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Document C2006/165/64

    Causa T-145/06: Ricorso presentato il 18 mai 2006 — Omya/Commissione

    GU C 165 del 15.7.2006, p. 32–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    15.7.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 165/32


    Ricorso presentato il 18 mai 2006 — Omya/Commissione

    (Causa T-145/06)

    (2006/C 165/64)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente(i): Omya AG (Oftringen, Svizzera) (Rappresentante(i): C. Ahlborn e C. Berg, solicitors, e C. Pinto Correira, avocat)

    Convenuto: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni del ricorrente

    annullare la decisione della Commissione 8 marzo 2006 nella causa COMP/M.3796 — Omya/J.M. Huber PCC;

    dichiarare l'operazione di concentrazione oggetto della causa COMP/M.3796 — Omya/J.M. Huber PCC asseritamene riconosciuta compatibile con il mercato comune e

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il ricorso mira all'annullamento della decisione della Commissione 8 marzo 2006, C (2006)795 nella causa sulla concentrazione COMP/M.3796, in cui si ingiunge alla ricorrente, ai sensi dell'art. 11, n. 3, del regolamento CE sulle concentrazioni (1), di fornire alla Commissione informazioni corrette e complete con riguardo all'acquisizione, da parte della ricorrente medesima, dell'attività «carbonato di calcio precipitato» dalla società J.M. Huber Corporation (la decisione impugnata). In esito a tale decisione, l'operazione di concentrazione è stata sospesa, con proroga del termine per la decisione definitiva sul progetto di concentrazione notificato dal 31 marzo 2006 al 28 giugno 2006.

    Nella decisione impugnata, la Commissione indica che, in risposta ad una precedente richiesta di informazioni, la ricorrente aveva fornito informazioni quantomeno parzialmente erronee. La ricorrente sostiene che ciò si ponga in contraddizione con una precedente lettera della Commissione, in cui l'Istituzione aveva riconosciuto di aver ricevuto informazioni complete.

    A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca la violazione dell'art. 11, nn. 1 e 3, del regolamento CE sulle concentrazioni sulla base del rilievo che (i) le informazioni richieste nella decisione impugnata non erano necessarie ai fini della valutazione dell'operazione di concentrazione; (ii) che le informazioni richieste erano già state precedentemente fornite con completezza e (iii) che, contrariamente al principio della certezza del diritto, la Commissione non aveva deciso sollecitamente.

    La ricorrente deduce inoltre che la decisione impugnata costituisce un eccesso di potere da parte della Commissione ai sensi dell'art. 11, n. 3, del regolamento CE sulle concentrazioni in quanto il principale obiettivo perseguito dalla detta Istituzione con l'adozione della decisione impugnata sarebbe stato, secondo la ricorrente, quello di ottenere una proroga dei termini fissati del detto regolamento, e non quello di conseguire le necessarie informazioni.

    Infine, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata ha violato il suo legittimo affidamento quanto alla circostanza di aver adempiuto al proprio obbligo di fornire le informazioni richieste e che il termine per prendere una decisione definitiva in ordine al progetto di concentrazione notificato era il 31 marzo 2006. La ricorrente dichiara che tale legittima aspettativa risultava dalla precedente lettera della Commissione, in cui l'Istituzione riconosceva di aver ricevuto informazioni complete, nonché dal suo successivo comportamento.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24, pag. 1).


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