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Document C2006/212/31

    Causa C-273/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien (Austria) il 22 giugno 2006 — Auto Peter Petschenig GmbH./Toyota Frey Austria GmbH

    GU C 212 del 2.9.2006, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 212/18


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien (Austria) il 22 giugno 2006 — Auto Peter Petschenig GmbH./Toyota Frey Austria GmbH

    (Causa C-273/06)

    (2006/C 212/31)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Handelsgericht Wien

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Auto Peter Petschenig GmbH.

    Convenuta: Toyota Frey Austria GmbH.

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l'art. 5, n. 1, primo comma, primo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela (in prosieguo: il «regolamento n. 1475/95») (1), debba essere interpretato nel senso che occorre ritenersi che configurino una necessità di riorganizzazione ai sensi dell'art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del detto regolamento la semplice entrata in vigore del regolamento (CE) della Commissione 31 luglio 2002, n. 1400, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (in prosieguo: il «regolamento n. 1400/2002») (2), nonché il conseguente mero adeguamento di un sistema di distribuzione, improntato al detto regolamento n. 1475/95 ed esentato in forza di quest'ultimo, alle condizioni necessarie per l'esenzione di un sistema di distribuzione selettiva ai sensi del regolamento n. 1400/2002.

    2)

    In caso di soluzione negativa della questione sub 1): se l'art. 5, n. 3, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1475/95 debba essere interpretato nel senso che configura una riorganizzazione ai sensi di tale disposizione già il semplice venir meno, in relazione a sistemi di distribuzione selettiva, della precedente tutela territoriale a favore dei distributori, quand'anche in connessione con l'attribuzione — precedentemente non consentita in base al detto regolamento — della qualifica di riparatore autorizzato a soggetti che non sono distributori di tale marca; oppure se assuma rilievo la prova dell'adozione di effettive misure di riorganizzazione.


    (1)  GU L 145, pag. 25.

    (2)  GU L 203, pag. 30.


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