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Document C2006/060/82

Causa T-449/05: Ricorso del Dikigorikós Sýllogos Ioannínon contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 22 dicembre 2005

GU C 60 del 11.3.2006, pp. 42–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 60/42


Ricorso del Dikigorikós Sýllogos Ioannínon contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 22 dicembre 2005

(Causa T-449/05)

(2006/C 60/82)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dikigorikós Sýllogos Ioannínon [Ordine degli avvocati di Giannina (Grecia)] [Rappresentante: avv. Sotirios Athanasíou]

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Domande del ricorrente

Annullamento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), per quanto riguarda le discipline degli artt. 11, lett. c), sub. i), ii), e d), 12, 13, 50, n. 3, della stessa,

condanna del Parlamento europeo e del Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente ordine degli avvocati, ritenendo che la direttiva impugnata lo riguardi direttamente e individualmente in quanto autorità nazionale competente chiamata a valutare le qualificazioni professionali di coloro che chiedono di essere iscritti come suoi membri, mira con il suo ricorso ad ottenere l'annullamento di determinate disposizioni di tale direttiva che, a suo parere, equiparano un livello superiore di qualificazioni professionali al suo livello immediatamente inferiore e danno la possibilità ad uno Stato membro di procedere con le sue disposizioni nazionali all'equiparazione di un titolo di studi legali di livello universitario a titoli di studi di grado d'insegnamento inferiore e di conferire gli stessi diritti professionali ai diplomati con titoli di studio di insegnamento post-secondario rispetto ai diplomati con titoli di studi legali universitari, anche se non soddisfano i requisiti prescritti dallo Stato membro d'origine.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente asserisce che nell'emanazione dell'impugnata direttiva le istituzioni comunitarie si sono mosse molto al di là dei limiti della loro competenza e hanno usurpato competenze costituzionali della Repubblica ellenica riguardanti l'organizzazione e la struttura del livello di istruzione superiore. Nello stesso contesto, il ricorrente fa altresì valere una violazione dei principi della sussidiarietà, della proporzionalità, della prossimità, della coesione, della prevenzione di abusi e del reciproco rispetto delle competenze costituzionali e comunitarie. Esso fa altresì valere una violazione dell'art. 6 UE nella misura in cui con l'impugnata direttiva vengono lesi, a suo parere, i diritti fondamentali all'istruzione gratuita, alla libera scelta e al libero esercizio di una professione e all'uso effettivo di un titolo di studi riconosciuto.

Il ricorrente fa inoltre valere una violazione dell'acquis comunitario e di conseguenza un contrasto della direttiva impugnata con le disposizioni degli artt. 2 e 3 UE. Infine, esso fa valere una motivazione insufficiente e contraddittoria dell'atto impugnato.


(1)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.


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