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Document C2006/212/28

Causa C-268/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Labour Court (Irlanda) il 20 giugno 2006 — Impact/Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport

GU C 212 del 2.9.2006, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 212/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Labour Court (Irlanda) il 20 giugno 2006 — Impact/Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport

(Causa C-268/06)

(2006/C 212/28)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Labour Court (Irlanda)

Parti nella causa principale

Ricorrente: Impact

Resistenti: Minister for Agriculture and Food, Minister for Arts, Sport and Tourism, Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Foreign Affairs, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Transport

Questioni pregiudiziali

1)

Se nel decidere una causa in primo grado ai sensi di una disposizione di diritto nazionale oppure nel pronunciarsi su un appello avverso una tale decisione, i Rights Commissioners e la Labour Court siano tenuti in base a qualche principio di diritto comunitario (in particolare il principio di equivalenza e quello di effettività) ad applicare una disposizione avente effetto diretto della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE (1), relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, in circostanze in cui:

al Rights Commissioner e alla Labour Court non è stata attribuita espressamente competenza a tal fine ai sensi del diritto interno dello Stato membro, comprese le disposizioni di diritto interno che hanno recepito la direttiva;

i singoli possono proporre ricorsi alternativi per la mancata applicazione della direttiva da parte dei loro datori di lavoro alle loro singole fattispecie dinanzi alla High Court e

i singoli possono proporre ricorsi alternativi dinanzi ad un giudice ordinario competente contro lo Stato membro chiedendo un risarcimento danni per la perdita da loro subita derivante dal mancato recepimento della direttiva entro il termine da parte degli Stati membri.

2)

Se, in caso di soluzione in senso affermativo della prima questione :

a)

la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, sia incondizionata e sufficientemente precisa nei propri termini così da poter essere fatta valere dai singoli dinanzi ai loro giudici nazionali;

b)

la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, sia incondizionata e sufficientemente precisa nei propri termini così da poter essere fatta valere dai singoli dinanzi ai loro giudici nazionali.

3)

Se, con riguardo alle soluzioni della Corte alla questione 1 e alla questione 2, lett. b), la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, impedisca ad uno Stato membro, che agisce nella sua veste di datore di lavoro, di rinnovare un contratto di lavoro a tempo determinato per una durata fino ad otto anni nel periodo successivo a alla data in cui la detta direttiva avrebbe dovuto essere recepita e prima che la normativa di recepimento fosse adottata nell'ordinamento giuridico interno, qualora:

in tutte le precedenti occasioni il contratto sia stato rinnovato per periodi più brevi e il datore di lavoro richieda le prestazioni del dipendente per il periodo prolungato .

il rinnovo per il periodo prolungato abbia l'effetto di eludere l'applicazione ad un singolo del pieno beneficio della clausola 5 dell'accordo quadro una volta recepita nel diritto interno, e

non vi siano obiettive ragioni per tale rinnovo non correlate allo status di dipendente come lavoratore a tempo determinato.

4)

Se, nel caso in cui la soluzione alla questione 1 o alla questione 2 fosse negativa, il Rights Commissioner e la Labour Court siano tenuti ai sensi di qualche disposizione di diritto comunitario (e in particolare dall'obbligo di interpretare il diritto interno alla luce della lettera e dello spirito di una direttiva in modo tale da conseguire il risultato perseguito dalla direttiva) ad interpretare disposizioni di diritto interno adottate dallo scopo di recepire la direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, nel senso che abbiano efficacia retroattiva alla data in cui la detta direttiva avrebbe dovuto essere recepita, qualora:

la formulazione letterale della disposizione di diritto interno non impedisca espressamente tale interpretazione, ma

una norma di diritto interno che disciplina l'interpretazione delle leggi impedisca tale applicazione retroattiva senza che vi sia una chiara e inequivocabile indicazione in senso contrario.

5)

Se, nel caso in cui la soluzione alla questione 1 e alla questione 4 fosse affermativa, le «condizioni di impiego» a cui si riferisce la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1990/70/CE comprendano le condizioni di un contratto di lavoro relative a retribuzione e pensioni.


(1)  GU L 175, pag. 43.


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