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Document C2006/060/11

Sentenza della Corte (Terza Sezione), 12 gennaio 2006 , nel procedimento C-246/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof): Turn- und Sportunion Waldburg contro Finanzlandesdirektion für Oberösterreich ( Sesta direttiva IVA — Art. 13, parte B, lett. b) e parte C, lett. a) — Esenzione delle operazioni di affitto e di locazione di beni immobili — Diritto di opzione a favore dei soggetti passivi — Associazioni sportive senza scopo di lucro — Condizioni )

GU C 60 del 11.3.2006, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 60/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

12 gennaio 2006

nel procedimento C-246/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof): Turn- und Sportunion Waldburg contro Finanzlandesdirektion für Oberösterreich (1)

(«Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte B, lett. b) e parte C, lett. a) - Esenzione delle operazioni di affitto e di locazione di beni immobili - Diritto di opzione a favore dei soggetti passivi - Associazioni sportive senza scopo di lucro - Condizioni»)

(2006/C 60/11)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-246/04, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con decisione 26 maggio 2004, pervenuta alla Corte il 10 giugno 2004, nella causa Turn- und Sportunion Waldburg contro Finanzlandesdirektion für Oberösterreich, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus (relatore) e A. Ó Caoimh, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 12 gennaio 2006, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Gli Stati membri, quando concedono ad un soggetto passivo il diritto di optare per l'imposizione, previsto dall'art. 13, parte C, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, possano effettuare una distinzione in base al tipo di operazioni o alle categorie di soggetti passivi a condizione che rispettino gli obiettivi e i principi generali della sesta direttiva, in particolare il principio della neutralità fiscale e il requisito di applicazione corretta, semplice ed uniforme delle esenzioni previste.

2)

Spetta al giudice nazionale determinare se una norma nazionale che, esentando in maniera generale le operazioni effettuate dalle associazioni sportive senza scopo di lucro, limita il diritto di queste ad optare per l'imposizione delle operazioni di locazione e di affitto, vada al di là del potere discrezionale accordato agli Stati membri, alla luce, in particolare, del principio della neutralità fiscale e del requisito dell'applicazione corretta, semplice ed uniforme delle esenzioni previste.


(1)  GU C 228 del 11.9.2004.


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