conformità con le disposizioni degli Stati membri in materia di assistenza legale/finanziaria equivalente a quella prestata ai propri cittadini nel quadro di procedimenti giuridici o amministrativi.

a)

soltanto nei procedimenti dinanzi a un giudice in conformità del capo V e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dalla legislazione nazionale, compreso il riesame della causa in seguito ad un ricorso o riesame ulteriori; e/o

soppressa

b)

soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o

soppressa

c)

soltanto rispetto agli avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti asilo; e/o

soppressa

d)

soltanto se il ricorso o il riesame hanno buone probabilità di successo.

soppresso

Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza e la rappresentanza legali di cui alla lettera d) non siano oggetto di restrizioni arbitrarie.

4.     Le norme a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento di dette richieste possono essere previste dagli Stati membri.

soppresso

a)

imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e/o rappresentanza legali gratuite , purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'accesso all'assistenza e/o rappresentanza legali;

a)

limitare il valore dell'assistenza legale al costo medio dell'assistenza legale per ciascuna fase pertinente della procedura d'asilo , purché tale limitazione non costituisca una restrizione arbitraria all'accesso all'assistenza e/o rappresentanza legali;

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale che assiste o rappresenta un richiedente asilo ai sensi della legislazione nazionale abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente che potrebbero costituire oggetto di esame da parte delle autorità di cui al capo V, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per la valutazione della domanda .

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale che assiste o rappresenta un richiedente asilo ai sensi della legislazione nazionale abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente.

Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, o la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di asilo da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi l'accesso alle informazioni o alle fonti in questione deve essere aperto alle autorità di cui al capo V, salvo che tale accesso sia vietato in casi riguardanti la sicurezza nazionale.

Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, o la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di asilo da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi l'accesso alle informazioni o alle fonti in questione deve essere aperto alle autorità di cui al capo V, salvo che tale accesso sia vietato in casi chiaramente definiti riguardanti la sicurezza nazionale.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo possa accedere alle aree chiuse, quali le strutture di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente. Gli Stati membri possono limitare le visite ai richiedenti nelle aree chiuse soltanto nei casi in cui questa limitazione è, ai sensi della legislazione nazionale, oggettivamente necessaria, ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico o della gestione amministrativa dell'area o per garantire un esame efficiente della domanda , purché l'accesso da parte dell'avvocato o altro consulente legale non risulti in tal modo seriamente limitato o non sia reso impossibile.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo possa accedere in modo completo alle aree chiuse, quali le strutture di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente. Gli Stati membri possono limitare le visite ai richiedenti nelle aree chiuse soltanto nei casi in cui questa limitazione è, ai sensi della legislazione nazionale, oggettivamente necessaria ai fini della sicurezza e dell'ordine pubblico, purché l'accesso da parte dell'avvocato o altro consulente legale non risulti in tal modo seriamente limitato o non sia reso impossibile , sempre nel pieno rispetto della lettera e della giurisprudenza della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali .

b)

provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri permettono al rappresentante di partecipare al colloquio, porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio .

b)

provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il fanciullo non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri permettono al rappresentante di partecipare al colloquio, porre domande o formulare osservazioni.

a)

raggiungerà presumibilmente la maggiore età prima che sia presa una decisione in primo grado; o

soppresso

c)

è o è stato sposato.

soppresso

3.     Gli Stati membri, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore alla data di adozione della presente direttiva, possono altresì astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato ha 16 anni o più, a meno che questi non sia in grado di occuparsi della sua domanda senza un rappresentante.

soppresso

5 bis.     Le persone che affermano di essere fanciulli vanno trattate provvisoriamente come tali, sino ad avvenuto accertamento della loro età.

6.   L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni del presente articolo .

6.   L'interesse superiore del fanciullo costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva .

1.   Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente asilo .

1.    In linea di principio gli Stati membri non trattengono i richiedenti asilo, né li raccolgono in un centro d'accoglienza chiuso. Prima di ricorrere al trattenimento, occorre sempre prendere in considerazione misure ad esso alternative e misure non custodiali .

2.    Qualora un richiedente asilo sia trattenuto, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile un rapido controllo giurisdizionale.

2.    Nessun richiedente asilo può essere trattenuto, a meno che non sia stato accertato che il suo trattenimento è necessario, legale e giustificato in base a uno dei motivi riconosciuti come legittimi dalle norme internazionali. I richiedenti asilo possono essere trattenuti soltanto in strutture chiaramente separate dalle carceri.

2 bis.     Sono sistematicamente garantiti l'accesso a una effettiva assistenza legale, l'accesso ai servizi di interpreti competenti, qualificati e imparziali e l'accesso a personale medico qualificato.

2 ter.     Alle persone private della libertà viene garantita un'adeguata possibilità di ottenere la revisione delle misure di trattenimento — sia per quanto riguarda la loro legalità che la loro necessità — mediante un'audizione rapida, equa e individuale dinanzi ad un'autorità giudiziaria o a un'autorità analoga, il cui status e la cui autorevolezza forniscano le maggiori garanzie di competenza, imparzialità e indipendenza.

2 quater.     I fanciulli non accompagnati non possono essere trattenuti a motivo del loro status di immigrati. Nel caso delle persone appartenenti a categorie vulnerabili, come anziani non accompagnati, vittime di torture o di traumi e persone con disabilità mentali o fisiche, devono essere attivamente prese in considerazione misure alternative. In linea generale, si eviterà di trattenere le donne incinte negli ultimi mesi di gravidanza e le madri che allattano.

1.   Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato o abbandonato la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ovvero respingere la domanda in base al fatto che il richiedente non ha accertato il suo diritto allo status di rifugiato ai sensi della direttiva 4/83/CE del Consiglio .

1.   Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato o abbandonato la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame e pertanto di chiudere la pratica relativa al richiedente.

Gli Stati membri possono prevedere un termine dopo il quale un caso non può più essere riaperto.

soppresso

1.   Gli Stati membri permettono che l'UNHCR:

1.   Gli Stati membri sono tenuti a permettere che l'UNHCR:

a)

abbia accesso ai richiedenti asilo, compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano in zone di transito aeroportuale o portuale;

a)

abbia accesso ai richiedenti asilo, compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano in zone di transito aeroportuale o portuale;

b)

abbia accesso, previo consenso del richiedente asilo, alle informazioni sulle singole domande di asilo, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;

b)

abbia accesso, previo consenso del richiedente asilo, alle informazioni sulle singole domande di asilo, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;

c)

nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli ai sensi dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di asilo.

c)

nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli ai sensi dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di asilo.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche ad altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR nel territorio di un determinato Stato membro , conformemente ad un accordo con lo Stato membro stesso.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche ad altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR, previo accordo con lo Stato membro interessato.

a)

non rivelano direttamente ai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente asilo le informazioni relative alle singole domande di asilo o il fatto che sia stata presentata una domanda;

a)

non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente asilo le informazioni relative alle singole domande di asilo o il fatto che sia stata presentata una domanda;

b)

non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica del richiedente e delle persone a suo carico o alla libertà e sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine .

b)

non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché siffatta procedura sia espletata quanto prima possibile fatto salvo un esame adeguato e completo.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché siffatta procedura sia espletata quanto prima possibile , entro un termine massimo di sei mesi, fatto salvo un esame adeguato e completo.

b)

sia informato a richiesta del termine entro cui è prevista la decisione in merito alla sua domanda. Tali informazioni non comportano per lo Stato membro alcun obbligo, nei confronti del richiedente in questione, di prendere una decisione entro il suddetto termine.

b)

sia informato a richiesta del termine , non superiore a tre mesi, entro cui è prevista la decisione in merito alla sua domanda.

3 bis.     Gli Stati membri applicano la procedura regolare alle persone particolarmente vulnerabili, ivi compresi i fanciulli separati e le persone che possano aver subíto traumi o violenze sessuali.

a)

il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza o hanno pertinenza minima per esaminare se attribuirgli la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 4/83/CE del Consiglio; oppure

a)

il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza ai fini della valutazione dell'attribuzione della qualifica di rifugiato a norma della direttiva 4/83/CE del Consiglio; oppure

d)

il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente , o

d)

il richiedente ha indotto in errore le autorità , con intento fraudolento, presentando documenti falsi relativi alla sua identità e/o cittadinanza, o

e)

il richiedente ha presentato un'altra domanda di asilo contenente dati personali diversi o

e)

il richiedente ha presentato , con intento fraudolento, un'altra domanda di asilo contenente dati personali diversi o

f)

il richiedente non ha fornito le informazioni necessarie per accertare, con ragionevole certezza, la sua identità o cittadinanza oppure è probabile che, in mala fede, abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza; o

f)

il richiedente non ha fornito , con intento fraudolento, le informazioni necessarie per accertare, con ragionevole certezza, la sua identità o cittadinanza oppure è probabile che, in mala fede, abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertare la sua identità o cittadinanza; o

g)

il richiedente ha rilasciato dichiarazioni incoerenti, contraddittorie, inverosimili o insufficienti che rendono chiaramente non convincente la sua asserzione di essere stato oggetto di persecuzione a norma della direttiva 4/83/CE del Consiglio; o

soppresso

o)

la domanda è stata presentata da un minore non coniugato cui si applica l'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), dopo che una decisione abbia respinto la domanda dei genitori o del genitore responsabili del minore e non siano stati sollevati nuovi elementi pertinenti rispetto alle particolari circostanze del minore o alla situazione nel suo paese d'origine.

o)

la domanda è stata presentata da un fanciullo cui si applica l'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), dopo che una decisione abbia respinto la domanda dei genitori o del genitore responsabili del fanciullo e non siano stati sollevati nuovi elementi pertinenti rispetto alle particolari circostanze del fanciullo o alla situazione nel suo paese d'origine.

4 bis.     Gli Stati membri tengono conto delle esigenze di protezione complementare o sussidiaria in caso di esame in via prioritaria o accelerata, in conformità del paragrafo 4, lettere da a) ad o).

Procedure specifiche

soppresso

1.     Gli Stati membri possono inoltre prevedere le seguenti procedure specifiche che derogano ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II:

a)

un esame preliminare per il trattamento dei casi considerati nell'ambito delle disposizioni previste alla sezione IV;

b)

procedure per il trattamento dei casi considerati nell'ambito delle disposizioni previste alla sezione V.

2.     Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga per quanto riguarda la sezione VI.

1bis.     Tutte le domande di protezione internazionale sono innanzitutto valutate sulla base della definizione di rifugiato contenuta nella convenzione di Ginevra e quindi, solo in caso di mancato soddisfacimento delle condizioni ivi previste, sulla base delle norme in materia di protezione sussidiaria.

2.   Gli Stati membri possono giudicare una domanda di asilo irricevibile ai sensi del presente articolo nei seguenti casi:

2.    Fermo restando il paragrafo 1 bis, gli Stati membri possono giudicare una domanda di asilo irricevibile ai sensi del presente articolo nei seguenti casi:

c)

un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi dell'articolo 27;

soppressa

f)

il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata presa una decisione definitiva;

soppressa

f bis)

il richiedente, già in procinto di essere espulso dal territorio in cui risiede illegalmente, si appelli alla possibilità di godere del diritto d'asilo;

1.   Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che una persona richiedente asilo nel paese terzo in questione riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri:

1.   Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se il paese terzo soddisfa i seguenti criteri:

a)

non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;

a)

il paese ha ratificato e applica la convenzione di Ginevra e altri trattati internazionali in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda il principio di «non-refoulement»;

b)

è rispettato il principio di «non refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra;

b)

è rispettato , in particolare, il principio di «non refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra;

a)

norme che richiedono un legame tra la persona richiedente asilo e il paese terzo in questione secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

a)

norme che richiedono un collegamento significativo tra la persona richiedente asilo e il paese terzo in questione , secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

c)

norme conformi al diritto internazionale per accertare con un esame individuale se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente , norme che consentano almeno al richiedente di impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che egli vi sarebbe soggetto a tortura o ad altra forma di pena o trattamento crudele, disumano o degradante .

c)

norme conformi al diritto internazionale , e segnatamente alla convenzione di Ginevra, per accertare con un esame individuale se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente.

c bis)

norme che conferiscono al richiedente asilo l'effettiva possibilità di confutare la presunzione di sicurezza, anche in primo grado, persino nell'ambito di una procedura accelerata;

4.   Se il paese terzo non concede al richiedente asilo interessato l'ingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

4.   Se il paese terzo non concede al richiedente asilo interessato l'ingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura d'asilo in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

–1.

Gli Stati membri possono respingere una domanda di asilo in quanto manifestamente infondata se l'autorità competente ha stabilito che, nell'introdurre la domanda ed esporre i fatti, il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno manifestamente alcuna pertinenza con la convenzione di Ginevra.

2.     Nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera b), e nei casi di domande di asilo infondate cui si applichi una qualsiasi delle circostanze elencate all'articolo 23, paragrafo 4, lettere a) e da c) a o), gli Stati membri possono altresì ritenere una domanda, se così definita dalla legislazione nazionale, manifestamente infondata.

soppresso

Elenco comune minimo di paesi terzi di origine sicuri

Elenco comune di paesi terzi di origine sicuri

1.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo adotta un elenco comune minimo dei paesi terzi considerati dagli Stati membri paesi d'origine sicuri ai sensi dell'allegato II.

1.   Il Consiglio, deliberando in conformità dell'articolo 251 del trattato, adotta un elenco comune dei paesi terzi che possono essere considerati dagli Stati membri paesi d'origine sicuri ai sensi dell'allegato B.

2.   Il Consiglio può modificare, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo , l'elenco comune minimo aggiungendo o depennando paesi terzi conformemente all'allegato II . La Commissione esamina le richieste che il Consiglio o gli Stati membri le rivolgono affinché essa presenti una proposta di modifica dell'elenco comune minimo .

2.   Il Consiglio può modificare l'elenco comune, deliberando in conformità dell'articolo 251 del trattato , aggiungendo o depennando paesi terzi conformemente all'allegato B . La Commissione esamina le richieste che il Parlamento europeo , il Consiglio o gli Stati membri le rivolgono affinché essa presenti una proposta di modifica dell'elenco comune.

3.   Nell'elaborare la proposta, ai sensi dei paragrafi 1 o 2, la Commissione utilizza le informazioni fornite dagli Stati membri, le proprie informazioni e , se necessario, quelle fornite dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

3.   Nell'elaborare la proposta, ai sensi dei paragrafi 1 o 2, la Commissione utilizza le informazioni fornite dal Parlamento europeo e dagli Stati membri, le proprie informazioni e quelle fornite dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

4.   Quando il Consiglio chiede alla Commissione di presentare una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune minimo , è sospeso l'obbligo, derivante agli Stati membri dall'articolo 30 ter, paragrafo 2, nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla decisione del Consiglio che chiede siffatta presentazione.

4.   Quando il Parlamento europeo o il Consiglio chiedono alla Commissione di presentare una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune, il diritto derivante agli Stati membri dall'articolo 30 ter, paragrafo 2, è sospeso nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla decisione del Parlamento europeo o del Consiglio che chiede siffatta presentazione.

5.   Quando uno Stato membro chiede alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune minimo , lo Stato membro notifica al Consiglio per iscritto la richiesta rivolta alla Commissione. L'obbligo derivante allo Stato membro dall'articolo 30 ter, paragrafo 2 è sospeso nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla notifica della richiesta al Consiglio.

5.   Quando il Parlamento europeo o uno Stato membro chiedono alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune, il Parlamento europeo o lo Stato membro notificano al Consiglio per iscritto la richiesta rivolta alla Commissione. Il diritto derivante allo Stato membro dall'articolo 30 ter, paragrafo 2 è sospeso nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla notifica della richiesta al Consiglio.

7.   Le sospensioni ai sensi dei paragrafi 4 e 5 cessano dopo tre mesi, a meno che la Commissione non proponga, prima dello scadere di detto termine, di depennare il paese terzo dall'elenco comune minimo . Le sospensioni cessano comunque se il Consiglio respinge la proposta della Commissione di depennare il paese terzo dall'elenco.

7.   Le sospensioni ai sensi dei paragrafi 4 e 5 cessano dopo tre mesi, a meno che la Commissione non proponga, prima dello scadere di detto termine, di depennare il paese terzo dall'elenco comune. Le sospensioni cessano comunque se il Parlamento europeo o il Consiglio respingono la proposta della Commissione di depennare il paese terzo dall'elenco.

8.   A richiesta del Consiglio la Commissione riferisce al medesimo e al Parlamento europeo se la situazione di un paese incluso nell'elenco comune minimo è ancora conforme all'allegato II . Nel presentare la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo la Commissione può formulare le raccomandazioni o le proposte che ritiene adeguate.

8.   A richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio , la Commissione riferisce ai medesimi se la situazione di un paese incluso nell'elenco comune è ancora conforme all'allegato B . Nel presentare la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo la Commissione può formulare le raccomandazioni o le proposte che ritiene adeguate.

Articolo 30 bis

soppresso

Designazione nazionale dei paesi terzi di origine sicuri

1.     Fatto salvo l'articolo 30, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, in conformità dell'allegato II, di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli che figurano nell'elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di asilo. È anche possibile designare come sicura parte di un paese, purché siano soddisfatte le condizioni all'allegato II relativamente a tale parte.

2.     In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva una normativa che consenta di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli figuranti nell'elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di asilo, se hanno accertato che le persone nei paesi terzi in questione non sono in genere sottoposte a:

a)

atti di persecuzione quali definiti all'articolo 9 della direttiva 4/83/CE del Consiglio; o a

b)

tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante.

3.     Gli Stati membri possono altresì mantenere in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva una normativa che consenta di designare a livello nazionale parte di un paese sicura o di designare un paese o parte di esso sicuri per un gruppo determinato di persone in detto paese, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 relativamente a detta parte o a detto gruppo.

4.     Nel valutare se un paese è un paese di origine sicuro conformemente ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri considerano lo status giuridico, l'applicazione della legge e la situazione politica generale del paese terzo in questione.

5.     La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro conformemente al presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

6.     Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati paesi di origine sicuri in conformità del presente articolo.

1.   Un paese terzo designato paese di origine sicuro in conformità dell'articolo 30 o dell'articolo 30 bis , previo esame individuale della domanda, può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente asilo solo se:

1.   Un paese terzo designato paese di origine sicuro in conformità dell'articolo 30, previo esame individuale della domanda, può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente asilo solo se:

2.   Conformemente al paragrafo 1 gli Stati membri considerano infondata la domanda di asilo se il paese terzo è designato sicuro a norma dell'articolo 30 .

2.   Conformemente al paragrafo 1 gli Stati membri possono considerare infondata la domanda di asilo se il paese terzo è designato sicuro per il richiedente asilo in questione .

3.   Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro.

3.   Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro , ai sensi del diritto internazionale, e comunicano debitamente alla Commissione qualsiasi ulteriore norma e modalità .

1.   Se una persona che ha chiesto asilo in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o ripete la domanda nello stesso Stato membro, questi può esaminare le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda ripetuta nel quadro dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda ripetuta in tale ambito.

1.   Se una persona che ha chiesto asilo in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o ripete la domanda nello stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda ripetuta nel quadro dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso , nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda ripetuta in tale ambito.

2.   Inoltre gli Stati membri possono applicare una procedura specifica di cui al paragrafo 3 qualora il richiedente ripeta la domanda di asilo:

2.   Inoltre gli Stati membri possono applicare una procedura specifica di cui al paragrafo 3 qualora il richiedente ripeta la domanda di asilo , purché la domanda iniziale non sia soggetta alla procedura di ricorso :

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell'articolo 33 godano delle garanzie elencate all'articolo 9, paragrafo 1.

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell'articolo 33 godano delle garanzie elencate all'articolo 9, paragrafo 1 e siano soggetti, in linea di principio, alle norme procedurali minime della presente direttiva.

1.   Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere, alla frontiera o nelle zone di transito, in merito alle domande di asilo ivi presentate.

1.   Gli Stati membri possono prevedere procedure, nel rispetto delle convenzioni internazionali e conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere, alla frontiera o nelle zone di transito, in merito alle domande di asilo ivi presentate.

1 bis.     Gli Stati membri provvedono affinché la decisione di rifiutare l'ingresso nel territorio di uno Stato membro per motivi inerenti alla domanda di asilo sia presa entro un termine di due settimane, suscettibile di una proroga di due settimane al massimo autorizzata da un organo giurisdizionale competente nell'ambito di una procedura prevista dalla legge.

1 ter.     Ove non siano osservati i termini prescritti al paragrafo 1 bis, il richiedente asilo è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente asilo cui è rifiutato l'ingresso a norma della presente procedura goda delle garanzie di cui al capo V.

1 quater.     Il rifiuto di concedere l'ingresso nel territorio non può prevalere sulla decisione circa la domanda d'asilo adottata dalle autorità competenti in materia di asilo e di diritto dei rifugiati alla luce di un esame dei fatti.

2.     Tuttavia, ove non esistano le procedure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e conformemente alle leggi o ai regolamenti vigenti alla data di adozione della presente direttiva, procedure che derogano ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II per decidere, alla frontiera o nelle zone di transito, in merito all'ammissione nel loro territorio di richiedenti asilo che arrivano e ivi presentano domanda di asilo.

soppresso

3.     Le procedure di cui al paragrafo 2 assicurano in particolare che le persone in questione:

soppresso

siano autorizzate a rimanere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro, fatto salvo l'articolo 6;

debbano essere immediatamente informate dei loro diritti ed obblighi, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a);

abbiano accesso, se necessario, ai servizi di un interprete, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b);

abbiano un colloquio prima che l'autorità competente prenda una decisione nell'ambito di siffatte procedure, in relazione alla loro domanda d'asilo con persone che abbiano un'adeguata conoscenza delle norme applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati, conformemente agli articoli 10, 11 e 12; e

possano consultare un avvocato o consulente legale, autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1;

in caso di minori non accompagnati, dispongano di un rappresentante nominato conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 15, paragrafi 2 o 3.

Inoltre, nel caso in cui l'ingresso sia rifiutato da un'autorità competente, quest'ultima specifica i motivi de jure e de facto che fanno ritenere infondata o inammissibile la domanda di asilo.

4.     Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 2 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente asilo è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.

soppresso

5.     Nel caso in cui particolari tipi di arrivo o arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di asilo alla frontiera o in una zona di transito rendano all'atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1 o la procedura specifica di cui ai paragrafi 2 e 3, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito.

soppresso

Articolo 35 bis

soppresso

1.     Gli Stati membri possono prevedere che l'esame della domanda di asilo e della sicurezza del richiedente stesso relativamente alle sue condizioni specifiche secondo quanto prescritto al capo II non abbia luogo o non sia condotto esaurientemente nei casi in cui un'autorità competente abbia stabilito, in base agli elementi disponibili, che il richiedente asilo sta cercando di entrare o è entrato illegalmente nel suo territorio da un paese terzo sicuro conformemente al paragrafo 2.

2.     Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro ai fini del paragrafo 1 se:

a)

ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche e

b)

dispone di una procedura di asilo prescritta per legge e

c)

ha ratificato la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ne rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i rimedi effettivi e

d)

è stato designato tale dal Consiglio in conformità del paragrafo 3.

3.     Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta o modifica un elenco comune di paesi terzi considerati paesi terzi sicuri ai fini del paragrafo 1.

4.     Gli Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma delle disposizioni stesse, in conformità del principio di «non refoulement» ai sensi della convenzione di Ginevra, prevedendo altresì le eccezioni all'applicazione del presente articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale.

5.     Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati:

a)

ne informano il richiedente e

b)

gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

6.     Se il paese terzo non riammette il richiedente asilo gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

7.     Gli Stati membri che hanno designato paesi terzi sicuri in conformità della legislazione nazionale vigente alla data di adozione della presente direttiva e sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c), possono applicare il paragrafo 1 ai suddetti paesi fintantoché il Consiglio avrà adottato l'elenco comune ai sensi del paragrafo 3.

Gli Stati membri provvedono affinché si possa iniziare un esame per la revoca dello status di rifugiato di una data persona , quando emergano elementi o risultanze nuovi indicanti che vi sono motivi per riesaminare lo status di rifugiato di quella persona.

Gli Stati membri possono avviare la revoca dello status di rifugiato di una data persona se:

a)

il richiedente si è volontariamente riavvalso della protezione del paese di origine; o

b)

il richiedente ha volontariamente riacquisito la propria cittadinanza dopo averla perduta; o

c)

il richiedente ha acquisito una nuova cittadinanza e beneficia pertanto della protezione del paese di cui è attualmente cittadino; o

d)

il richiedente ha volontariamente rieletto la sua residenza nel paese cui un tempo non avrebbe fatto ritorno per paura di persecuzioni.

4.     In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono decidere che lo status di rifugiato decada per legge in caso di cessazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) della direttiva 4/83/CE del Consiglio o se il rifugiato ha rinunciato espressamente ad essere riconosciuto come rifugiato.

soppresso

iii)

di non procedere a un esame ai sensi dell'articolo 35 bis;

soppresso

d)

una decisione di rifiutare l'ingresso nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 35, paragrafo 2 ;

d)

una decisione di rifiutare l'ingresso nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 35;

3.   Gli Stati membri prevedono, se del caso, norme conformi ai loro obblighi internazionali intese:

3.   Gli Stati membri provvedono a che il rimedio di cui al paragrafo 1 produca l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito.

a)

a determinare se il rimedio di cui al paragrafo 1 produce l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito; e

soppresso

b)

a prevedere la possibilità di un rimedio giuridico o di misure cautelari qualora il rimedio di cui al paragrafo 1 non produca l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito. Gli Stati membri possono anche prevedere un rimedio d'ufficio;

soppresso

c)

a stabilire i motivi per impugnare una decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera c) conformemente al metodo applicato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, lettere b) e c).

soppresso

5.     Qualora ad un richiedente sia stato riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi secondo il diritto nazionale e comunitario dello status di rifugiato a norma della direttiva 4/83/CE del Consiglio, si può considerare che il richiedente disponga di un rimedio effettivo se un giudice decide che il rimedio di cui al paragrafo 1 è inammissibile o ha poche possibilità di successo a motivo di un insufficiente interesse del richiedente al mantenimento del procedimento.

soppresso

6.     Gli Stati membri possono altresì stabilire nella legislazione nazionale le condizioni che devono sussistere affinché si possa presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato o abbandonato il rimedio di cui al paragrafo 1, nonché le norme procedurali applicabili.

soppresso

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [24 mesi a decorrere dalla sua adozione]. Per quanto concerne l'articolo 13, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [36 mesi a decorrere dalla sua adozione]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [24 mesi a decorrere dalla sua adozione]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Un paese è considerato paese di origine sicuro se, in base allo status giuridico, all'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e alla situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva 4/83/CE del Consiglio, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Un paese è considerato paese di origine sicuro se, in base allo status giuridico, all'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e alla situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva 4/83/CE del Consiglio, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale , né discriminazioni comprovate nei confronti di individui per ragioni di razza, sesso, religione, nazionalità, lingua, orientamento sessuale, appartenenza a un determinato gruppo sociale o minoranza o opinioni politiche .

d bis)

relazioni disponibili e aggiornate dell'UNHCR e di altre organizzazioni attive nel settore dei diritti dell'uomo e della tutela dei diritti individuali.


(1)  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 291 E del 26.11.2002, pag. 143.

(3)  GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 115.

(4)  GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

(5)   GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31 .


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