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Document C2006/212/17

    Causa C-242/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 29 maggio 2006 — Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie e T. Sahin contro la sentenza 30 maggio 2005 del rechtbank 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Rotterdam, causa AWB 04/45792

    GU C 212 del 2.9.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 212/10


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 29 maggio 2006 — Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie e T. Sahin contro la sentenza 30 maggio 2005 del rechtbank 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Rotterdam, causa AWB 04/45792

    (Causa C-242/06)

    (2006/C 212/17)

    Lingua processuale: l'olandese

    Giudice del rinvio

    Raad van State (Paesi Bassi)

    Parti nella causa principale

    Ricorrenti: Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie e T. Sahin

    Questioni pregiudiziali

    1.a

    Se l'art. 13 della decisione n. 1/80, relativa allo sviluppo dell'associazione, alla luce dei punti 81 e 84 della sentenza 21 ottobre 2003, cause riunite C-317/01 e C-369/01, Abatay e Sahin (Racc. pag. I-12301), debba essere interpretato nel senso che può far valere tale disposizione uno straniero, cittadino turco, che si sia attenuto alle regole per il primo ingresso e il soggiorno nel paese e che nel periodo dal 14 dicembre 2000 al 2 ottobre 2002 abbia regolarmente svolto attività di lavoro subordinato presso diversi datori di lavoro, ma che tuttavia non abbia richiesto entro i termini la proroga del periodo di validità del permesso di soggiorno rilasciatogli, cosicché dopo la scadenza di tale permesso e all'epoca della domanda di proroga dello stesso, secondo il diritto nazionale, non si trovava in una situazione di soggiorno regolare e non era neppure autorizzato a svolgere attività lavorative nel paese.

    1.b

    Se per la soluzione della questione 1a abbia rilevanza la circostanza che una domanda di proroga, presentata dallo straniero oltre i termini, che sia stata ricevuta entro sei mesi dalla scadenza del periodo di validità di tale permesso di soggiorno, pur essendo equiparata, secondo il diritto nazionale, ad una domanda di concessione del primo permesso di soggiorno, viene esaminata alla luce dei requisiti posti per consentire la prosecuzione del soggiorno e che lo straniero può attendere nel paese la decisione su tale domanda.

    2.a

    Se il termine «restrizione» di cui all'art. 13 della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che in esso rientra l'obbligo di pagamento di diritti — relativi alla trattazione di una domanda di proroga della validità di un permesso di soggiorno — dovuti da un cittadino turco rientrante nell'ambito di applicazione della decisione n. 1/80, diritti il cui mancato pagamento comporta che la sua domanda non è presa in esame, a norma dell'art. 24, n. 2, della Vw 2000.

    2.b

    Se sia diversa la soluzione della questione 2a. nel caso in cui l'importo dei diritti non superi i costi della trattazione della domanda.

    3.

    Se l'art. 13 della decisione n. 1/80, che mira a dare attuazione al Protocollo aggiuntivo all'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (1), in combinato disposto con l'art. 59 del detto Protocollo, debba essere interpretato nel senso che l'importo dei diritti dovuti per la trattazione di una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno ovvero per la proroga dello stesso (che all'epoca dei fatti ammontavano a EUR 169 per lo straniero) non possa superare per i cittadini turchi rientranti nell'ambito di applicazione della decisione n. 1/80 l'importo dei diritti (EUR 30) esigibili nei confronti dei cittadini della Comunità europea per la trattazione di una domanda di verifica alla luce del diritto comunitario e di rilascio dei documenti di soggiorno a questo collegati (vedi art. 9, n. 1, della direttiva 68/360/CEE (2), rispettivamente art. 25, n. 2, della direttiva 2004/38/CE (3)).


    (1)  GU 1972, L 293, pag. 1.

    (2)  Direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati Membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 13).

    (3)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).


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