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Document C2006/212/21
Case C-251/06: Reference for a preliminary ruling from the Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Austria) lodged on 6 June 2006 — Firma Ing. Auer — Die Bausoftware GmbH v Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr
Causa C-251/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz il 6 giugno 2006 — Firma Ing. Auer — Die Bausoftware GmbH/Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr
Causa C-251/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz il 6 giugno 2006 — Firma Ing. Auer — Die Bausoftware GmbH/Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr
GU C 212 del 2.9.2006, p. 13–13
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
2.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 212/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz il 6 giugno 2006 — Firma Ing. Auer — Die Bausoftware GmbH/Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr
(Causa C-251/06)
(2006/C 212/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz
Parti nella causa principale
Ricorrente: Firma Ing. Auer — Die Bausoftware GmbH
Convenuto: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, nel caso in cui il trasferimento della sede della direzione effettiva di una società, associazione o persona giuridica da uno Stato membro che, prima della costituzione di quest'ultima ha abolito l'imposta sui conferimenti, in un altro Stato membro che in quel momento applica l'imposta sui conferimenti, il fatto che il primo Stato abbia rinunciato ad applicare l'imposta sui conferimenti attraverso l'abrogazione del corrispondente fondamento normativo nazionale osti alla qualificazione di tale società, associazione o persona giuridica come società di capitali «per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. g), della direttiva 17 luglio 1969, 69/335/CEE (1), nella versione della direttiva 10 giugno 1985, 85/303/CEE (2), e dell'art. 4, n. 3, lett. b), della direttiva 17 luglio 1969, 69/335/CEE nella versione della direttiva 10 giugno 1985, 85/303/CEE. |
2) |
Se l'art. 7, n. 2, della direttiva 17 luglio 1969, 69/335/CEE, nella versione della direttiva 10 giugno 1985, 85/303/CEE, vieti allo Stato membro in cui una società di capitali trasferisce la sede della sua direzione effettiva, in occasione del trasferimento della sede della direzione effettiva della società, l'applicazione dell'imposta sui conferimenti sulle operazioni descritte all'art. 4, n. 1, lett. a) e g), della direttiva 17 luglio 1969, 69/335/CEE, nella versione della direttiva 10 giugno 1985, 85/303/CEE, nel caso in cui le operazioni abbiano avuto luogo nel periodo in cui la società di capitali aveva la sede della propria direzione effettiva in uno Stato membro che prima della costituzione della società di capitali abbia rinunciato ad applicare l'imposta sui conferimenti mediante l'abrogazione del corrispondente fondamento normativo nazionale. |
(1) GU L 269, pag. 12.
(2) GU L 156, pag. 23.