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Document C2005/257/19

Causa T-72/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 13 settembre 2005 — Hosman-Chevalier/Commissione («Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto — Nozione di “servizi effettuati per un altro Stato”»)

GU C 257 del 15.10.2005, p. 10–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

15.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 257/10


Sentenza del Tribunale di primo grado 13 settembre 2005 — Hosman-Chevalier/Commissione

(Causa T-72/04) (1)

(«Dipendenti - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto - Nozione di “servizi effettuati per un altro Stato”»)

(2005/C 257/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sonja Hosman-Chevalier (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante: J.-R. Garcìa-Gallardo Gil-Fournier, E. Wouters e A. Syagués Torres, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: J. Currall e M. Velardo, in qualità di agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 29 ottobre 2003, con cui viene rifiutato alla ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione prevista all'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee, nonché delle indennità ad esse collegate

Dispositivo della sentenza

1)

Le decisioni 8 aprile e 29 ottobre 2003 sono annullate in quanto con esse si rifiuta di concedere alla ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione di cui all'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee nonché il beneficio dell'indennità di prima sistemazione di cui all'art. 5, n. 1 di questo stesso allegato.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Commissione è condannata alle spese.


(1)  GU C 94 del 17.4.2004.


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