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Document C2005/271/10
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 8 September 2005 in Case C-500/03: Commission of the European Communities v Portuguese Republic (Failure of a Member State to fulfil obligations — Directive 98/34/EC — Technical standards and regulations — National rules applicable to recreational craft)
Sentenza della Corte (Quinta sezione), 8 settembre 2005, causa C-500/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/34/CE — Norme e regolamentazioni tecniche — Normativa nazionale applicabile alle imbarcazioni da diporto)
Sentenza della Corte (Quinta sezione), 8 settembre 2005, causa C-500/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/34/CE — Norme e regolamentazioni tecniche — Normativa nazionale applicabile alle imbarcazioni da diporto)
GU C 271 del 29.10.2005, p. 6–6
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 271/6 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Quinta sezione)
8 settembre 2005
causa C-500/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/34/CE - Norme e regolamentazioni tecniche - Normativa nazionale applicabile alle imbarcazioni da diporto)
(2005/C 271/10)
Lingua processuale: il portoghese
Nella causa C-500/03, avente ad ogetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 26 novembre 2003, Commissione delle Comunità europee, (agente: sig. A. Caeiros) contro Repubblica portoghese (agenti: sig. L. I. Fernandes e sig.ra M. J. Lois), la Corte (quinta sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sig.ri R. Schintgen e P. Kūris (relatore), giudici, avvocato generale: sig. F. G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato l'8 settembre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1. |
Avendo emanato il decreto ministeriale 19 settembre 1998, no 783/98, senza notifica del relativo progetto alla Commissione delle Comunità europee, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE. |
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2. |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |