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Document 52006AE0401

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Relazione sulla politica di concorrenza 2004 SEC(2005) 805 def.

GU C 110 del 9.5.2006, p. 8–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

9.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 110/8


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Relazione sulla politica di concorrenza 2004

SEC(2005) 805 def.

(2006/C 110/02)

La Commissione europea, in data 17 giugno 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla: Relazione sulla politica di concorrenza 2004

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 21 febbraio 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore MALOSSE.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 15 marzo 2006, nel corso della 425a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 138 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni.

1.   Introduzione

1.1

La politica di concorrenza dell'Unione europea è stata a lungo considerata come un fiore all'occhiello dell'integrazione e un dato acquisito da non rimettere in discussione. In occasione del dibattito sul Trattato costituzionale tuttavia sono stati sollevati alcuni interrogativi sulla fondatezza di una politica intesa ad assicurare «una concorrenza libera e non falsata». Dopo la riforma sugli strumenti di controllo delle intese e degli abusi di posizione dominante, la Commissione europea ha intrapreso una riforma del regime degli aiuti di Stato mediante un piano d'azione. La presentazione della relazione sulla politica di concorrenza 2004 offre al CESE l'opportunità di effettuare una riflessione globale sulle finalità e sui metodi della politica comunitaria della concorrenza, specie in rapporto ai seguenti punti:

la globalizzazione degli scambi,

l'allargamento dell'UE con una crescita delle disparità di sviluppo,

il crescente ritardo dell'Unione europea in materia di crescita e di occupazione rispetto ai suoi principali concorrenti economici,

la legittima preoccupazione dei cittadini di avere una migliore governance, una migliore legittimazione delle politiche condotte e una più ampia partecipazione al processo decisionale.

1.2

Dopo un'esposizione delle linee generali della politica di concorrenza ad opera del Direttore generale della DG Concorrenza, la relazione offre una panoramica delle attività della Commissione, in particolare:

in materia di intese e di abusi di posizione dominante (articoli 81 e 82 del Trattato) corredata di alcune decisioni delle giurisdizioni comunitarie e delle giurisdizioni nazionali dell'UE,

in materia di concentrazione, con una valutazione settoriale,

in materia di controllo degli aiuti di Stato, comprese le regole legislative e interpretative e alcune decisioni prese dalle giurisdizioni europee,

in materia di allargamento, di cooperazione bilaterale e multilaterale a livello internazionale.

Il 2004, anno dell'allargamento a dieci nuovi Stati membri, è stato contrassegnato dall'entrata in vigore della riforma del diritto comunitario della concorrenza il 1o maggio.

2.   Riflessioni sulla politica di concorrenza dell'Unione europea

2.1

La relazione sottolinea il legame esistente fra la politica di concorrenza, da un lato, e la strategia di Lisbona riveduta, ovverosia la competitività, la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile dall'altro. La Commissione desidera così incentrare la propria azione sui settori essenziali per il mercato interno e l'agenda di Lisbona, ponendo l'accento sull'eliminazione degli ostacoli alla concorrenza nei settori recentemente liberalizzati e in alcuni altri settori regolamentati, come quello delle telecomunicazioni, dei servizi postali, dell'energia e dei trasporti. Il legame con l'agenda di Lisbona meriterebbe di essere meglio motivato ed esplicitato.

2.2

La questione preliminare da porsi è se una politica di concorrenza debba riflettere le priorità politiche congiunturali o se debba invece avere una sua logica propria e autonoma. Il CESE privilegia la seconda ipotesi per i seguenti motivi:

2.2.1

Le imprese, i consumatori e gli attori economici e sociali hanno bisogno di un quadro giuridico stabile e prevedibile. Se la politica di concorrenza deve variare a seconda delle priorità del momento, sarà fonte di instabilità giuridica e sarà pertanto poco favorevole agli investimenti e all'occupazione.

2.2.2

La creazione di una concorrenza libera e non falsata è un obiettivo fondamentale di per sé, non in rapporto ad una strategia congiunturale, ma per garantire il buon funzionamento del mercato interno unico europeo. Se tale funzionamento non è garantito, il mercato perde tutto il suo significato e i vantaggi che può apportare all'economia europea, ossia la stimolazione della domanda, l'ampliamento dell'offerta, le potenzialità di un mercato di 450 milioni di consumatori.

2.2.3

Oggi, in un'Unione allargata, le disparità a livello di condizioni economiche e sociali fra i diversi Stati membri sono molto marcate. La politica di concorrenza assume pertanto in tale contesto una rilevanza tutta particolare. In altri termini, la creazione di una concorrenza realmente libera e non falsata è determinante perché gli attori economici e sociali, sia quelli dei paesi più ricchi che quelli dei paesi più poveri, abbiano la garanzia della parità di opportunità e di trattamento e sussistano tutte le condizioni per rafforzare la coesione economica e sociale dell'Unione.

2.2.4

L'autonomia della politica di concorrenza deve essere salvaguardata e rafforzata. Tale politica deve anche articolarsi con le altre politiche dell'Unione, come quelle a favore dei consumatori, dello sviluppo economico, dell'innovazione, della crescita, dell'occupazione e della coesione economica e sociale. La politica di concorrenza, attraverso le riforme di cui è e sarà oggetto, deve riflettere questa visione rivolta verso l'esterno. La Commissione deve necessariamente operare in questo spirito, ricercando un equilibrio costante destinato a proteggere al meglio i consumatori, le imprese e l'interesse generale dell'Unione. Pertanto le linee direttrici per trattare i contenziosi devono essere elaborate in base a taluni imperativi ovvero:

continuare ad applicare in modo rigoroso le regole della concorrenza, specie in materia di aiuti di Stato per evitare qualsiasi forma di condiscendenza nei confronti di politiche nazionali di sostegno a «campioni nazionali» o a imprese monopolistiche che potrebbero soffocare la concorrenza a livello nazionale ed europeo, in particolare a scapito delle piccole e medie imprese. Si devono invece sostenere gli sforzi pubblici a favore dell'innovazione e della ricerca, per favorire grandi progetti europei su base federativa e sostenere il potenziale d'innovazione delle piccole e medie imprese.

Parimenti, le politiche a favore dell'occupazione devono concentrarsi prioritariamente sui servizi alle persone (formazione permanente, custodia dei bambini, mobilità, lotta contro ogni forma di discriminazione) e non sugli aiuti diretti che creerebbero delle distorsioni di concorrenza,

combattere le nuove «nicchie anticoncorrenziali», quali le «sostituzioni» di monopoli privati a monopoli pubblici, le posizioni dominanti di fatto di un'attività economica (per esempio la distribuzione rispetto ai produttori e viceversa). Occorre ad esempio comprendere meglio la specificità delle piccole e medie imprese, motore della crescita in Europa, ma la cui creazione e sviluppo vengono spesso frenate da pratiche (aiuti di Stato, monopoli, posizioni dominanti) discriminatorie nei loro confronti. Sarebbe necessario favorire soprattutto la cooperazione e i raggruppamenti di PMI, che costituiscono spesso il solo mezzo di cui dispongono per combattere ad armi pari con i loro concorrenti,

fare in modo che i consumatori possano beneficiare realmente delle economie di scala e delle potenzialità del mercato unico europeo.

2.2.5

Occorre tener conto del carattere specifico dei servizi di interesse generale, specie nei settori della salute pubblica, della protezione sociale e dell'istruzione, nel rispetto dei valori di giustizia sociale e di trasparenza, conformemente alle tradizioni e alle pratiche nazionali. Nel caso in cui servizi di interesse generale pubblico siano affidati in toto o in parte ad attori privati, le autorità preposte alla concorrenza devono assicurarsi che siano garantite l'uguaglianza di trattamento fra tutti i potenziali attori, l'efficacia, la continuità e la qualità del servizio. A tale proposito, il Comitato accoglie con favore il lavoro della Commissione che, dopo la sentenza Altmark, è stato diretto a precisare le regole in materia di finanziamento degli obblighi di servizio pubblico; ciò si tradurrà in una migliore trasparenza nella gestione dei servizi di interesse economico generale (SIEG).

2.2.6

Più in generale, il problema della politica di concorrenza comunitaria consiste nel fatto che essa si basa sull'ipotesi che il mercato unico funzioni in modo ideale: un'informazione perfetta e gratuita degli agenti, libertà di ingresso e di uscita per le imprese, tanti mercati quante opportunità possibili o auspicate dagli attori, assenza di rendimenti di scala crescenti e di posizioni dominanti. La realtà è diversa, specie per il comportamento di taluni Stati membri che continuano a ragionare in termini «nazionali».

2.2.7

La DG Concorrenza dovrebbe effettuare valutazioni socioeconomiche di follow-up dei casi che studia. Dovrebbe anche effettuare delle valutazioni d'impatto delle sue decisioni più importanti, sia a livello economico, includendovi la competitività globale dell'Unione, sia a livello sociale, sia, infine, in relazione allo sviluppo sostenibile.

3.   Osservazioni sull'attuazione della politica di concorrenza nell'UE nel 2004

3.1

Sul piano della presentazione della relazione e per una migliore comprensione del sistema, quest'ultimo risulterebbe ancora più chiaro se vi si inserisse, specie in materia di aiuti di Stato, un inventario delle decisioni in cui non vi sono state obiezioni alla concessione degli aiuti, spiegando nel contempo le ragioni per cui, in taluni casi, l'aiuto non rientrava nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1. Una tabella di questo tipo costituirebbe il quadro delle buone prassi ad uso degli Stati membri nell'assegnazione degli aiuti.

3.2

Inoltre, dato che il 2004 è stato contrassegnato dall'allargamento, ci si rammarica che la relazione fornisca scarse indicazioni sull'attuazione della politica comunitaria di concorrenza da parte dei nuovi Stati membri. Il Comitato si aspetta quindi dalla relazione 2005 informazioni più complete e più aggiornate in merito.

3.3   Applicazione della legislazione contro le intese

3.3.1

Dalla relazione emerge che l'analisi economica è divenuta parte integrante della politica di concorrenza, come il CESE aveva ripetutamente richiesto. L'evoluzione della legislazione del diritto della concorrenza (articoli 81 e 82) è stata contrassegnata da un progresso particolare e pragmatico consistente nel definire meglio il mercato e nell'affinare l'approccio delle pratiche orizzontali e verticali.

3.3.1.1

A titolo dell'articolo 81, paragrafo 3 (l'esenzione dal divieto relativo agli accordi restrittivi), si può notare che l'analisi economica è stata in particolare arricchita dalla considerazione dei guadagni di efficienza. Le imprese possono invocare ad esempio il ricorso a nuove tecnologie, a metodi di fabbricazione più adeguati, a sinergie derivanti dall'integrazione di attività, da economie di scala, oppure possono addurre il progresso tecnico e tecnologico mediante ad esempio gli accordi di ricerca e di sviluppo in comune.

3.3.2   La politica in materia di trattamento favorevole

3.3.2.1

Come attestano le cause citate nella relazione, il trattamento favorevole è un successo. Si ricorderà che tale meccanismo consiste nell'incitare le imprese, parti in causa di un'intesa, a «denunciare» quest'ultima presso le autorità garanti della concorrenza, consentendo loro in compenso di essere esonerate, totalmente o parzialmente, dalle ammende dovute. A tal fine la Commissione e taluni Stati membri hanno stabilito dei programmi di trattamento favorevole che stabiliscono le condizioni di tale dispositivo. Questi programmi rivestono una particolare importanza per le imprese in quanto, indipendentemente dalle intese puramente collusive, esse spesso scoprono che a loro insaputa è stata conclusa un'intesa che ha assunto vaste proporzioni, mediante scambi di fax e di posta fra i loro agenti commerciali e quelli di altre imprese.

3.3.2.2

La relazione non mette sufficientemente in evidenza una serie di disfunzioni latenti: i programmi di trattamento favorevole esistenti all'interno dell'UE sono molto eterogenei sia per quanto riguarda le condizioni di fondo per ottenere l'immunità o la riduzione delle sanzioni che sul piano procedurale; inoltre non tutte le autorità nazionali della concorrenza hanno stabilito un programma di questo tipo, ma solo 18 autorità (1) (più la Commissione).

3.3.2.3

Infine la domanda di trattamento favorevole indirizzata ad una determinata autorità non vale per le altre. In tali condizioni, l'impresa interessata è costretta, per ottenere l'immunità, a rivolgersi a tutte le autorità di concorrenza competenti. Il CESE ritiene pertanto che sia fondamentale ottimizzare tale dispositivo in caso di domande multiple delle imprese. Risultano necessarie delle semplificazioni delle procedure in uso per attuare un sistema di concordanza nella «denuncia» dell'intesa, che bloccherebbe automaticamente qualsiasi partecipazione ad un cartello.

3.3.3   La rete europea della concorrenza (REC)

3.3.3.1

Secondo la relazione, i primi risultati ottenuti dalla REC sembrano soddisfacenti. Mediante quest'ultima, la Commissione europea e le autorità di concorrenza nazionali di tutti gli Stati membri dell'UE cooperano e si informano reciprocamente delle nuove cause e decisioni. Se del caso, coordinano le inchieste prestandosi reciprocamente assistenza e scambiando gli elementi di prova.

3.3.3.2

Tale cooperazione crea un meccanismo efficace per contrastare le imprese che ricorrono a pratiche transfrontaliere restrittive della concorrenza e contribuisce all'eliminazione di quelle imprese che violano le regole del mercato e causano danni notevoli alla concorrenza e ai consumatori.

3.3.3.3

Una questione essenziale riguarda la confidenzialità delle informazioni. Quest'ultima è garantita da una funzione specifica, l'ADO (Authorised Disclosure Officer), grazie alla quale una o più persone sono abilitate ad intervenire nel trasferimento di informazioni confidenziali. Tali meccanismi sono stati applicati ripetutamente dal 1o maggio 2004, principalmente con la Commissione e — sembra — con successo.

3.3.3.4

Se gli attori economici tracciano un bilancio molto positivo del funzionamento del REC, il CESE mette tuttavia in guardia la Commissione dalla difficoltà eventuale, a medio termine e con il proliferare delle cause, di garantire una protezione totale per quanto riguarda lo scambio di informazioni confidenziali.

3.4   Articolo 82 — Abuso di posizione dominante

3.4.1

L'articolo 82 del Trattato vieta lo sfruttamento abusivo di qualsiasi posizione dominante da parte di un'impresa (prezzi non equi, ripartizione dei mercati mediante accordi di vendite esclusivi, premi di fedeltà intesi a sottrarre i fornitori ai loro concorrenti …). Inoltre il controllo delle concentrazioni è sottoposto a tale disposizione nel momento in cui una fusione implica un abuso nel rafforzamento della posizione dominante dell'impresa all'origine dell'operazione. Tale articolo, nodo essenziale della legislazione antitrust, soffre per alcuni versi di un'interpretazione ambigua che si può osservare mediante l'analisi dei comportamenti delle imprese e delle implicazioni delle loro pratiche commerciali. In altri termini, il concetto di abuso di posizione dominante non ha ancora trovato una definizione reale ed è pertanto talvolta molto difficile per le imprese conoscere il confine fra quello che possono e quello che non possono fare. Per esempio, per quanto riguarda gli abusi sui prezzi quali i prezzi predatori o gli sconti, un determinato comportamento può avere effetti diversi: un concorrente molto efficace può essere in grado di prosperare in un mercato nel quale l'impresa dominante pratica determinati prezzi, mentre un concorrente «meno efficace» può venire escluso dal mercato. La politica di concorrenza deve proteggere questi ultimi? Non si dovrebbe invece sviluppare regole fondate sul principio in base al quale solo l'esclusione dei concorrenti «efficaci» è abusiva?

3.4.2

La Commissione ha recentemente pubblicato un progetto di linee direttrici per l'applicazione dell'articolo 82 — che il Comitato approva. Desidera così stabilire un metodo da seguire per valutare alcune delle pratiche maggiormente diffuse, quali le vendite condizionate, gli sconti e le riduzioni che possono indebolire la concorrenza (2). Il CESE apprezza gli sforzi compiuti dalla Commissione per mobilitare il massimo di risorse sulle pratiche che possono maggiormente danneggiare i consumatori e per apportare chiarezza e certezza giuridica con una definizione chiara di ciò che può costituire una posizione dominante. Spera che il progetto attualmente allo studio permetterà alle imprese in posizione dominante di valutare chiaramente se il loro comportamento è lecito e ricorda che, per completare la riflessione, è necessario il dialogo con le parti interessate (imprese, specie le PMI, consumatori, parti sociali, …).

3.5   Il controllo delle concentrazioni

3.5.1

Il CESE apprezza l'evoluzione avvenuta all'insegna del pragmatismo, da un lato, mediante la creazione dello sportello unico per le notifiche di operazioni di concentrazioni e, dall'altro, mediante l'indispensabile chiarimento apportato al test di concorrenza che ora risulta più vicino alla realtà economica e maggiormente compatibile con le norme in vigore nei principali sistemi di controllo delle concentrazioni in tutto il mondo. Infine, sebbene in pratica la dimostrazione dei guadagni di efficienza generati dalle fusioni si riveli ancora difficile, è lecito sperare che, in questo contesto migliorato, il controllo delle concentrazioni potrà servire a lungo gli interessi del consumatore europeo.

3.5.2

Per quanto concerne le relazioni fra la grande distribuzione e il commercio di prossimità, si assiste da qualche anno ad un massiccio fenomeno di concentrazione che riduce le quote di mercato del commercio di prossimità a vantaggio della grande distribuzione. Tenuto conto dello sviluppo delle pratiche commerciali talvolta molto vincolanti, delle politiche tariffarie, dell'importanza degli sconti accordati in funzione del volume d'acquisto, gli esercizi commerciali di quartiere possono difficilmente competere in termini di prezzi di fronte al consistente margine di manovra della grande distribuzione e alla sua capacità di attrazione. D'altra parte, in questo stesso contesto, i produttori sono sottoposti a pressioni talvolta esagerate. Infine, l'aumento del numero delle fusioni deve portare necessariamente a conciliare gli obiettivi della politica di concorrenza con quelli della politica dei consumatori per garantire che esista un approvvigionamento costante dei mercati, una diversità dell'offerta in termini di posizionamento e di qualità dell'assortimento. Allo stesso tempo, bisognerebbe non limitare la cooperazione tra le piccole imprese fintantoché la loro quota complessiva di mercato nel settore in questione non è significativa.

3.6   La riorganizzazione della DG Concorrenza

3.6.1

La relazione traccia un bilancio positivo degli effetti della riorganizzazione della DG Concorrenza in risposta alle critiche formulate dall'opinione pubblica nei confronti della Commissione in occasione di alcune cause (Airtours/First Choice, Tetra Laval/Sidel e Schneider/Legrand).

3.6.2

La creazione di un posto di economista capo (Chief Competition Economist) assistito da diversi economisti, la nomina di un gruppo di funzionari di grande esperienza incaricati di esaminare con uno sguardo nuovo le conclusioni dei funzionari della DG Concorrenza incaricati delle indagini sulle concentrazioni sensibili, il rafforzamento del ruolo del consigliere-auditore nella procedura di controllo delle concentrazioni, sono misure rivolte ad un obiettivo comune inteso a rendere più rigorosa e trasparente la procedura di indagine in materia di controllo delle concentrazioni. Esse rispondono positivamente alle richieste formulate a più riprese dal CESE, che le accoglie pertanto con favore.

3.6.3

Il CESE approva anche il fatto che sia stato designato un incaricato delle relazioni con i consumatori per rappresentare questi ultimi dinanzi alla DG Concorrenza, ma si rammarica nel contempo che, a un anno da tale nomina, la relazione non abbia stilato un bilancio preciso del dialogo instaurato con i consumatori europei. Il CESE si aspetta pertanto che la relazione 2005 contenga elementi tangibili che permettano di misurarne l'efficienza e l'efficacia. Il CESE ha lanciato inoltre un parere d'iniziativa sull'argomento.

3.6.4

I pareri recenti del CESE avevano evidenziato la questione dei mezzi di cui dispone la Commissione europea, specie in materia di sorveglianza delle concentrazioni, giudicati troppo scarsi rispetto alle risorse che possono essere mobilitate dagli attori interessati. Tale questione resta ancora aperta: sembra che la DG Concorrenza soffra della mancanza di personale qualificato per affrontare i casi riguardanti taluni Stati e, in particolare, i nuovi Stati membri. Il Comitato è preoccupato e perplesso dinanzi a questa mancanza di previsione nella gestione delle risorse umane della Commissione e chiede misure urgenti per porvi rimedio.

3.6.5

Infine, malgrado gli sforzi di trasparenza compiuti ancora recentemente, il Comitato constata che non vi è un'autentica politica di consultazione attiva degli attori interessati: per quanto riguarda i casi orizzontali trattati dalla DG Concorrenza, la sola informazione in materia di concentrazione sul sito web della Commissione non può essere considerata adeguata per raccogliere i pareri informati della società civile, delle diverse organizzazioni interessate, se si tiene conto dei principi di una buona governance.

3.6.6

Per quanto riguarda la pubblicazione delle sentenze nazionali sul sito internet della Commissione in materia di concorrenza, è giocoforza constatare che gli obiettivi perseguiti di informazione didattica non sono stati conseguiti (articolo 15, comma 2, del regolamento (CE) n. 1/2003). Da un lato si osserva che il sistema creato sul sito funziona solo parzialmente. Per esempio, i nuovi Stati membri non trasmettono — o quasi — copia delle sentenze delle loro giurisdizioni nazionali. Questo stato di cose frena la percezione dell'applicazione del diritto della concorrenza in tali paesi e nuoce alla sua auspicata armonizzazione. D'altro canto tali sentenze nazionali non sono accessibili se non nella lingua del paese d'origine, il che limita, se non addirittura impedisce, la loro lettura, quando invece rivestirebbero certamente un'importanza pratica considerevole per i problemi inediti che sollevano.

3.7   Il controllo degli aiuti di Stato

Il Consiglio europeo del marzo 2005 ha ricordato l'obiettivo di proseguire sulla via della riduzione del livello generale degli aiuti di Stato, concedendo tuttavia delle deroghe per le eventuali carenze dei mercati.

3.7.1

La Commissione europea ha presentato il 7 giugno 2005 un piano d'azione sugli aiuti di Stato, sul quale il CESE si è pronunciato (3) e al quale il presente parere rimanda. L'analisi della relazione 2004 dà adito tuttavia alle seguenti osservazioni generali:

3.7.2

È indispensabile rafforzare la trasparenza riguardante l'informazione trasmessa alle imprese che beneficiano di un aiuto individualizzato (data di notifica, elementi giustificativi forniti dagli Stati membri). Tale trasparenza è tanto più necessaria, in quanto il rischio di recupero degli aiuti illeciti grava sulle imprese, in particolare sulle piccole e medie imprese e perfino sulle microimprese, mentre la procedura di notifica è stata effettuata dallo Stato membro.

3.7.3

Le autorità nazionali incaricate di valutare se gli aiuti soddisfino o meno i criteri richiesti non dispongono sempre delle conoscenze indispensabili per effettuare l'analisi economica relativa alle procedure di notifica; sono spesso gli enti territoriali a concedere ad esempio degli aiuti in materia occupazionale o ambientale senza procedere ad un'analisi ottimale delle quote di mercato, il che, in caso di aiuto illegale, comporta una grande incertezza finanziaria per le imprese.

3.7.4

Nel quadro dell'esame degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese, si osserva che la politica comunitaria si concentra maggiormente sulle conseguenze economiche per i concorrenti del beneficiario dell'aiuto pubblico e in particolare sui mezzi che consentono di «indennizzarli». Preoccupata di evitare lo sviluppo di distorsioni di concorrenza, la Commissione infatti impone talune restrizioni alle imprese beneficiarie, quali per esempio la limitazione della percentuale delle quote di mercato su una zona geografica determinata, come è avvenuto nella causa Thomson Multimédia, oppure l'obbligo per il beneficiario di instaurare partenariati con i suoi concorrenti.

3.7.5

Il CESE deplora il fatto che tale preoccupazione celi un altro aspetto altrettanto essenziale, ovvero gli effetti di tali operazioni sul consumatore finale (cliente e contribuente), dato che la Commissione non esamina sufficientemente se gli aiuti impediranno o meno una riduzione dei prezzi, una più ampia scelta di prodotti e di servizi o una migliore qualità. L'interesse dei consumatori è tuttavia al centro della politica di concorrenza e il diritto degli aiuti di Stato deve necessariamente soddisfare le stesse esigenze di rigore, in termini di analisi a lungo termine, richieste per le intese o le concentrazioni.

3.7.6

In linea generale, il CESE esprime la propria inquietudine per le distorsioni di concorrenza che potrebbero derivare dalle divergenze fra i diversi Stati membri in materia di aiuti pubblici. Il CESE è preoccupato soprattutto per il carattere spesso molto discriminatorio degli aiuti pubblici. Gli Stati si mobilitano infatti spesso a favore di investimenti e salvataggi di grandi imprese, trascurando quelle piccole e medie (che in realtà creano quattro posti di lavoro su cinque nell'Unione), e privilegiano taluni settori o tipi di imprese. Tale situazione è sfavorevole allo sviluppo dell'imprenditorialità e provoca una sclerosi del tessuto economico insufficientemente dinamico e troppo sfavorevole ai nuovi ingressi sul mercato.

4.   Proposte per una politica della concorrenza rafforzata

L'analisi effettuata induce pertanto il CESE a formulare le seguenti raccomandazioni.

4.1   Sul piano tecnico

4.1.1

Nelle prossime relazioni sulla politica di concorrenza, la Commissione dovrebbe dedicare una particolare attenzione agli effetti dell'allargamento, se non addirittura dedicare un capitolo specifico alle evoluzioni intervenute sia sul piano legislativo che sul piano del controllo dell'applicazione del diritto comunitario.

4.1.2

Per una migliore sicurezza giuridica, appare fondamentale semplificare il sistema di trattamento favorevole. Tenuto conto della sensibilità delle informazioni che devono essere fornite e della difficoltà che rappresenta la ripetizione della stessa procedura presso le diverse autorità interessate (intesa con effetti su più Stati membri), sarebbe opportuno attuare una riforma mediante il riconoscimento reciproco oppure istituire un sistema di sportello unico.

4.1.2.1

Sarebbe inoltre fortemente auspicabile un ravvicinamento dei programmi nazionali di trattamento favorevole mediante un'armonizzazione flessibile e indiretta che potrebbe assumere la forma di «migliori prassi».

4.1.3

Nella prospettiva della revisione in corso della politica della Commissione in materia di abuso di posizione dominante mediante il progetto di linee direttrici, si dovranno chiarire diverse questioni per reimpostare la valutazione di tali abusi sul danno subito dal consumatore. La Commissione dovrà precisare cosa si intende per «posizione dominante», ma soprattutto cosa è un «abuso» e quali sono i diversi tipi di abuso. Essa dovrà infine affinare la linea di demarcazione fra una concorrenza legittima basata sull'efficacia delle prestazioni e una concorrenza abusiva che minaccia il funzionamento della concorrenza e quindi il consumatore.

4.1.4

In materia di controllo delle concentrazioni, per misurare l'apporto della presa in considerazione dei guadagni di efficienza, la relazione della Commissione potrebbe in futuro dedicare una sezione agli sviluppi delle operazioni interessate e alle loro ripercussioni sui consumatori.

4.1.5

Per garantire un equilibrio più equo fra produzione e distribuzione e a livello della distribuzione stessa (evitare che gli esercizi commerciali nelle zone rurali o urbane svantaggiate o nelle regioni scarsamente abitate scompaiano del tutto) si dovrebbe avviare una riflessione sugli strumenti di concorrenza, di regolamentazione commerciale o di sostegno alle piccole società, per non bloccare l'accesso dei potenziali attori al mercato e permettere alle PMI di beneficiare degli aiuti di Stato.

4.1.6

Sarebbe utile che nelle prossime relazioni venissero descritti i legami fra l'incaricato delle relazioni con i consumatori e le organizzazioni di difesa dei consumatori nell'esame delle cause: queste ultime hanno eventualmente potuto elaborare un parere o fornire informazioni alla Commissione nel quadro delle cause di concentrazione, di intesa o di abuso di posizione dominante? La dimostrazione dell'efficacia del lavoro dell'incaricato delle relazioni con i consumatori è essenziale.

4.1.7

Per migliorare il funzionamento del sistema di pubblicazione delle sentenze dei tribunali nazionali, sarebbe opportuno istituire una rete di corrispondenti incaricati di raccogliere le decisioni della giustizia per rendere il sistema attuale più efficace in tempo reale. A tale dispositivo andrebbero destinate risorse umane e finanziarie più consistenti.

4.2   Sul piano politico ed economico

4.2.1   Rafforzare l'analisi sulle distorsioni più gravi

4.2.1.1

La valutazione del funzionamento della politica di concorrenza deve permettere di verificare se quest'ultima favorisca effettivamente una «concorrenza libera non falsata» all'interno dell'UE e di misurare l'efficacia della lotta contro i monopoli di fatto e gli abusi di posizione dominante e il suo impatto sulla creazione di nuove imprese e sull'imprenditorialità. La Commissione non dovrebbe limitare gli accordi fra PMI per permettere loro di far fronte alla concorrenza di grandi gruppi integrati e dovrebbe mobilitare più risorse per lottare efficacemente contro le distorsioni più gravi.

4.2.1.2

Per quanto riguarda le libere professioni, la Commissione ha pubblicato, in seguito alla sua comunicazione del 9 febbraio 2004, una relazione sulla concorrenza in questo settore (4) che illustra i progressi compiuti in materia di soppressione delle restrizioni alla concorrenza non necessarie quali i prezzi imposti, le regole in materia di pubblicità, le restrizioni di accesso e alcuni compiti riservati. Il CESE invita la Commissione a tener fede al suo impegno e conferma il punto di vista formulato unanimemente dal Comitato nel parere in merito alla relazione sulla politica di concorrenza 2003, secondo il quale l'introduzione di meccanismi più favorevoli alla concorrenza permetterà alle libere professioni di migliorare la qualità e l'offerta dei loro servizi, a diretto vantaggio dei consumatori e delle imprese.

4.2.2   Lottare contro la compartimentazione del mercato e sviluppare gli studi economici e sociali

4.2.2.1

Il CESE ritiene che occorra analizzare le questioni relative alla concorrenza in termini di coesione globale dell'Unione e chiedersi se i comportamenti ancora troppo nazionali (aiuti pubblici diretti o «dissimulati» a campioni nazionali, aiuti per attirare investimenti, comportamenti discriminatori, persistenza di monopoli di fatto e abusi di posizione dominante, ecc.) non mirino a mantenere una compartimentazione del mercato unico e a frenare il ravvicinamento fra gli attori economici dell'Unione. È in tale spirito che la Commissione deve dedicarsi anche a delle analisi economiche e sociali sull'impatto globale delle sue decisioni politiche e interpellare il Consiglio e gli Stati membri per garantire un cambiamento dei comportamenti e delle pratiche di compartimentazione che penalizzano gli interessi degli attori economici e sociali.

4.2.3   Garantire un'informazione e una consultazione ottimali

4.2.3.1

Il CESE è a disposizione della Commissione per riflettere sulle modalità per garantire, nei limiti consentiti dal rispetto del mondo delle imprese, una maggiore trasparenza nei confronti degli attori interessati dalla politica di concorrenza: imprese, parti economiche e sociali, consumatori e altri attori della società civile. In particolare, in materia di concentrazione, occorre interrogarsi sui mezzi per organizzare un coinvolgimento più attivo di questi ultimi, sia attraverso una procedura di consultazione sia mediante audizioni, approccio che risponderebbe ai principi di una buona governance e di una democrazia partecipativa. Più in generale, si dovrebbe istituire una rete d'informazione di prossimità per far conoscere meglio le priorità della politica della concorrenza e sensibilizzare le imprese e i consumatori sui loro diritti e sui loro doveri. Tale rete potrebbe appoggiarsi alla rete degli eurosportelli (Euroinfocenter) della DG Impresa e al complesso delle reti delle camere di commercio e dell'industria e delle organizzazioni dei consumatori. Questo sforzo di informazione permanente ed efficiente è indispensabile, in particolare nei nuovi Stati membri e nei paesi candidati.

4.2.4   Garantire la coerenza globale della politica di concorrenza con le altre politiche dell'Unione

4.2.4.1

La politica di concorrenza è un elemento fondamentale per garantire il funzionamento efficace del mercato interno europeo. Le disfunzioni che essa rivela sottolineano l'imperiosa necessità di garantire il completamento del mercato unico e di far cessare le pratiche che tendono sistematicamente a compartimentarlo. Ma questa politica non può bastare a se stessa senza un coordinamento con tutte le altre politiche dell'Unione che abbia a cuore il successo della strategia di Lisbona riveduta e l'efficacia della politica di protezione dei consumatori. È comunque urgente definire per l'Unione un progetto economico e sociale di coesione grazie al quale la politica di concorrenza dovrebbe conservare un ruolo specifico e ritrovare una nuova legittimazione: garantire a tutti pari opportunità nell'accesso al mercato unico, affinché i consumatori, gli imprenditori e i lavoratori beneficino realmente dei vantaggi del più grande mercato del mondo.

Bruxelles, 15 marzo 2006

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Il Belgio, Cipro, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Ungheria, l'Irlanda, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Polonia, la Slovacchia, la Svezia e il Regno Unito.

(2)  Documento di discussione della DG Concorrenza sull'applicazione dell'articolo 82 del Trattato agli abusi di posizione dominante (pratiche di esclusione). Consultazione pubblica, dicembre 2005 (NdT: disponibile solo in lingua inglese).

(3)  GU C 65 del 17.3.2006 relatore: PEZZINI.

(4)  Comunicazione della Commissione - Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali - COM(2004) 83 def. del 9 febbraio 2004 (SEC(2005) 1064).


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