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Document C2006/060/36
Case C-444/05: Reference for a preliminary ruling from the Diikitiko Protodikio Athinas by decision of that court of 30 December 2004 in Aikaterini Stamatelaki v Organismos Asfaliseos Eleftheron Epangelmation (O.A.E.E.)
Causa C-444/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Dioikitiko Protodikeio Athinas con ordinanza 30 dicembre 2004 , nel procedimento Aikaterini Stamatelaki contro Organismos Asfaliseos Eleftheron Epangelmation
Causa C-444/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Dioikitiko Protodikeio Athinas con ordinanza 30 dicembre 2004 , nel procedimento Aikaterini Stamatelaki contro Organismos Asfaliseos Eleftheron Epangelmation
GU C 60 del 11.3.2006, p. 18–18
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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11.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Dioikitiko Protodikeio Athinas con ordinanza 30 dicembre 2004, nel procedimento Aikaterini Stamatelaki contro Organismos Asfaliseos Eleftheron Epangelmation
(Causa C-444/05)
(2006/C 60/36)
Lingua processuale: il greco
Con ordinanza 30 dicembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 14 dicembre 2005, nel procedimento Aikaterini Stamatelaki contro Organismos Asfaliseos Eleftheron Epangelmation, il Dioikitiko Protodikeio Athinas ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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A) |
Se una normativa nazionale che esclude in ogni caso il rimborso, da parte di un ente previdenziale nazionale, delle spese di ricovero di un suo assicurato in una clinica privata all'estero, salvo quando si tratti di bambini fino all'età di 14 anni, mentre, viceversa, prevede la possibilità di rimborsare le relative spese se il ricovero di cui trattasi avviene in un ospedale pubblico straniero, previa autorizzazione, la quale viene concessa quando l'assicurato non può essere sottoposto tempestivamente ad una terapia corrispondente in una casa di cura convenzionata con il suo ente previdenziale, costituisca una restrizione del principio della libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità, sancito dagli artt. 49 e segg. del Trattato CE. |
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B) |
Qualora la prima questione venga risolta in senso affermativo, se si possa ritenere che una restrizione di questo tipo è giustificata da ragioni imperative di pubblico interesse, quali sono in particolare la necessità di prevenire un grave rischio per l'equilibrio economico e finanziario del regime ellenico di previdenza sociale o la garanzia di un trattamento medico-ospedaliero equilibrato e accessibile a tutti. |
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C) |
Qualora la seconda questione venga risolta in senso affermativo, se una restrizione di questo tipo possa ritenersi consentita nel senso che non viola il principio di proporzionalità poiché non eccede quanto necessario per raggiungere lo scopo da essa perseguito e tale risultato non può essere ottenuto con provvedimenti meno incisivi. |