Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/060/78

Causa T-434/05: Ricorso presentato il 6 dicembre 2005 — GATEWAY/UAMI

GU C 60 del 11.3.2006, p. 40–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 60/40


Ricorso presentato il 6 dicembre 2005 — GATEWAY/UAMI

(Causa T-434/05)

(2006/C 60/78)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gateway Inc. (Irvine, USA) [Rappresentante(i): C. Jones, P. Massey, Solicitors]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato(i) dinanzi alla commissione di ricorso: Fujitsu Siemens Computers GmbH (Monaco, Germania)

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

Ordinare l'annullamento della decisione 14 settembre 2005, n. 1068/2004, della prima commissione di ricorso e accogliere interamente l'opposizione della ricorrente avverso la domanda di marchio comunitario n. 2 190 627, di cui al procedimento di opposizione n. B 502 148.

Condannare l'Ufficio alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Fujitsu Siemens Computers GmbH

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «ACTIVY Media Gateway» per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 42 — domanda n. 2 190 627

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente

Marchio o segno fatto valere: I marchi denominativi e figurativi nazionali e comunitari «GATEWAY», «GATEWAY 2000», «GATEWAY.NET», «GATEWAY PROFILE» e «GATEWAY ASTRO» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 37 e 38

Decisione della divisione di opposizione: Opposizione integralmente respinta

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) e dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente definito i consumatori di riferimento ed è incorsa in errore nel valutare il marchio richiesto. La ricorrente censura ancora il fatto che la commissione di ricorso non ha preso in considerazione la reputazione e la notorietà dei precedenti marchi e sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, i marchi precedenti sono simili al marchio richiesto.


Top