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Document C2006/212/58

    Causa T-171/06: Ricorso presentato il 22 giugno 2006 — Laytoncrest/UAMI — Erico (TRENTON)

    GU C 212 del 2.9.2006, p. 32–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 212/32


    Ricorso presentato il 22 giugno 2006 — Laytoncrest/UAMI — Erico (TRENTON)

    (Causa T-171/06)

    (2006/C 212/58)

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: LAYTONCREST LIMITED (Londra, Regno Unito) (Rappresentante: avv. Nikolaos K. Dontas)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Erico International Corporation (Rappresentanti: GILLE HRABAL STRUCK NEIDLEIN PROP ROOS, Düsseldorf, Germania)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 26 aprile 2006 nel procedimento R-406/2004-2.

    Rimettere la causa alle commissioni di ricorso dell'UAMI per la decisione nel merito.

    Condannare l'UAMI e l'impresa Erico International Corporation, eventuale interveniente, alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario richiesto: il marchio denominativo TRENTON per prodotti delle classi 7, 9 e 11- domanda n. 2 298 438.

    Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: ERICO INTERNATIONAL CORPORATION

    Marchio o segno fatto valere: Marchio denominativo LENTON per prodotti delle classi 6 e 7

    Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione. Condanna dell'opponente alle spese del procedimento.

    Decisione della commissione di ricorso: dichiarazione di estinzione del procedimento di opposizione e di ricorso a causa del ritiro implicito da parte della ricorrente della domanda di registrazione del marchio controverso.

    Motivi dedotti: Violazione dell'art. 44 e dell'art. 66, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 40/94, nonché della regola 50, n. 1, del regolamento di esecuzione della Commissione n. 2868/95. La ricorrente, da un lato, sostiene che la sua inattività nei procedimenti di opposizione e di ricorso è stata erroneamente ritenuta nella decisione impugnata equivalente alla rinuncia alla sua domanda di registrazione del marchio controverso, mentre, dall'altro lato, segnala che la commissione di ricorso avrebbe dovuto continuare il procedimento e decidere nel merito, nonostante la mancata presentazione di osservazioni da parte della ricorrente.

    Violazione del principio fondamentale di diritto processuale di tutela dei diritti della difesa e del contraddittorio, come enunciato, tra l'altro, dall'art. 73 del regolamento n. 40/94 e dall'art. 54 del regolamento di esecuzione n. 2868/95, in forza dei quali la commissione di ricorso avrebbe dovuto dare alla ricorrente la possibilità di essere sentita prima della pronuncia di una decisione a suo carico.

    Violazione dell'art. 74, n. 1, del regolamento 40/94. La ricorrente afferma che la commissione di ricorso è incorsa in eccesso e abuso di potere allorché ha dichiarato che essa aveva implicitamente ritirato l'insieme della domanda di registrazione.


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