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Document C2006/165/01

    Causa C-197/03: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 69/335/CEE — Artt. 10 e 12 — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Principi di diritto comunitario in materia di ripetizione dell'indebito)

    GU C 165 del 15.7.2006, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    15.7.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 165/1


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 maggio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

    (Causa C-197/03) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Direttiva 69/335/CEE - Artt. 10 e 12 - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Principi di diritto comunitario in materia di ripetizione dell'indebito)

    (2006/C 165/01)

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: E. Traversa, in qualità di agente)

    Convenuta: Repubblica italiana (rappresentante: I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito da P. Gentili, avvocato)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 10, lett. c, della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, 69/335/CEE (GU L 249, pag. 25) — Legge nazionale che istituisce retroattivamente un'imposta forfettaria annuale sull'iscrizione degli atti diversi dagli atti di costituzione di società e che prevede, per il rimborso dell'imposta annuale sull'iscrizione degli atti di costituzione di società, un regime discriminatorio e restrittivo

    Dispositivo

    1)

    Istituendo tasse retroattive che non costituiscono diritti di carattere remunerativo autorizzati, poiché le iscrizioni nel registro delle imprese per le quali tali tasse vengono percepite hanno già dato luogo alla riscossione di tributi che le tasse retroattive intendono sostituire, senza possibilità di rimborso per chi li ha versati, o poiché tali tasse retroattive sono relative ad anni nei quali non è stata effettuata alcuna iscrizione nel registro che giustifichi la loro riscossione, e adottando norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità con il diritto comunitario derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, da una parte, degli artt. 10 e 12, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali, e, dall'altra, dei principi elaborati dalla Corte in materia di ripetizione dell'indebito.

    2)

    Per il resto, il ricorso è respinto.

    3)

    La Repubblica italiana è condannata a sopportare tre quarti delle spese complessive. La Commissione delle Comunità europee sopporta il restante quarto.


    (1)  GU C 171 del 19.7.2003.


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