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Document C2006/060/78
Case T-434/05: Action brought on 6 December 2005 — Gateway/OHIM
Causa T-434/05: Ricorso presentato il 6 dicembre 2005 — GATEWAY/UAMI
Causa T-434/05: Ricorso presentato il 6 dicembre 2005 — GATEWAY/UAMI
GU C 60 del 11.3.2006, p. 40–40
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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11.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/40 |
Ricorso presentato il 6 dicembre 2005 — GATEWAY/UAMI
(Causa T-434/05)
(2006/C 60/78)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Gateway Inc. (Irvine, USA) [Rappresentante(i): C. Jones, P. Massey, Solicitors]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato(i) dinanzi alla commissione di ricorso: Fujitsu Siemens Computers GmbH (Monaco, Germania)
Conclusioni del(i) ricorrente(i)
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Ordinare l'annullamento della decisione 14 settembre 2005, n. 1068/2004, della prima commissione di ricorso e accogliere interamente l'opposizione della ricorrente avverso la domanda di marchio comunitario n. 2 190 627, di cui al procedimento di opposizione n. B 502 148. |
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Condannare l'Ufficio alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Fujitsu Siemens Computers GmbH
Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «ACTIVY Media Gateway» per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 42 — domanda n. 2 190 627
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente
Marchio o segno fatto valere: I marchi denominativi e figurativi nazionali e comunitari «GATEWAY», «GATEWAY 2000», «GATEWAY.NET», «GATEWAY PROFILE» e «GATEWAY ASTRO» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 37 e 38
Decisione della divisione di opposizione: Opposizione integralmente respinta
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) e dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente definito i consumatori di riferimento ed è incorsa in errore nel valutare il marchio richiesto. La ricorrente censura ancora il fatto che la commissione di ricorso non ha preso in considerazione la reputazione e la notorietà dei precedenti marchi e sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, i marchi precedenti sono simili al marchio richiesto.