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Document C2005/257/19
Case T-72/04: Judgment of the Court of First Instance of 13 September 2005 — Hosman-Chevalier v Commission (Officials — Remuneration — Expatriation allowance — Article 4(1)(a) of Annex VII to the Staff Regulations — Meaning of ‘work done for another State’)
Causa T-72/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 13 settembre 2005 — Hosman-Chevalier/Commissione («Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto — Nozione di “servizi effettuati per un altro Stato”»)
Causa T-72/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 13 settembre 2005 — Hosman-Chevalier/Commissione («Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto — Nozione di “servizi effettuati per un altro Stato”»)
GU C 257 del 15.10.2005, p. 10–10
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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15.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/10 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 13 settembre 2005 — Hosman-Chevalier/Commissione
(Causa T-72/04) (1)
(«Dipendenti - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto - Nozione di “servizi effettuati per un altro Stato”»)
(2005/C 257/19)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Sonja Hosman-Chevalier (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante: J.-R. Garcìa-Gallardo Gil-Fournier, E. Wouters e A. Syagués Torres, avvocati]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: J. Currall e M. Velardo, in qualità di agenti]
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 29 ottobre 2003, con cui viene rifiutato alla ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione prevista all'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee, nonché delle indennità ad esse collegate
Dispositivo della sentenza
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1) |
Le decisioni 8 aprile e 29 ottobre 2003 sono annullate in quanto con esse si rifiuta di concedere alla ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione di cui all'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee nonché il beneficio dell'indennità di prima sistemazione di cui all'art. 5, n. 1 di questo stesso allegato. |
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2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
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3) |
La Commissione è condannata alle spese. |