This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2006/212/68
Case T-187/06: Action brought on 18 July 2006 — Ralf Schräder v Community Plant Variety Office
Causa T -187/06: Ricorso presentato il 18 luglio 2006 — Schräder/UCVV (SUMCOL 01)
Causa T -187/06: Ricorso presentato il 18 luglio 2006 — Schräder/UCVV (SUMCOL 01)
GU C 212 del 2.9.2006, p. 39–39
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
2.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 212/39 |
Ricorso presentato il 18 luglio 2006 — Schräder/UCVV (SUMCOL 01)
(Causa T -187/06)
(2006/C 212/68)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Germania) (rappresentanti: T. Leidereiter, W.-A. Schmidt, I. Memmler, avvocati)
Convenuto: Ufficio comunitario delle varietà vegetali
Conclusioni del ricorrente
— |
Modificare la decisione della commissione di ricorso del convenuto 2 maggio 2006 (procedimento n. A003/2004) nel senso di accogliere il ricorso del ricorrente avverso la decisione del convenuto n. R 446 e concedere la privativa per ritrovati vegetali in ordine alla domanda SUMCOL 01 (n. 2001/0905) |
— |
In subordine, annullare la decisione della commissione di ricorso del convenuto 2 maggio 2006 (procedimento n. A003/2004) e ordinare al convenuto di emettere una nuova decisione in ordine alla domanda di privativa comunitaria pr eritrovati vegetali n. 2001/0905 in conformità alla sentenza. |
— |
In via ulteriormente subordinata, annullare la decisione della commissione di ricorso del convenuto 2 maggio 2006 (procedimento n. A003/2004). |
— |
Condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Privativa comunitaria per ritrovati vegetali interessata: SUMCOL 01 (domanda di privativa n. 2001/0905).
Decisione del comitato: rigetto della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: In particolare, violazione del combinato disposto degli artt. 7 e 62 del regolamento (CE) n. 2100/94 (1) a causa di errore di diritto nell'esame del merito: secondo il ricorrente la varietà richiesta sarebbe ammissibile alla tutela in quanto avrebbe il necessario carattere distintivo; violazione dell'art. 76 del regolamento n. 2100/94 per insufficiente esame dei fatti e dell'art. 75 di tale regolamento per lesione del diritto di audizione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1).