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Document C2006/060/104

Causa F-129/05: Ricorso presentato il 23 dicembre 2005 — Merglova/Commissione

GU C 60 del 11.3.2006, pp. 56–57 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 60/56


Ricorso presentato il 23 dicembre 2005 — Merglova/Commissione

(Causa F-129/05)

(2006/C 60/104)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eva Merglova (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: S. Rodrigues, Y. Minatchy, avocats]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare la decisione dell'APN 15 settembre 2005 recante rigetto del reclamo della ricorrente;

dichiarare la riqualificazione di grado della ricorrente nel grado C*3 o C*2, con efficacia retroattiva al 1o maggio 2004;

in subordine, chiedere alla Commissione di riconoscere la ricorrente quale promuovibile al grado C*3 o C*2 nel successivo esercizio di promozione e condannare la Commissione al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per non essere stata inquadrata al grado C*2 o C*3 con decorrenza dal 1o maggio 2004,

in ogni caso, condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dipendente della Commissione assunta successivamente alla riforma dello Statuto ma iscritta sull'elenco di riserva di un concorso bandito anteriormente alla riforma, deduce l'illegittimità dell'art. 2 dell'allegato XIII allo Statuto, in applicazione del quale è stata inquadrata al grado C*1, secondo scatto.

A sostegno dell'eccezione di illegittimità, la ricorrente fa valere, anzitutto, l'esistenza di una violazione del principio di equivalenza tra la precedente e la nuova struttura delle carriere, principio sancito dall'art. 6 dello Statuto. Infatti, la carriera della ricorrente sarebbe rallentata a causa del suo inquadramento nel grado C*1.

La ricorrente ritiene parimenti di essere stata vittima di una violazione del principio di parità di trattamento rispetto ai suoi colleghi di grado C4 o C5, promossi precedentemente al 1o maggio 2004.

La ricorrente, infine, si fonda sulla violazione del legittimo affidamento che le era stato dato quanto al fatto che la nuova struttura delle carriere non avrebbe comportato un peggioramento delle sue condizioni di lavoro, sulla violazione dei suoi diritti acquisiti, nonché sulla sussistenza di uno sviamento di potere.


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