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Document 62006TN0185

Causa T-185/06: Ricorso presentato il 17 luglio 2006 — L'Air Liquide SA/Commissione

GU C 212 del 2.9.2006, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 212/37


Ricorso presentato il 17 luglio 2006 — L'Air Liquide SA/Commissione

(Causa T-185/06)

(2006/C 212/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L'Air Liquide SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: R. Saint Esteben e M. Pittie, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare l'art. 1, lett. i), della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., relativa ad un procedimento d'applicazione dell'art. 81 CE (Caso COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato), in quanto stabilisce che L'Air Liquide ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 SEE tra il 12 maggio 1995 e il 31 dicembre 1997;

di conseguenza, annullare gli artt. 2, lett. f) e 4 della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., nella parte in cui riguardano L'Air Liquide;

condannare la Commissione al rimborso dell'integralità delle spese sopportate dalla ricorrente in relazione al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso in esame, la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., nel caso COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato, con cui la Commissione ha dichiarato che le imprese destinatarie della decisione, tra cui la ricorrente, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53 dell'Accordo SEE, partecipando ad un insieme di accordi e pratiche concordate, consistenti in scambi di informazioni tra i concorrenti e in accordi sui prezzi e sulle capacità di produzione nonché in un controllo sull'attuazione di tali accordi nel settore del perossido di idrogeno e del perborato di sodio.

A sostegno delle sue pretese la ricorrente deduce quattro motivi.

Con il suo primo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione, ritenendo che gli elementi che aveva preso in considerazione per presumere la responsabilità congiunta e solidale di L'Air Liquide a causa del comportamento della sua consociata fossero sufficienti rispetto ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza, e che pertanto la Commissione avrebbe ignorato le regole che disciplinano l'imputabilità ad una società madre del comportamento della sua consociata e, in tal modo, violato l'art. 81 CE.

Con il suo secondo motivo la ricorrente asserisce che, invocando erroneamente la presunzione d'imputabilità dell'Air Liquid la Commissione avrebbe anche indebitamente invertito l'onere della prova e avrebbe così violato i diritti di difesa della ricorrente.

Con il suo terzo motivo la ricorrente fa valere che, anche nell'ipotesi in cui il Tribunale considerasse che la Commissione fosse giustificata nel presumere l'imputabilità all'Air Liquide del comportamento della sua consociata Chemoxal, la Commissione sarebbe venuta meno al suo obbligo di motivazione in quanto essa non avrebbe discusso alcuno degli elementi presentati dall'Air Liquide per provare l'autonomia di Chemoxal e così invertito tale presunzione di responsabilità congiunta e solidale, che non è che una presunzione confutabile.

Con il suo quarto motivo la ricorrente asserisce che la Commissione non avrebbe sufficientemente provato in diritto e in fatto il suo interesse legittimo ad agire contro di lei nel presente procedimento, adottando malgrado la prescrizione del suo potere di sanzionare L'Air Liquide, una decisione che dichiarava che L'Air Liquide aveva commesso una violazione dell'art. 81, n. 1, CE, e dell'art. 53 dell'Accordo SEE e che, in mancanza di tale interesse legittimo, la Commissione non sarebbe quindi stata competente ad adottare tale decisione nei confronti della ricorrente.


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