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Document C2006/060/03
Judgment of the Court (Third Chamber) of 19 January 2006 in Case C-240/03 P: Comunità montana della Valnerina v Commission of the European Communities (Appeal — EAGGF — Withdrawal of financial aid — Article 24 of Regulation (EEC) No 4253/88 — Principle of proportionality — Statement of reasons — Rights of the defence — Cross-appeal — Designation of two persons to be responsible for the execution of a project — Claim on only one of them for repayment of all the aid — Discretionary power of the Commission — Objective limits of the proceedings before the Court of First Instance)
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 19 gennaio 2006 , nella causa C-240/03 P: Comunità montana della Valnerina contro Commissione delle Comunità europee e Repubblica italiana (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — FEAOG — Soppressione di un contributo finanziario — Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Principio di proporzionalità — Motivazione — Diritti della difesa — Impugnazione incidentale — Designazione di due responsabili per l'esecuzione di un progetto — Richiesta ad uno solo di essi di restituzione dell'intero contributo — Potere discrezionale della Commissione — Limiti oggettivi del giudizio dinanzi al Tribunale)
Sentenza della Corte (Terza Sezione), 19 gennaio 2006 , nella causa C-240/03 P: Comunità montana della Valnerina contro Commissione delle Comunità europee e Repubblica italiana (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — FEAOG — Soppressione di un contributo finanziario — Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Principio di proporzionalità — Motivazione — Diritti della difesa — Impugnazione incidentale — Designazione di due responsabili per l'esecuzione di un progetto — Richiesta ad uno solo di essi di restituzione dell'intero contributo — Potere discrezionale della Commissione — Limiti oggettivi del giudizio dinanzi al Tribunale)
GU C 60 del 11.3.2006, p. 2–2
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
|
11.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 60/2 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Terza Sezione)
19 gennaio 2006
nella causa C-240/03 P: Comunità montana della Valnerina contro Commissione delle Comunità europee e Repubblica italiana (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - FEAOG - Soppressione di un contributo finanziario - Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 - Principio di proporzionalità - Motivazione - Diritti della difesa - Impugnazione incidentale - Designazione di due responsabili per l'esecuzione di un progetto - Richiesta ad uno solo di essi di restituzione dell'intero contributo - Potere discrezionale della Commissione - Limiti oggettivi del giudizio dinanzi al Tribunale)
(2006/C 60/03)
Lingua processuale: l'italiano
Nella causa C-240/03 P, avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 28 maggio 2003, Comunità montana della Valnerina, rappresentata dagli avv.ti P. De Caterini, E. Cappelli e A. Bandini, con domicilio eletto in Lussemburgo, procedimento in cui le altre parti sono: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Cattabriga e dal sig. L. Visaggio, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo, Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, interveniente in primo grado, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, nonché dai sigg. J. Malenovský, S. von Bahr, A. Borg Barthet e A.Ó Caoimh (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 19 gennaio 2006, una sentenza, il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
L'impugnazione principale e l'impugnazione incidentale sono respinte. |
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2) |
La Comunità montana della Valnerina è condannata alle spese relative all'impugnazione principale. |
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3) |
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese relative all'impugnazione incidentale. |