EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2006/096/31
Case T-37/06: Action brought on 7 February 2006 — MEGGLE Aktiengesellschaft v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Causa T-37/06: Ricorso presentato il 7 febbraio 2006 — MEGGLE/UAMI
Causa T-37/06: Ricorso presentato il 7 febbraio 2006 — MEGGLE/UAMI
GU C 96 del 22.4.2006, p. 16–17
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
22.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/16 |
Ricorso presentato il 7 febbraio 2006 — MEGGLE/UAMI
(Causa T-37/06)
(2006/C 96/31)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: MEGGLE Aktiengesellschaft (Wasserburg a. Inn, Germania) [Rappresentante: avv. T. Raab]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Clover Corporation Limited (North Sydney, Australia)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 novembre 2005, e la decisione sull'opposizione della Divisione di opposizione del Dipartimento Marchi dell'UAMI 30 settembre 2004; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Clover Corporation Limited
Marchio comunitario interessato: marchio figurativo «HiQ con foglia di trifoglio» per beni delle classi 5, 29 e 30 (n. 2 171 114)
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente
Marchio o segno fatto valere: marchio figurativo tedesco «foglia di trifoglio» per beni delle classi 1, 3, 5, 29, 30, 31, 32 e 33 (n. 980 458) e marchio figurativo tedesco «foglia di trifoglio» per beni delle classi 1, 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33 (n. 39 652 600)
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1) sarebbe stato erroneamente applicato, poiché sussisterebbe un rischio di confusione tra i due marchi in conflitto. Essi sarebbero assai simili, e il marchio anteriore avrebbe un particolare carattere distintivo. Vi sarebbe violazione dell'art. 74, n. 1, prima e seconda frase, del regolamento n. 40/94, poiché l'Ufficio convenuto avrebbe violato il dovere di accertamento dei fatti dedotti.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario.