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Document C2006/165/41
Case C-235/06: Action brought on 24 May 2006 — Commission of the European Communities v Republic of Austria
Causa C-235/06: Ricorso presentato il 24 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria
Causa C-235/06: Ricorso presentato il 24 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria
GU C 165 del 15.7.2006, p. 22–22
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
15.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 165/22 |
Ricorso presentato il 24 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria
(Causa C-235/06)
(2006/C 165/41)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante(i): G. Braun, R. Vidal Puig, agenti)
Convenuta: Repubblica d'Austria
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo previsto alcuna sanzione ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti. |
— |
condannare la Repubblica d'Austria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
L'art. 16 del regolamento n. 261/2004 prevede che, nell'ipotesi in cui non si proceda all'attribuzione di una prestazione compensativa, ad un'altra forma di trasporto, ovvero al risarcimento del danno, debbano essere previste sanzioni per le compagnie di volo. Tali sanzioni, fissate dagli Stati membri per le violazioni del detto regolamento, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, l'Austria non avrebbe ancora irrogato alcuna sanzione per violazioni del regolamento che sia effettiva, proporzionata e dissuasiva.
(1) GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.