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Document 52006XC0704(01)
Verification of environmental radioactivity monitoring facilities under the terms of Article 35 of the Euratom Treaty — Practical arrangements for the conduct of verification visits in Member States
Controllo degli impianti di monitoraggio della radioattività ambientale ai sensi dell'articolo 35 del trattato Euratom — Disposizioni pratiche per lo svolgimento delle visite di controllo negli Stati membri
Controllo degli impianti di monitoraggio della radioattività ambientale ai sensi dell'articolo 35 del trattato Euratom — Disposizioni pratiche per lo svolgimento delle visite di controllo negli Stati membri
GU C 155 del 4.7.2006, pp. 2–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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4.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 155/2 |
Controllo degli impianti di monitoraggio della radioattività ambientale ai sensi dell'articolo 35 del trattato Euratom
Disposizioni pratiche per lo svolgimento delle visite di controllo negli Stati membri
(2006/C 155/02)
1. CONTESTO
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(1) |
Il Capo 3 «Protezione sanitaria» del Titolo II del trattato Euratom da un lato verte sull'istituzione di norme fondamentali di sicurezza volte alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori (articoli 30-33) e, dall'altro, tratta specificamente il controllo dei livelli di radioattività ambientale (aria, acque, suolo) agli articoli 35-38. |
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(2) |
L'articolo 35 dispone che: «Ciascuno Stato membro provvede agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo, come anche al controllo sull'osservanza delle norme fondamentali. La Commissione ha il diritto di accedere agli impianti di controllo e può verificarne il funzionamento e l'efficacia.» |
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(3) |
L'articolo 36 dispone che: «Le informazioni relative ai controlli contemplati dall'articolo 35 sono regolarmente comunicate dalle autorità competenti alla Commissione, per renderla edotta del grado di radioattività di cui la popolazione possa eventualmente risentire.» |
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(4) |
Inoltre, la raccomandazione 2000/473/Euratom della Commissione, dell'8 giugno 2000, sull'applicazione dell'articolo 36 del trattato Euratom riguardante il controllo del grado di radioattività ambientale allo scopo di determinare l'esposizione dell'insieme della popolazione, precisa: «Al fine di garantire l'osservanza delle norme fondamentali di sicurezza è importante che, oltre alla determinazione dei livelli di radioattività dell'aria, dell'acqua e del suolo, detti livelli vengano anche determinati per campioni biologici e per derrate alimentari specifiche, (…)», e «il monitoraggio dei livelli di radioattività del suolo non consente una valutazione diretta dell'esposizione della popolazione. L'esposizione collegata alla contaminazione del suolo è valutata più direttamente (…) sulla contaminazione delle derrate alimentari (…)». Per questo motivo, i controlli della Commissione ai sensi dell'articolo 35 contemplano anche il monitoraggio di diversi bioti (alimenti per consumo umano, mangimi, vegetazione). |
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(5) |
Suddette verifiche sono state effettuate in passato, prima del 1o maggio 2004, in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Le modalità pratiche venivano decise nel corso di riunioni bilaterali con le autorità interessate degli Stati membri volte a precisare la portata, gli obiettivi e lo svolgimento delle verifiche. Le conclusioni erano successivamente riportate in protocolli bilaterali trasmessi alle autorità nazionali tramite i rappresentanti permanenti e approvati dagli Stati membri. |
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(6) |
A seguito dell'allargamento della Comunità a 25 Stati membri si è ritenuto necessario stabilire una base comune per le verifiche ai sensi dell'articolo 35 in tutti gli Stati membri mediante una comunicazione della Commissione, che può essere integrata, ove necessario, da protocolli bilaterali tra i singoli Stati membri e la Commissione. |
2. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 35
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(7) |
Le verifiche della Commissione riguardano gli impianti di monitoraggio ambientale negli Stati membri (facenti parte di una rete nazionale di «monitoraggio ambientale su scala nazionale»). Queste reti possono essere automatiche e/o basate in laboratori e comprendono sia la strumentazione per la misurazione di routine della radioattività nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nei vari bioti, sia i dispositivi intesi a far scattare l'allarme o fornire dati in caso di incidente. Questi ultimi sono presi in considerazione, giacché le informazioni che forniscono possono dare luogo a un potenziamento del sistema di campionamenti e di misurazioni. |
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(8) |
Inoltre, le verifiche della Commissione sono rivolte altresì a tutti i dispositivi di monitoraggio della radioattività ambientale relativa ad un sito nonché degli scarichi liquidi o aeriformi prodotti dalle installazioni o connessi alle attività che potenzialmente possono dare luogo a rilasci di sostanze radioattive nell'ambiente, quali:
La Commissione ritiene che «l'ambiente» cominci là dove gli scarichi non sono più soggetti ai controlli operativi e che i controlli di cui all'articolo 35 includano pertanto i dispositivi di monitoraggio degli scarichi liquidi e aeriformi delle installazioni. Detti dispositivi possono trovarsi all'interno o all'esterno dei locali dell'installazione. |
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(9) |
Ai fini dei controlli di cui al punto (8) non si opera alcuna distinzione tra gli impianti di monitoraggio installati dalle autorità nazionali e quelli gestiti dell'esercente del sito in conformità delle prescrizioni di legge — entrambi rientrano nell'ambito di applicazione dell'esercizio di verifica. In generale, la verifica verte su tutti gli impianti di monitoraggio
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3. AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CONTROLLI DELLA COMMISSIONE
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(10) |
L'obiettivo primario dei controlli della Commissione consiste nel verificare (i) il funzionamento e l'efficacia degli impianti di misurazione della radioattività ambientale e degli scarichi radioattivi e (ii) l'adeguatezza del programma di monitoraggio ambientale. L'efficacia e l'adeguatezza sono valutati in relazione all'impostazione generale adottata a livello nazionale per assicurare la protezione della popolazione in conformità delle norme fondamentali di sicurezza. Detta impostazione nazionale è presa in considerazione benché non sia di per sé oggetto di verifica. |
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(11) |
Le conclusioni che saranno tratte a seguito dei controlli non includeranno tuttavia alcuna valutazione dell'origine o della magnitudo dell'impatto ambientale dei rilasci né dei livelli di radioattività presenti nell'ambiente. |
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(12) |
Il ruolo della Commissione non intacca la responsabilità primaria dell'osservanza delle norme fondamentali di sicurezza che spetta ai singoli Stati membri, come sancito dall'articolo 33 del trattato Euratom. Oltre a consolidare la fiducia nell'affidabilità delle informazioni relative ai monitoraggi ambientali, le verifiche possono anche promuovere l'armonizzazione dei metodi di misurazione della radioattività ambientale e dei rilasci radioattivi. |
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(13) |
I controlli della Commissione dovrebbero permettere di formulare un giudizio sui seguenti aspetti:
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(14) |
Una parte dei controlli consiste nel verificare la coerenza della configurazione attuale degli impianti di monitoraggio con le informazioni comunicate a norma degli articoli 36 e 37 del trattato Euratom. In particolare, i dati generali comunicati a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom serviranno eventualmente a confrontare il programma di monitoraggio ambientale inizialmente previsto con quello effettivamente attuato. |
4. PRINCIPI GUIDA PER LA SELEZIONE DEGLI IMPIANTI DA VERIFICARE
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(15) |
Le verifiche sono generalmente effettuate conformemente ad un programma annuale adottato dai servizi della Commissione. Detto programma è elaborato conformemente a principi generali quali: copertura adeguata di tutti gli Stati membri; l'inclusione di impianti utilizzati nell'intero ciclo del combustibile nucleare, così come i sistemi di sorveglianza su scala nazionale, le industrie che svolgono attività lavorative con materiali ad elevato contenuto di radioattività naturale (NORM) e gli ospedali. |
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(16) |
La Commissione esaminerà qualsiasi richiesta di verifica proveniente da un terzo. In tal caso i servizi della Commissione esaminano i motivi della richiesta, assieme alle autorità nazionali dello Stato membro nel cui territorio la verifica è stata richiesta, prima di decidere se effettuare la verifica. |
5. PIANIFICAZIONE DELLE VISITE
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(17) |
La durata di una visita sarà generalmente di cinque giorni, in base ad un programma di lavoro definito in stretta collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro. Oggetto della visita possono essere:
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(18) |
Nel limite del possibile, le visite sono annunciate con almeno due mesi di anticipo per permettere alle autorità competenti di prendere le disposizioni del caso. Una volta confermata la data della visita, la Commissione comunica all'autorità competente la composizione dell'équipe che effettuerà i controlli, di norma composta da due-quattro rappresentanti, compresi possibilmente anche esperti nazionali distaccati presso la Commissione. |
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(19) |
I servizi della Commissione chiederanno con notevole anticipo informazioni utili per la preparazione della visita, ad esempio relazioni, descrizioni, schemi, piantine, ecc., in modo da permettere all'autorità competente di elaborare le informazioni necessarie. |
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(20) |
Qualora i servizi della Commissione prevedano di introdurre una sorgente di radioattività in uno dei siti visitati (ai fini di taratura, ad esempio), ne informano per iscritto lo Stato membro, affinché possa essere espletata la procedura di autorizzazione e di registrazione, se necessario. |
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(21) |
Gli Stati membri adotteranno le disposizioni necessarie perché l'équipe di controllo della Commissione sia accompagnata da rappresentanti dell'autorità competente e, eventualmente, dell'esercente del sito e del gestore della rete. |
6. DISPOSIZIONI PRATICHE
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(22) |
Lo Stato membro nel quale si svolge la visita di verifica adotterà le misure atte ad agevolare il compito della Commissione, come previsto nell'articolo 192 del trattato Euratom. A tal fine, le autorità nazionali sono tenute a cooperare con l'équipe di controllo in tutte le fasi della visita. |
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(23) |
Tutti i membri dell'équipe di controllo della Commissione agiranno nel rispetto della regolamentazione applicabile in materia di sicurezza e salvaguardia in ciascuna installazione visitata; detta regolamentazione include tutte le disposizioni relative all'igiene, alla protezione radiologica e alla sicurezza proprie di ciascuno sito. Tutti i membri dell'équipe di controllo della Commissione si conformeranno alle formalità di ingresso applicabili ai visitatori. |
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(24) |
I membri dell'équipe di controllo della Commissione saranno in grado di comunicare con le autorità e il personale addetto all'esercizio del sito in una lingua compresa da tutti. Si intende che il paese ospite non sarà obbligato a fornire traduzioni della documentazione. Tuttavia, i servizi della Commissione apprezzerebbero molto se i documenti fondamentali fossero trasmessi in formato elettronico prima della visita, perché in tal modo si aumenterebbe l'efficacia della visita e si agevolerebbe l'eventuale traduzione della documentazione. |
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(25) |
Per assolvere al proprio compito, l'équipe di controllo della Commissione deve poter consultare i documenti necessari per formarsi un'opinione sul funzionamento e sull'efficacia delle attrezzature di monitoraggio. A tale scopo, l'équipe di controllo della Commissione consulterà le relazioni e i registri contenenti i dati risultanti dall'attività degli impianti di monitoraggio. |
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(26) |
Le copie dei dati e dei documenti che non sono di dominio pubblico non saranno asportate da nessun membro dell'équipe di controllo della Commissione senza l'esplicito accordo del rappresentante dell'autorità competente. |
7. RELAZIONI
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(27) |
L'équipe di controllo della Commissione redige una relazione tecnica sulla quale saranno basate le principali conclusioni. Nei sei mesi successivi alla visita o dopo aver ricevuto le informazioni complementari richieste durante la visita, una prima versione della citata relazione tecnica è trasmessa alle autorità competenti del paese visitato, affinché controllino l'esattezza dei fatti riportati. Questa procedura non pregiudica l'esercizio da parte della Commissione dei suoi diritti in qualità di «custode del trattato», come previsto in particolare dall'articolo 141 del trattato Euratom. Le osservazioni formulate dalle autorità competenti sul progetto di relazione tecnica saranno prese in considerazione in vista della stesura della versione finale. La relazione tecnica sarà distribuita in allegato alle principali conclusioni. |
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(28) |
Le principali conclusioni e raccomandazioni formulate a seguito dell'esercizio di verifica sono notificate alla Commissione, che ne invia copia allo Stato membro visitato. Se la visita di verifica è stata effettuata su richiesta di un terzo, questi riceve copia della relazione. |
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(29) |
È pratica della Commissione pubblicare le principali conclusioni e la relazione tecnica, corredata delle eventuali osservazioni formulate espressamente dallo Stato membro a tale scopo, nel sito Internet della Commissione, tenendo debitamente conto delle preoccupazioni espresse dallo Stato membro in materia di riservatezza e di segreto commerciale. |
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(30) |
Lo Stato membro oggetto della visita può pubblicare le principali conclusioni e la relazione tecnica, senza apportare modifiche, dopo la pubblicazione da parte della Commissione. |
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(31) |
A tempo debito sarà elaborata una relazione generale sul programma di verifica della Commissione che sarà trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Precisazione di alcuni termini che compaiono nella presente comunicazione
Autorità competente
Qualsiasi organismo di regolamentazione o autorità nazionale designata, o riconosciuta tale, quale responsabile dei compiti spettanti allo Stato membro in connessione con l'articolo 35 del trattato Euratom.
Impianto di monitoraggio
L'insieme delle apparecchiature (tecniche) utilizzate per il campionamento, la preparazione o la radioattività dei campioni o la misurazione della radioattività o della radiazione ambiente, sia in loco sia in laboratorio. I dispositivi di monitoraggio possono far parte di un sistema automatico o manuale e possono concernere gli scarichi liquidi o aeriformi o diverse matrici ambientali.
Installazione
Edifici che possono potenzialmente generare scarichi radioattivi; sono incluse le installazioni per il ciclo del combustibile nucleare, i depositi di residui o scarti di estrazione mineraria così come strutture ospedaliere, industriali e di ricerca. Gli scarichi liquidi e aeriformi possono essere rilasciati in uno o più punti (camini, condotti, canalizzazioni).
Rete nazionale
Una rete gestita da o per conto di una o più autorità competenti nazionali. In generale, questo tipo di rete può essere composta da diverse sotto-reti e coprire l'intero territorio nazionale.
Rete
Sistema automatizzato o gestito da laboratorio finalizzato alla sorveglianza della radioattività ambientale. Una rete automatizzata può misurare il rateo di «dose gamma ambiente», campionare l'aria a livello del suolo e misurare la radioattività nei gas e negli aerosol o ancora misurare l'attività totale o per nuclidi nelle acque. Una rete gestita da laboratorio può essere composta da diversi organismi che campionano le varie matrici ambientali, le quali sono successivamente analizzate in laboratorio. In generale, i dati sono registrati, trattati e archiviati in un centro di elaborazione dati. (Una rete progettata per misurare principalmente i livelli di radiazione elevati (a fini di pre-allerta e difesa) non è considerata rientrante nell'ambito di applicazione dei controlli di cui all'articolo 35.)
Impianto
Il termine è utilizzato come sinonimo di «installazione» in determinati contesti (ad esempio, il ritrattamento).
Monitoraggio degli scarichi
Le disposizioni tecniche, organizzative e procedurali applicabili all'analisi e alla valutazione (on-line o off-line) degli scarichi liquidi e aeriformi nell'ultimo punto prima dell'uscita dalla zona di controllo operativo. Le relative apparecchiature possono essere ubicate all'interno del sito dell'installazione o al di fuori. In una centrale nucleare, ad esempio, sono compresi tutti gli impianti di campionatura e misurazione di tali rilasci (nelle condutture o in cisterne), il controllo dei rilasci (ad esempio le valvole), le analisi di laboratorio di campioni di scarichi o il calcolo dell'attività rilasciata. L'obiettivo generale consiste nel registrare e valutare la quantità di radioattività rilasciata nell'ambiente laddove essa possa avere ripercussioni sull'ambiente o (direttamente o indirettamente) sulla popolazione. (Giova osservare che i controlli di cui all'articolo 35 non riguardano i livelli di attività degli scarichi di per sé, quanto i metodi e le procedure utilizzati per monitorare tali livelli e escludono le analisi effettuate con l'unico scopo del controllo operativo dell'installazione.)
Monitoraggio ambientale
Le disposizioni tecniche, organizzative e procedurali applicabili all'analisi del livello della «radiazione ambiente» e i livelli di radioattività ambientale. Su scala nazionale, tale controllo è generalmente conseguito attraverso una o più reti di monitoraggio (automatizzate o gestite da laboratorio); la sorveglianza ambientale di un determinato sito può avvenire tramite reti automatizzate o essere basata su un programma predefinito di campionature e di procedure di analisi dei campioni. L'obiettivo generale consiste nel registrare eventuali ripercussioni sull'ambiente (ad esempio per quanto riguarda le concentrazioni di attività in varie matrici) e l'evoluzione della contaminazione nel tempo, al fine di disporre di una base per valutare l'esposizione (della popolazione). (Giova osservare che i controlli di cui all'articolo 35 non riguardano i livelli di attività degli scarichi di per sé, quanto i metodi e le procedure utilizzati per monitorare tali livelli e escludono le analisi effettuate con l'unico scopo del controllo operativo dell'installazione.)
Centro di elaborazione dati
Installazione dotata di strumentazione e programmi informatici per la registrazione e la comunicazione di dati, la quale applica adeguate procedure per acquisire, registrare e archiviare dati relativi alle attività di monitoraggio. La presentazione dei dati può avvenire nel centro stesso o a distanza, presso organismi di sorveglianza nazionali o locali.