EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/212/56

Causa T-169/06: Ricorso presentato il 26 giugno 2006 — Charlott/UAMI — Charlot (marchio figurativo Charlott France Entre Luxe et Tradition )

GU C 212 del 2.9.2006, p. 31–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 212/31


Ricorso presentato il 26 giugno 2006 — Charlott/UAMI — Charlot (marchio figurativo «Charlott France Entre Luxe et Tradition»)

(Causa T-169/06)

(2006/C 212/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Charlott SARL (Chaponost, Francia) (Rappresentante: L. Conrad, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Charlot — Confecções para Homens, Artigos de Lã e Outros SA (Lisbona, Portogallo)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione emessa dalla seconda commissione di ricorso dell'UAMI in data 24 aprile 2006 (procedimento R 223/2005-2);

dichiarare che la società Charlot — Confecções para Homens, Artigos de Lã e Outros SA non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 43, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94;

ordinare all'UAMI di procedere alla registrazione del marchio depositato dalla Charlott SARL;

condannare l'UAMI o chiunque risulti soccombente alle spese del presente giudizio, in particolare alle spese recuperabili ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura di questa giurisdizione in data 2 maggio 1991.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: marchio figurativo «Charlott France Entre Luxe et Tradition» per prodotti della classe 25 — domanda n. 1 853 274

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Charlot — Confecções para Homens, Artigos de Lã e Outros SA

Marchio o segno fatto valere: marchio figurativo nazionale «Charlot» per prodotti della classe 25

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 43, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94, nonché dell'art. 22, n. 2, del regolamento (CE) n. 2868/95, in quanto, secondo la ricorrente, l'opponente non avrebbe dimostrato il serio utilizzo del suo marchio nel corso dei cinque anni precedenti e non avrebbe prodotto indicazioni sull'importanza dell'utilizzo che sarebbe stato fatto di tale marchio.


Top