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Document C2005/271/48
Case T-324/05: Action brought on 25 August 2005 — Republic of Estonia v Commission of the European Communities
Causa T-324/05: Ricorso presentato il 25 agosto 2005 — Repubblica di Estonia/Commissione delle Comunità europee
Causa T-324/05: Ricorso presentato il 25 agosto 2005 — Repubblica di Estonia/Commissione delle Comunità europee
GU C 271 del 29.10.2005, pp. 24–25
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 271/24 |
Ricorso presentato il 25 agosto 2005 — Repubblica di Estonia/Commissione delle Comunità europee
(Causa T-324/05)
(2005/C 271/48)
Lingua processuale: l'estone
Parti
Ricorrente: Repubblica di Estonia (Rappresentante: sig. Lembit Uibo, agente governativo)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
Annullamento del regolamento (CE) della Commissione n. 823/2005 (GU L 138 dell'1.6.2005, pag. 3)
Motivi e principali argomenti
Con il ricorso viene chiesto l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2005, n. 832, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (1).
La ricorrente fa valere i seguenti argomenti:
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Violazione di disposizioni relative a forme sostanziali nell'emanazione del regolamento (CE) n. 832/2005: violazione del principio di corresponsabilità, poiché il sig. Fischer Boel, membro della Commissione, avrebbe ricevuto l'incarico di determinare i quantitativi di zucchero da eliminare dal mercato prima dell'emanazione del regolamento. |
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Con riferimento ai regolamenti di esecuzione del Trattato CE violazione, con il regolamento (CE) n. 823/2005, del regolamento CE n. 60/2004, che ne costituisce il fondamento giuridico, poiché
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Violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE, poiché nel regolamento n. 832/2005 non sarebbe indicata la ragione per la quale le scorte di zucchero detenute dai privati siano state conteggiate tra le eccedenze, né sarebbero state considerate le circostanze in cui le scorte si sono formate. |
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Violazione del principio di buona amministrazione, in quanto la Commissione, nell'emanare il regolamento (CE) n. 832/2005, non avrebbe considerato le particolari circostanze in cui in Estonia si sono formate le scorte, e tra esse nemmeno quella del contributo specifico dell'Unione europea alla crescita delle importazioni di zucchero. |
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Violazione del principio di buona fede, poiché non sarebbero state adottate misure per impedire la crescita delle esportazioni dall'Unione europea verso l'Estonia e sarebbero state ostacolate contromisure dell'Estonia. |
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Violazione del principio di non discriminazione, poiché la determinazione delle eccedenze di zucchero ai sensi del regolamento (CE) n. 832/2005 avrebbe danneggiato l'Estonia rispetto ai cosiddetti vecchi Stati membri ed eventuali misure di esecuzione del regolamento (CE) n. 832/2005 avrebbero come conseguenza una discriminazione delle imprese estoni e dei privati in relazione ai gruppi corrispondenti nei vecchi Stati membri o alle imprese ivi situate. |
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Violazione dei diritti di proprietà delle imprese e/o dei privati, poiché eventuali misure di esecuzione del regolamento (CE) n. 832/2005 imporrebbero a tali persone limitazioni, il che non potrebbe essere giustificato da finalità legittime e rappresenterebbe una violazione sproporzionata dei diritti di queste ultime. |
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Violazione del principio di proporzionalità, poiché l'obbligo, ai sensi del regolamento (CE) n. 832/2005, di ritirare dal mercato un quantitativo di zucchero corrispondente a quello detenuto dai privati non assolverebbe a nessuna finalità legittima e rappresenterebbe una violazione sproporzionata dei loro diritti. |
(1) GU L 138 del 1.6.2005, pag. 3.