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Document C2006/165/10

    Causa C-343/04: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Land Oberösterreich/ČEZ as (Convenzione di Bruxelles — Art. 16, punto 1, lett. a) — Competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari — Azione diretta a far cessare immissioni o un rischio di immissioni causate su proprietà immobiliari dall'attività di una centrale nucleare situata sul territorio di uno Stato confinante con quello in cui queste sono ubicate — Non applicazione)

    GU C 165 del 15.7.2006, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    15.7.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 165/5


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 maggio 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof — Austria) — Land Oberösterreich/ČEZ as

    (Causa C-343/04) (1)

    (Convenzione di Bruxelles - Art. 16, punto 1, lett. a) - Competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari - Azione diretta a far cessare immissioni o un rischio di immissioni causate su proprietà immobiliari dall'attività di una centrale nucleare situata sul territorio di uno Stato confinante con quello in cui queste sono ubicate - Non applicazione)

    (2006/C 165/10)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberster Gerichtshof

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Land Oberösterreich

    Convenuta: ČEZ, as

    Oggetto

    Interpretazione dell'art. 16, n. 1, lett. a), della Convenzione di Bruxelles — Competenza esclusiva «in materia di diritti reali immobiliari» — Azione preventiva intesa a far cessare le turbative causate ad un fondo agricolo da una vicina centrale nucleare, situata sul territorio di uno Stato non contraente

    Dispositivo

    L'art. 16, punto 1, lett. a), della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come da ultimo modificata dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel senso che non rientra nell'ambito di applicazione di detta disposizione un'azione che, come quella proposta nella causa principale sulla base dell'art. 364, n. 2, del codice civile austriaco (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), sia diretta ad impedire le immissioni che producono o che rischiano di produrre i loro effetti su proprietà immobiliari di cui la parte attrice è proprietaria e sono costituite da radiazioni ionizzanti provenienti da una centrale nucleare situata nel territorio di uno Stato confinante con quello in cui tali beni sono ubicati.


    (1)  GU C 215 del 9.10.2004.


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