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Document C2006/096/25
Case T-338/04: Order of the Court of First Instance of 16 February 2006 — Centro Europa 7 v Commission (Article 86(3) EC — Rejection of complaint — Action for annulment — Plea of inadmissibility)
Procedimento T-338/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 febbraio 2006 — Centro Europa 7/Commissione ( Art. 86, n. 3, CE — Rigetto di una denuncia — Ricorso di annullamento — Eccezione di irricevibilità )
Procedimento T-338/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 febbraio 2006 — Centro Europa 7/Commissione ( Art. 86, n. 3, CE — Rigetto di una denuncia — Ricorso di annullamento — Eccezione di irricevibilità )
GU C 96 del 22.4.2006, p. 13–13
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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22.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 96/13 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 febbraio 2006 — Centro Europa 7/Commissione
(Procedimento T-338/04) (1)
(«Art. 86, n. 3, CE - Rigetto di una denuncia - Ricorso di annullamento - Eccezione di irricevibilità»)
(2006/C 96/25)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Centro Europa 7 Srl (Roma) [Rappresentanti: V. Ripa di Meana e R. Mastroianni, avvocati]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: P. Oliver e F. Amato, agenti]
Interveniente a sostegno della convenuta: Mediaset SpA (Milano) [Rappresentante: M. Bay, avvocato]
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della lettera della Commissione 4 giugno 2004 [D (2004) 471], nella parte in cui respinge la denuncia della ricorrente secondo cui la Repubblica italiana avrebbe violato il combinato disposto degli artt. 86 CE e 82 CE
Dispositivo dell'ordinanza
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1) |
Il ricorso è irricevibile |
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2) |
La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione e dall'interveniente. |