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Document C2006/060/32
Case C-412/05 P: Appeal brought on 23 November 2005 by Alcon, INC against the judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 22 September 2005 in Case T-130/03: Alcon, INC v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Causa C-412/05 P: Ricorso dell'Alcon Inc. contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 22 settembre 2005 , nella causa T-130/03, Alcon Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 23 novembre 2005
Causa C-412/05 P: Ricorso dell'Alcon Inc. contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 22 settembre 2005 , nella causa T-130/03, Alcon Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 23 novembre 2005
GU C 60 del 11.3.2006, pp. 15–16
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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11.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/15 |
Ricorso dell'Alcon Inc. contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 22 settembre 2005, nella causa T-130/03, Alcon Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 23 novembre 2005
(Causa C-412/05 P)
(2006/C 60/32)
Lingua processuale: l'inglese
Il 23 novembre 2005 l'Alcon Inc., Hünenberg (Svizzera), rappresentata da Garrett Breen, Solicitor, Landwell Solictors, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 22 settembre 2005, nella causa T-130/03, Alcon Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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1) |
annullare la decisione impugnata; |
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2) |
in eventu, rimettere la causa al Tribunale di primo grado; |
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3) |
condannare l'UAMI e/o l'interveniente alle spese. |
Motivi e principali argomenti:
La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto e violato l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento 40/94 (1) per i motivi esposti qui di seguito:
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1. |
A torto il Tribunale di primo grado ha concluso che la censura della ricorrente vertente su una violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento 40/94 per insussistenza dei presupposti dell'uso serio del marchio anteriore da parte dell'interveniente era irricevibile, in conformità dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto motivo nuovo. La ricorrente ha sempre contestato l'uso anteriore del suo marchio da parte dell'interveniente e la distinzione tra contesto e serietà dell'uso è speciosa. Non si trattava, quindi, di un motivo nuovo. |
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2. |
Quand'anche motivo nuovo, esso era deducibile perché basato su elementi di diritto emersi nel corso del procedimento, come prevede il primo comma dell'art. 48, n. 2, sempre del regolamento di procedura. |
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3. |
Il Tribunale di primo grado è poi incorso in errore di diritto nel concludere che, perfino se quel motivo fosse stato ricevibile, suo compito era solo di verificare la legittimità della decisione della Commissione di ricorso dell'UAMI alla luce degli elementi di fatto e di diritto fatti delineati dinanzi ad essa. Secondo la ricorrente, il Tribunale non ha fatto diritto esimendosi dal dare applicazione alla sua stessa giurisprudenza in materia di serietà dell'uso. |
(1) Regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14.1.1994, pagg. 1-36).