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Document C2006/212/38

    Causa C-283/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Zala Megyei Bíróság (Repubblica d'Ungheria) il 29 giugno 2006 — KÖGÁZ Rt., E-ON IS Hungary Kft., E-ON DÉDÁSZ Rt., Schneider Electric Hungária Rt., TESCO Àruházak Rt., OTP Garancia Bíztosító Rt., OTP Bank Rt., ERSTE Bank Hungary Rt e Vodafon Magyarország Mobil Távözlési Rt./Zala Megyei Közigazgatási Hivatal vezetöje

    GU C 212 del 2.9.2006, p. 23–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 212/23


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Zala Megyei Bíróság (Repubblica d'Ungheria) il 29 giugno 2006 — KÖGÁZ Rt., E-ON IS Hungary Kft., E-ON DÉDÁSZ Rt., Schneider Electric Hungária Rt., TESCO Àruházak Rt., OTP Garancia Bíztosító Rt., OTP Bank Rt., ERSTE Bank Hungary Rt e Vodafon Magyarország Mobil Távözlési Rt./Zala Megyei Közigazgatási Hivatal vezetöje

    (Causa C-283/06)

    (2006/C 212/38)

    Lingua processuale: l'ungherese

    Giudice del rinvio

    Zala Megyei Bíróság

    Parti nella causa principale

    Ricorrenti: KÖGÁZ Rt., E-ON IS Hungary Kft., E-ON DÉDÁSZ Rt., Schneider Electric Hungária Rt., TESCO Àruházak Rt., OTP Garancia Bíztosító Rt., OTP Bank Rt., ERSTE Bank Hungary Rt e Vodafon Magyarország Mobil Távözlési Rt.

    Convenuto: Zala Megyei Közigazgatási Hivatal vezetöje

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se il punto 3, lett. a, del capitolo 4 dell'allegato X degli «atti di adesione» (atti relativi all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (1), applicabile in virtù dell'art. 24 dei citati atti di adesione, a tenore del quale «l'Ungheria può applicare fino al 31 dicembre 2007 compreso, le riduzioni dell'imposta sulle imprese locali [leggasi: imposte sulle attività economiche] per un massimo del 2 % degli introiti netti delle imprese concesse a tempo determinato dall'amministrazione locale in base agli artt. 6 e 7 della legge C del 1990 sulle imposte locali (…)» debba interpretarsi nel senso che:

    si tratta di un'eccezione transitoria che consente all'Ungheria di mantenere l'imposta sulle attività economiche, ovvero

    il Trattato di adesione, nel prevedere la possibilità di mantenere le riduzioni fiscali sulle imposte sulle attività economiche, ha riconosciuto il diritto (transitorio) dell'Ungheria di mantenere anche imposte della medesima natura dell'imposta sulle attività economiche.

    2)

    In caso di soluzione negativa della prima questione, questo giudice sottopone altresì la seguente questione:

    Secondo la corretta interpretazione della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE (2), quali sono i criteri in forza dei quali si considera che un'imposta non abbia carattere di imposta sulla cifra di affari secondo l'accezione dell'art. 33 della sesta direttiva.


    (1)  GU L 236, pag. 846.

    (2)  GU L 145, pag. 1.


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