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Документ C2005/243/13

Causa C-299/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Parlamento europeo e il Consiglio, presentato il 26 luglio 2005

GU C 243 del 1.10.2005г., стр. 9—9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/9


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Parlamento europeo e il Consiglio, presentato il 26 luglio 2005

(Causa C-299/05)

(2005/C 243/13)

lingua processuale: il francese

Il 26 luglio 2005 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg.ri Denis Martin e Marie-José Jonczy, in qualità di agenti, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo ed il Consiglio.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1.

annullare le disposizioni dell'allegato I, punto 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1), relative alle rubriche W. Finlandia, lett. b), X. Svezia, lett. c), e Y. Regno Unito, lett. d), e) e f);

2.

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione, nell'adottare il regolamento n. 647/05, il legislatore ha ripreso i criteri precedentemente elaborati dalla Corte di giustizia per la coordinazione delle prestazioni speciali e non contributive. Tuttavia, il legislatore non ha tratto tutte le conseguenze di tali criteri nel riprendere nell'elenco delle prestazioni che possono legittimamente figurare nell'allegato II bis del regolamento n. 408/71 le prestazioni relative a W. Finlandia, lett. b), X. Svezia, lett. c), e Y. Regno Unito, lett. d), e) e f), e che, secondo la Commissione, non soddisfano i criteri delle prestazioni «speciali» ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento medesimo.


(1)  GU L 117 del 4.05.2005, pag. 1


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